Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31184 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. II, 28/11/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 28/11/2019), n.31184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2146/2015 proposto da:

B.L., V.A.M., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Monte Zebio 40, presso lo studio dell’avvocato Antonio

Vittucci, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

Br.Ro., elettivamente domiciliata in Roma, Via Buccari 3, presso

lo studio dell’avvocato Maria Teresa Acone, rappresentata e difesa

dagli avvocati Modestino Acone, Pasquale Acone;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/2014 della Corte d’appello di Salerno,

depositata il 16/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/02/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso trasmesso per la notifica l’8/1/2015 da B.L. e V.A.M. nei confronti di Br.Ro. avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno che aveva respinto il gravame da loro proposto contro la sentenza del tribunale di primo grado che aveva, a sua volta, rigettato la loro domanda avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuta costituzione di servitù di passaggio carraio a favore del fondo di proprietà, con conseguente declaratoria di illegittimità dei lavori effettuati dalla convenuta e costituenti negatoria servitutis;

– parti ricorrenti esponevano, in particolare, che il fondamento dell’allegata servitù, era costituito dal contratto di compravendita stipulato nel 1991 con il venditore L.S.N. e con il quale era stata costituita la pretesa servitù di passaggio sul fondo confinante di proprietà della Br.;

– poichè nel 1998 quest’ultima aveva eseguito opere di chiusura di detta stradina, essi l’avevano convenuta in giudizio per l’accertamento del loro diritto e la condanna della convenuta alla rimessa in pristino;

– quest’ultima si era costituiva eccependo, oltre all’infondatezza della pretesa attorea, in via riconvenzionale, la domanda di negatoria servitutis;

– all’esito dell’istruttoria testimoniale il tribunale di primo grado respingeva la domanda attorea ed accoglieva quella riconvenzionale, dichiarando l’inesistenza della servitù vantata dagli attori ed inibendo il passaggio sul fondo confinante;

– a seguito di appello proposto dagli attori, la corte territoriale ricostruiva il tenore dei titoli di provenienza delle parti in causa;

– rilevava come nell’atto di acquisto del 1981 con cui i fondi erano stati venduti dall’originario proprietario L.S.N. a Br.Ro., la servitù di passaggio era stata prevista a carico del fondo contiguo ed indicato come mappale (OMISSIS);

– allo stesso tempo, la corte d’appello dava atto che nel rogito del 1991, con cui gli appellanti avevano acquistato dal medesimo L.S.N., fra l’altro, anche il fondo identificato come mappale (OMISSIS) b, si dava atto della servitù che gravava il bene oggetto di vendita a favore della proprietà limitrofa;

– detta servitù era qualificata come un onere passivo gravante sul fondo degli acquirenti ed a favore del fondo corrispondente a quello della Br.;

– tale conclusione ad avviso della corte territoriale, confermava la correttezza di quella assunta dal giudice di prime cure e non necessitava di un accertamento tecnico perchè emergeva in termini univoci dalle testimonianze, dai documenti e dalla consulenza tecnica di parte convenuta che non era stata adeguatamente contestata;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dai B. – V. con ricorso affidato a tre motivi cui resiste con controricorso Br.Ro.;

– entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1366 e 1367 c.c., per avere la corte d’appello interpretato il contratto a favore dei ricorrenti senza tenere conto del comportamento anteriore e posteriore delle parti, dal quale desumere la comune intenzione (ai sensi dell’art. 1362 c.c.) nonchè del principio di conservazione del contratto (art. 1367 c.c.) e del principio di buona fede (art. 1365 c.c.);

– la censura è inammissibile perchè ricostruisce i comportamenti oggetto di asserita erronea valutazione giudiziale sulla scorta di due documenti, il preliminare stipulato il 13/5/1990 fra i B. – V. ed il loro dante causa e la successiva missiva del 28/9/1998 a firma della Br. che, essendo stati esibiti per la prima volta in appello, sono stati dichiarati inammissibili (cfr. pag. 71 cpv. della sentenza impugnata), senza che alcuna censura sia stata sollevata sul punto dai ricorrenti in cassazione;

– la corte ha nel caso di specie ritenuto, secondo un apprezzamento in fatto che rientra appieno nelle prerogative del giudice di merito – e che non può essere censurato in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (cfr. Cass. 2465/2015; id. 10891/2016) – che il testo dei rogiti notarili era sufficientemente chiaro nel riconoscere che la servitù di passaggio eraa favore del fondo Br. sicchè nessuna servitù reciproca poteva essere legittimamente rivendicata dai ricorrenti;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 116 e 232 c.p.c. e dell’art. 948 c.c., per avere la corte territoriale omesso ogni riferimento, nella motivazione, alla mancata risposta all’interrogatorio formale da parte della convenuta Br.;

– la censura non merita accoglimento per quanto concerne l’interrogatorio formale;

– è invero principio consolidato che la valutazione, ai sensi dell’art. 232 c.p.c., della mancata risposta all’interrogatorio formale rientra nell’ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell’art. 116 c.p.c.;

– l’esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità nè per violazione di legge, nè per vizio di motivazione (cfr. Cass. 1009/2013);

– nell’ambito dello stesso motivo si censura, inoltre, il malgoverno delle risultanze istruttorie per non avere la corte territoriale esplicitato la motivazione della mancata ammissione della richiesta CTU;

– quest’ultimo profilo appare pure infondato perchè, seppure sinteticamente, la corte territoriale si è pronunciata allorchè a pag. 5 ha riportato la planimetria indicata come allegato “G” alla relazione della consulente tecnico di parte della Br., precisando che essa non risulta “adeguatamente contestata quanto alla sua rispondenza con la situazione dei luoghi”;

– parimenti vengono esplicitate le ragioni dell’attendibilità degli accertamenti tecnici di parte e del materiale fotografico prodotto (cfr. pag. 7, primo cpv.) che ad avviso della corte non contengono elementi idonei ad inficiare la ricostruzione della vicenda operata dal tribunale;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che, come si desumeva dalla facoltà che la Br. si era riservata in occasione dell’acquisto della sua porzione nel 1981 di chiedere il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dello stradello in caso di fruizione da parte di terzi proprietari di altre porzioni della proprietà, ella era consapevole della circostanza che lo stradello sarebbe stato oggetto di servitù di passaggio da parte di terzi;

– tale fatto sarebbe stato eccepito dai ricorrenti sia nelle note autorizzate nella comparsa confusionale del primo grado, oltre che nell’atto di citazione in appello;

– il motivo è infondato;

– in realtà, come eccepito dalla controricorrente, la censura si basa su uno dei documenti e cioè la lettera della Br. del 28 settembre 1998 esibita tardivamente in appello e, lo si ribadisce, ritenuta dalla corte territoriale inammissibile oltre che inidonea a dimostrare l’esistenza di uno servitù in contrasto con le risultanze dei rogiti già ampiamente richiamati (cfr. pag. 7 della sentenza, 11 rigo dal basso);

– la corte, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, ha quindi esaminato la circostanza e tale valutazione non è stata impugnata in cassazione;

– l’esito sfavorevole di tutti e tre i motivi, comporta il rigetto del ricorso;

– in applicazione del principio di soccombenza, i ricorrenti vanno condannati in solido alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in Euro 5400,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA