Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31184 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. I, 03/12/2018, (ud. 12/04/2018, dep. 03/12/2018), n.31184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 387/2017 proposto da:

M.L.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Cosseria n. 2, presso lo Studio Placidi S.r.l., rappresentato e

difeso dall’avvocato Pannacciulli Cosimo, giusta procura a margine

del ricorso;

– controricorrente –

contro

Mo.Ma., (nata a (OMISSIS)), in proprio, nonchè nella qualità

di erede di Z.S., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso

la Cancelleria Civile delle Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato Azzollini Antonio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

S.G., Z.E. e Z.O. – nella qualità di

eredi di Z.S.-, Mo.Ma. (nata a (OMISSIS)),

T.T., F.V.L. e C.N., in proprio e quale

liquidatore della Cooperativa Edilizia Artigiani Molfettesi C.N.A.

S.r.l. in liquidazione;

– intimati –

e sul ricorso:

S.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei

Corridori n.48, presso lo studio dell’avvocato Toscano Isidoro,

rappresentato e difeso dall’avvocato Giannandrea Vincenzo, giusta

procura in calce al ricorso successivo;

– ricorrente successivo –

contro

Mo.Ma., (nata a (OMISSIS)) e T.T., domiciliati in

Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile delle Corte di

Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Azzollini Antonio,

giusta procura a margine del controricorso successivo;

– controricorrenti successivi –

contro

Cooperativa Edilizia Artigiani Molfettesi C.N.A. S.r.l. in

liquidazione, C.N., F.V.L., i coeredi

Ca.Mi.Ar., A.I., C.F. e

Pa., i coeredi di Sp.Do. T.M.F.,

Sp.Ma., El. e Gi., infine P.P.,

D.N.G., C.M., De.Pi.Ig. e Mi.Le.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 761/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. M.L.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in epigrafe indicata, con quattro mezzi, corredati da memoria ex art. 378 c.p.c., nei confronti di S.G., Mo.Ma. (nata nel (OMISSIS)) in proprio e quale erede di Z.S., O. e Z.E. – quali eredi di Z.S. -, Mo.Ma. (nata nel (OMISSIS)) in T. e T.T., F.V.L., C.N. in proprio e nella qualità di liquidatore della Cooperativa Edilizia Artigiani Molfettesi C.N.A. SRL.

Si costituisce con controricorso esclusivamente Mo.Ma. (nata nel (OMISSIS)).

Sono rimasti intimati tutti gli altri soggetti.

2. Anche S.G. ricorre per cassazione avverso la medesima sentenza con tre mezzi corredati da memoria ex art. 378 c.p.c., nei confronti della Cooperativa Edilizia Artigiani Molfettesi C.N.A. SRL in persona del liquidatore, C.N. in proprio, Mo.Ma. (nata nel (OMISSIS)) in T. e T.T., F.V.L., quindi – in qualità di coeredi di C.M.A.-.Altomare Isabella,.Camporeale Francesco,.Camporeale Pasquale, – in qualità di coeredi di Sp.Do. – Tattoli Maria Filomena,.Spadavecchia Maria,.Spadavecchia Elisa,.Spadavecchia Giovanni, infine Picca Pietro,.De Nicolò Giuseppe,.Campo Mario,.De Pinto Ignazio e M.L..

Si costituiscono con unico controricorso Mo.Ma. (nata nel (OMISSIS)) e T.T..

Sono rimasti intimati tutti gli altri soggetti.

3. I ricorsi sono stati fissati congiuntamente per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

4. La controversia concerne, per entrambi i ricorrenti, una analoga vicenda risalente nel tempo, relativa alla esclusione dalla Cooperativa Edilizia Artigiana Molfettesi C.N.A. a r.l., ora in liquidazione, che ha avuto un lungo sviluppo, sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria dinanzi al G.O. ed al G.A., che verrà di seguito ripercorsa al paragrafo 2 (I fatti), della parte che segue.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Preliminarmente va osservato che la mancata notifica del ricorso per cassazione da parte del S. nei confronti di Di.Pi.Ig. e M.L. è irrilevante, non risultando gli stessi essere stati sue controparti nel giudizio di appello introdotto dal S..

1.2. Va altresì dato atto che, con la memoria ex art. 372 c.p.c., Mo.Ma. (nata nel (OMISSIS)) ha richiesto la liquidazione delle spese del procedimento incidentale ex art. 373 c.p.c. promosso dal M. nei suoi confronti e respinto dalla Corte di appello di Bari.

1.3. I separati ricorsi vengono trattati congiuntamente perchè proposti avverso la medesima sentenza.

1.4. Risulta opportuno ripercorrere i fatti, per un corretto inquadramento della vicenda e delle questioni di diritto, alla stregua degli atti prodotti in giudizio dalle parti nell’assolvimento dell’onere di autosufficienza e che questa Corte può esaminare direttamente, essendo state mosse gran parte delle censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, quali errores in procedendo.

2. I fatti.

2.1. I ricorrenti attuali, S. e M. (insieme a De.Pi. che non ha impugnato la sentenza di primo grado), soci della Cooperativa Edilizia Artigiana Molfettesi, beneficiaria di contributo statale a mutuo agevolato, erano stati esclusi dal sodalizio con Delib. Consiglio di Amministrazione rispettivamente 26 febbraio 1980, n. 63 e Delib. 19 marzo 1980, n. 68 dopo l’assegnazione degli alloggi, ma prima della stipula del contratto di mutuo individuale.

2.2. Le Delib. di esclusione venivano da loro impugnate con richiesta di annullamento dinanzi al Tribunale di Trani che, visto il R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 131 dichiarava con sentenza del 1982 il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Regionale di Vigilanza per l’Edilizia Economica e Popolare della Puglia (di seguito, CRV), decisione confermata dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 1983 e passata in giudicato.

2.3. A seguito della declaratoria definitiva di difetto di giurisdizione del G.O., S. e M. avevano adito la CRV, chiedendo l’annullamento delle Delib. di esclusione: questa in data 3 febbraio 1982 aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni stabilito a pena di decadenza dal D.P.R. del 23 maggio 1964, n. 655, art. 21.

2.4. Con le sentenze n. 82 ed 83 del 24 febbraio 1989 il Tribunale di Trani, nei giudizi promossi dalla Cooperativa per ottenere il rilascio degli immobili detenuti dal S. e dal M. sine titulo, aveva dichiarato la definitività ed esecutività delle Delib. di esclusione del S. e del M., la definitiva perdita della loro qualità di soci e li aveva condannati al rilascio dei rispettivi appartamenti, avendo riscontrato la declinatoria di giurisdizione del G.O. per l’annullamento delle Delib. ed il provvedimento della CRV di inammissibilità del ricorso dei soci per decadenza conseguente al decorso del termine.

Queste decisioni erano confermate dalla Corte di appello di Bari con le sentenze n. 1072 e 1073 del 30 novembre 1991, passate in giudicato, ove nello specifico era statuito “Pertanto sulla Delib. di esclusione del socio della cooperativa a contributo statale, anche se adottata da un organismo incompetente, o comunque nulla, il giudice ordinario, carente di giurisdizione, non può portare il suo esame neanche ai fini della sola ed eventuale disapplicazione. Il provvedimento di esclusione dalla cooperativa, tanto nel caso di mancata quanto di intempestiva impugnazione davanti alla Commissione Regionale di Vigilanza, come nel caso in esame, diventa definitivo ed inoppugnabile, con la conseguenza fondatezza della domanda di rilascio dell’alloggio nei confronti del socio escluso” (fol. 11).

Venivano altresì respinti i giudizi di opposizione all’esecuzione, promossi dal M. e dal S. a seguito di precetto di rilascio degli appartamenti intimato dalla Cooperativa, rilascio peraltro eseguito nelle more dei giudizi di opposizione.

A seguito del rilascio la Cooperativa provvedeva, con atto notarile del notaio R.G. di Bari, trascritto il 16 novembre 1990 al nn. 22328/17801, ad assegnare gli alloggi ad altri soci con contestuali accolli dei mutui individuali.

2.5.1. Con un nuovo ricorso in via amministrativa i soci esclusi avevano sollecitato la CRV ad esercitare i suoi poteri d’ufficio per pronunciare l’illegittimità delle Delib. di esclusione: la CRV, con decisione in data 11 giugno 1992, da un lato, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal S. e dal M. avverso il provvedimento di esclusione perchè tardivi e, dall’altro, aveva provveduto d’ufficio, ad accertare l’illegittimità di siffatte Delib. di esclusione, in quanto adottate dal CdA, in luogo del Ministero dei Lavori Pubblici, nei confronti di soggetti già divenuti assegnatari di alloggi edificati dalla cooperativa.

La seconda parte del deliberato era stato revocato dalla medesima CRV in data 11 novembre 1992, ma la Commissione Centrale di vigilanza (di seguito CCV), adita sia dalla cooperativa sia dai soci esclusi, con decisione del 16 luglio 1996 aveva dichiarato che la revoca in parte qua era illegittima ed aveva confermato la decisione della CRV dell’11 giugno 1992.

2.5.2. Avverso il provvedimento della CCV la sola Cooperativa aveva proposto ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale (di seguito, TAR): il ricorso fu rigettato con la sentenza n. 417/2000 (indicata negli atti con il numero del ricorso n.237/1997).

Con detta sentenza il Tribunale amministrativo regionale, ritenuto sussistente il potere della Commissione di Vigilanza di decidere ex officio, aveva affermato che la circostanza accertata dalla CVR e dalla CCV circa la qualità di soci assegnatari di M. e S. “evidenzia la carenza assoluta di potere del Consiglio di Amministrazione della cooperativa, che dà luogo ad una ipotesi di inesistenza dell’atto assimilabile alla nullità, come tale insuscettibile di essere sanata, rilevale ex officio in qualunque stato e grado di giudizio ed imprescrittibile”.

Sul tema dell’eccepito giudicato formatosi a seguito delle sentenze resa dal giudice ordinario (Trib. Trani, nn.82 e 83 del 24 gennaio 1989, confermate da Corte di appello Bari, nn. nn. 1072/1073 del 30 novembre 1991 – v. sub 2.4.), il Tribunale amministrativo regionale aveva puntualizzato che si trattava di un giudicato formale attinente solo alla giurisdizione; che il giudicato formatosi sull’azione di rilascio nei confronti dei soci “non affrontava il merito della controversia, essendosi limitato detto Giudice ad ordinare il rilascio dell’alloggio ed ad accertare in rito la esecutività delle Delib. del consiglio di amministrazione, desunta dall’inammissibilità dei ricorsi avanti alla CRV”, concludendo che “Non esiste, quindi, alcun giudicato sulla questione relativa alla legittimità delle Delib. della cooperativa di esclusione dei soci” e ricordando che il giudicato soltanto formale non precludeva una successiva diversa qualificazione giuridica del fatto.

2.5.3. L’impugnazione proposta dinanzi al Consiglio di Stato (di seguito, CdS) veniva respinta con sentenza n. 5807/2003, con la quale era ribadito che il potere di vigilanza attribuito alla Commissione di Vigilanza R.D. n. 1165 del 1938, ex art. 131 non era soggetto a preclusioni ed a termini di esercizio, con la precisazione che “nel contrasto ultimo di determinazioni residua comunque la possibilità di verifica giurisdizionale, in ragione di quell’esigenza di certezza del diritto richiamato dalla stessa appellante”. Quanto al giudicato opposto con riferimento alle sentenze che avevano ordinato il rilascio degli immobili, dichiarando definitive ed esecutive le Delib. del Consiglio di Amministrazione di esclusione dei soci, (v. sub 2.4), affermava che “In realtà la sentenza, pur recando la detta statuizione, si limita a dichiarare il difetto di giurisdizione sulla controversia: e deve convenirsi con il giudice di primo grado laddove osserva che la sentenza del giudice di merito che statuisce sulla giurisdizione, anche se esamina o decide questioni preliminari di merito al fine di negarlo o individuarlo, non contiene, nè esplicitamente, nè implicitamente, alcuna pronuncia di merito suscettibile di passare in giudicato; tale pronuncia dà quindi luogo a giudicato soltanto formale, che non preclude una successiva diversa qualificazione giuridica del fatto”.

2.5.4. Il ricorso per cassazione proposto dalla Cooperativa nei confronti, anche, degli odierni ricorrenti avverso la sentenza del CdS, per motivi inerenti alla giurisdizione, era dichiarato inammissibile dalle Sez. U. con ordinanza n. 13176 del 5/6/2006in applicazione del principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si denunci un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione, vizio che, attenendo all’esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al Giudice amministrativo, non può essere dedotto dinanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte.

2.6.1. Nelle more dello svolgimento della procedura amministrativa e del successivo giudizio amministrativo (di cui al punto 2.5.1. e ss.) i soci esclusi S. e M. avevano adito nuovamente il Tribunale di Trani chiedendo che venisse emessa sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., volta ad ottenere il trasferimento degli immobili a proprio favore.

2.6.2. E’ questo il giudizio che ha condotto alla sentenza di secondo grado sottoposta all’odierno esame della Cassazione.

2.6.3. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Trani in data 22 maggio 2000 S., aveva rassegnato, per quanto interessa, le seguenti conclusioni (trascritte nella sentenza di primo grado) “A) In via principale, previo eventuale accertamento che in via amministrativa la Commissione Centrale di Vigilanza si era pronunciata per la nullità della delibera di esclusione, dichiarare la nullità della delibera più volte citata; B) conseguentemente emettere sentenza che operasse il trasferimento a suo favore dell’immobile…”.

Analoga domanda era stata proposta, con atto di citazione notificato in data 9 novembre 2000, dal M..

Nel corso del giudizio i ricorrenti, a sostegno delle rispettive prospettazioni deducevano che erano intervenute le sentenze del TAR e del CdS anzidette, che avevano confermato l’illegittimità delle Delib. di esclusione e il provvedimento della CCV, sostenendo che il Tribunale ne avrebbe dovuto prendere atto adottando i provvedimenti consequenziali.

Il Tribunale di Trani, riuniti i giudizi, con sentenza n.243 del 15 aprile 2010, aveva rigettato le domande principali e subordinate (fol. 12/14 di detta sent. Trb. Trani) quasi integralmente.

In particolare aveva affermato che la circostanza dedotta in merito alla affermata illegittimità delle Delib. di esclusione conseguente al procedimento impugnatorio dinanzi al GA (v. sub 2.5.1.) – non poteva assumere alcuna rilevanza processuale, atteso il passaggio in giudicato delle sentenze della Corte di appello di Bari n. 1072 e 1073 del 1991 (v. sub 2.4.) – che avevano confermato l’ordine di rilascio degli immobili, affermando la perdita definitiva della qualità di soci degli odierni ricorrenti sulla scorta del carattere definitivo ed esecutivo delle Delib. di esclusione in data 26 febbraio 1980 e 19 marzo 1980 -, sentenze, pertanto, insuscettibili di modificazione, neppure attraverso un altro giudicato successivo.

Il Tribunale di Trani aveva rimarcato, in applicazione del principio della certezza nei rapporti giuridici, che era già intervenuta la definitiva declaratoria di difetto di giurisdizione del G.O. (v. sub 2.2.), che quindi si era pronunciata la CRV in data 3 febbraio 1982, dichiarando inammissibili i ricorsi per tardività (v. sub 2.3.), e che la successiva declaratoria di illegittimità delle Delib., pronunciata dalla CVR in data 11 novembre 1992 e poi confermata (v. sub 2.5.1. e ss.) in virtù del potere di controllo sulle cooperative non poteva rimettere in termini i soci esclusi e ribaltare i rapporti giuridici che si erano consolidati in capo a terzi di buona fede a seguito dell’ordine di rilascio degli immobili, divenuto anch’esso definitivo (v. sub 2.4.).

Per tali ragioni, innanzi tutto, aveva ritenuto non necessario entrare nel merito delle decisioni delle Commissioni di Vigilanza e delle successive pronunce del G.A.

Quindi, passando all’esame delle domande proposte dagli attori, le aveva rigettate, ad esclusione di quella intesa ad ottenere la restituzione delle somme versate in funzione dell’assegnazione degli alloggi: segnatamente aveva respinto la domanda principale affermando che “Quanto alla domanda principale, di accertamento della illegittimità delle Delib. di esclusione più volte impugnate, sussiste, come già ampiamente dedotto dallo stesso attore, difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in virtù della riserva apposta dalla legislazione speciale per le cooperative con contributo erariale. Quanto alla domanda di trasferimento del bene, rientrante nella giurisdizione ordinaria… la stessa non può essere accolta dal momento che essa presupporrebbe l’illegittimità della deliberazione di esclusione, affermazione in contrasto con la pronuncia della Corte di appello di Bari del 1991 passata in giudicato”.

2.6.4. La decisione del Tribunale di Trani, appellata dagli odierni ricorrenti, veniva confermata dalla Corte di appello di Bari, con la sentenza n.761 del 2016, oggetto del presente ricorso per cassazione.

2.6.5. La Corte d’appello di Bari, previa riunione dei giudizi, ha respinto l’impugnazione proposta da M.L.M. nel giudizio n.1673/2010 e l’impugnazione proposta da S.G. nel giudizio n. 1772/2010, nonchè le impugnazioni incidentali proposte da Mo.Ma. (nata a (OMISSIS)) in proprio ed in qualità di erede di Z.S., unitamente a Z.O. e Z.E., in qualità di eredi di Z.S., e da Mo.Ma. (nata a (OMISSIS)) unitamente a T.T..

La Corte di appello, esaminando i motivi di appello con i quali i ricorrenti si dolevano della mancata presa in considerazione del giudicato amministrativo concernente l’illegittimità, sotto il profilo dell’inesistenza e quindi della nullità delle Delib. di esclusione dei soci, ha affermato che il giudicato amministrativo aveva riguardato solo la declaratoria di illegittimità delle Delib. di esclusione, che tuttavia non erano state annullate. Quindi, attraverso un’articolata riflessione, fondata sulla distinzione tra potere giustiziale dell’Amministrazione e potere di vigilanza, ha affermato che le Delib. non erano state annullate e che, non essendo più impugnabili, attesa la rilevata inammissibilità di ricorsi tardivi, si era formato un giudicato sull’esclusione dei soci che non poteva più essere rimessa in discussione, sul piano giustiziale, e che la pronuncia di illegittimità (ma non di annullamento) operava sul piano del potere di vigilanza senza che vi fossero interferenze tra i due piani.

Infine ha concluso affermando che “Per superare tale contrasto di determinazioni si deve dare preminenza, come affermato dallo stesso CdS, all’esigenza di certezza del diritto, quindi proprio a quel principio che ha portato il Tribunale di Trani a rigettare le domande proposte dagli attori, incluse le domande di risarcimento dei danni” (fol. 14 della sent. imp.) richiamando per relationem anche la motivazione della prima decisione.

Infine, dichiarati assorbiti tutti gli altri motivi, la Corte territoriale ha escluso che potessero essere accolte le domande risarcitorie per responsabilità aquiliana.

3. Il ricorso M..

3.1.1. Con il primo motivo (a) il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, sotto il profilo dell’error in procedendo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Sostiene che la Corte di appello gli ha erroneamente attribuito domande e conclusioni mai spiegate in appello, nonostante egli si fosse limitato a riprodurre le richieste avanzate in primo grado. Sostiene che vi sarebbe stata una lesione del diritto di difesa e che le statuizioni assunte non corrisponderebbero alle domande svolte, per divergenza tra chiesto e pronunciato con violazione dell’art. 112 c.p.c..

3.1.2. In via subordinata sempre con il primo motivo (b) la medesima questione è proposta come violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

3.1.3. Il primo motivo, nei suoi due profili, appare inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza, poichè le doglianze sono assertive in quanto non focalizzano il contenuto specifico delle conclusioni che sarebbe state equivocate, tra il primo ed il secondo grado, e non illustrano la decisività della questione.

3.1.4. Invero, fermo il principio secondo il quale, quando venga denunciata, col ricorso per cassazione, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendosi l’erronea qualificazione della domanda, il giudice di legittimità non deve limitarsi a valutare la sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. n. 21397 del 10/10/2014), pur tuttavia l’esercizio di tale potere necessita che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (Cass. Sez. U. n. 8077 del 22/05/2012) e l’onere di specificazione può ritenersi assolto quando il rinvio al contenuto degli atti (operato dal ricorrente) non abbia costituito un mero richiamo per relationem, ma si sia coniugato con l’espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento dell’impugnata sentenza (cfr. per fattispecie analoga, Cass. n. 25308 del 28/11/2014).

Nel presente caso – in disparte dal fatto che la Corte di appello, dopo avere sinteticamente riferito le conclusioni, riepiloga in maniera ampia e particolareggiata gli specifici motivi di appello del M. senza che sul punto il ricorrente formuli alcuna contestazione – la doglianza non solo rinvia in toto agli atti di appello, sia del ricorrente che del S., senza che siano estrapolati e trascritti i passi su cui intende fondarsi, ma non si coniuga con le argomentazioni della impugnata sentenza, rimanendo assertiva e carente rispetto ai contenuti sostanziali: invero non è possibile comprendere, alla stregua del motivo, in che misura la doglianza attenga al contenuto delle conclusioni, piuttosto che al mero tenore letterale delle stesse, prospettazione che, costituendo il nucleo della doglianza, incombe alla parte e non può essere rimessa alla Corte di legittimità, tenuta invece a valutarne la fondatezza.

3.2.1. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta: (a) “Elusione del giudicato formale/sostanziale esterno amministrativo – Nullità della sentenza per error in procedendo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)” e, in via subordinata, (b) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

3.2.2. I due profili prospettano la medesima questione.

Con il primo il ricorrente sostiene che si sarebbe formato un giudicato sostanziale amministrativo circa l’illegittimità della sua esclusione dalla Cooperativa, atteso che – secondo l’interpretazione dallo stesso propugnata – la CVR, il Tribunale amministrativo regionale ed il Consiglio di Stato avrebbero “concordemente dichiarato illegittima, inesistente e, quindi, nulla la delibera di esclusione del socio odierno ricorrente” (fol. 15 del ric.) per cui non poteva condividersi la statuizione del giudice di appello secondo il quale si sarebbe formato “attraverso una pronuncia di rito, ossia la dichiarazione di tardività dei ricorsi dinanzi alla CVR, un giudicato sostanziale sulla definitività delle Delib. di esclusione dei soci in quanto, a dire del medesimo giudice, mai espressamente annullate, pur essendo pacificamente illegittime” (fol.16 del ric.).

A parere del ricorrente un atto inesistente è inidoneo ad esplicare effetti ex tunc e, anche, ad essere annullato, perchè già nullo.

Si duole che il giudice di appello abbia ritenuto la presunta formazione di un giudicato formale che non fa stato tra le parti desumendola, con travisamento, soltanto dalla prima parte del dispositivo della decisione della CRV, che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi per tardività, obliterando ed eludendo le pronunce della Magistratura amministrativa, uniche idonee a fondare un giudicato sostanziale in materia riservata alla sua giurisdizione, propugnando che il Tribunale amministrativo regionale aveva concluso per l’illegittimità delle esclusioni e l’inesistenza dei relativi atti.

Con il secondo profilo, la questione è proposta come travisamento del precetto normativo dell’art. 2909 c.c. Il M. sostiene che la Corte di appello non si è resa conto che il giudicato formatosi sull’inesistenza di un atto amministrativo era destinato a trascendere l’ambito strettamente civilistico della norma. Ricorda inoltre che, trattandosi di materia riservata alla giurisdizione amministrativa, il giudicato aveva investito il dedotto ed il deducibile, in quanto il sindacato degli organi della G.A. aveva ricompreso nella disamina sia i profili di legittimità dell’atto che, in particolare, il rapporto ad esso sottostante.

3.2.3. Il secondo motivo è inammissibile perchè privo di decisività.

3.2.4. Giova osservare in premessa che sia la decisione di primo grado che quella di appello, oggetto del presente ricorso, si sono risolte sfavorevolmente ai ricorrenti (ad esclusione del riconoscimento del diritto al rimborso, rimasto estraneo all’odierno contenzioso).

Dall’esposizione dei fatti (par.2.6.1. e ss.), ove sono ripercorse le motivazioni dei gradi di merito, si evince chiaramente che le due decisioni sono state calibrate in modo diverso sulla questione del dedotto giudicato amministrativo: in primo grado è stata esclusa la rilevanza dell’eventuale giudicato amministrativo sopravvenuto previa conferma del difetto di giurisdizione – ed è stata riconosciuta rilevanza vincolante del giudicato civile conseguente alle decisioni della Corte di appello del 1991 afferenti a rapporti oramai esauriti; in secondo grado – rispondendo a specifici motivi di appello – è stato affermato che non ricorreva il giudicato amministrativo nei termini invocati dai ricorrenti ed è stata confermata nel resto la decisione di primo grado, decisione che – come chiarito – aveva una sua autonoma ratio rinvenibile nella rilevanza ed intangibilità del preesistente giudicato civile, a prescindere dalla ricorrenza o meno del giudicato amministrativo e che, come sarà approfondito nell’esame del terzo motivo di ricorso, non appare essere stata attinta da specifici motivi di gravame.

Il ricorrente con l’odierno motivo insiste nel sostenere la ricorrenza del giudicato amministrativo circa la inesistenza/nullità delle Delib. di esclusione dei soci, conseguente alla illegittimità delle stesse: tuttavia tale questione non risulta decisiva proprio per sussistenza – nella sentenza impugnata – di due autonome rationes decidendi, la prima concernente la esclusione di un giudicato amministrativo rilevante – elaborata dalla Corte di appello-, la seconda -direttamene mutuata dalla prima decisione – fondata sull’irrilevanza nel giudizio in corso del giudicato amministrativo.

3.2.5. Innanzi va affermato che la sussistenza del giudicato amministrativo – sostenuta dal ricorrente e negata dalla Corte di appello – non è decisiva per conseguire gli effetti perseguiti dal M..

Come già chiarito da questa Corte “Il vincolo derivante dal giudicato esterno ostativo dell’esame di ogni ulteriore censura è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, laddove si sia formato in merito ad una domanda assolutamente sovrapponibile, sotto il profilo dei soggetti interessati, del “petitum” e della “causa petendi” a quella su cui si è pronunciato il giudice del merito con la sentenza impugnata.” (Cass. n. 11219 del 21/05/2014) e tale circostanza non ricorre nel caso in esame.

Nel presente giudizio la domanda principale attiene all’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto per il trasferimento di beni immobili e non è assolutamente sovrapponibile alla domanda di declaratoria di nullità/inesistenza della delibera di esclusione oggetto svolta dinanzi alla CVR ed al G.A.

Come affermato dal Tribunale di Trani con decisione confermata dalla Corte di appello nella seconda parte della statuizione impugnata, oggetto del terzo motivo di ricorso del M., nel presente caso rileva, invece, la formazione del giudicato civile ordinario concernente la detenzione sine titulo degli immobili da parte di M. e S. e l’obbligo degli stessi al rilascio, obbligo a cui è stata data esecuzione, in ragione della inoppugnabilità delle Delib. di esclusione dei soci, conseguenti al provvedimento della CRV del 3 febbraio 1982, inoppugnabilità, peraltro, espressamente confermata anche dal provvedimento dell’11 giugno 1992 che ha annullato d’ufficio le Delib. dichiarate illegittime, ed è su questo giudicato civile che ha ad oggetto uno specifico petitum e causa petendi e che ha definito un rapporto oramai esaurito, autonomo ed intangibile rispetto alle successive vicende amministrative afferenti le Delib. di esclusione (tant’è che lo stesso Tribunale di Trani nel 1989, oltre a pronunciare l’ordine di rilascio, aveva anche esattamente declinato la giurisdizione in merito alle questioni di legittimità delle Delib. di esclusione) che si fonda il rigetto della pretesa di M. e S..

3.2.6. Non v’è allora da confondere i piani di operatività dei diversi giudicati, civili ed amministrativi, che nel caso di specie si sono rincorsi nei decenni a seguito di molteplici giudizi intrapresi dalle parti, giudizi aventi petitum e causa petendi differenti: correttamente il Tribunale di Trani, preso atto del giudicato formatosi sul titolo definitivo ottenuto dalla Cooperativa al rilascio degli immobili ed al dovere degli ex soci a rilasciarli, titolo che aveva già avuto esecuzione esaurendo così il rapporto, ha respinto la domanda ed ha altresì ribadito il difetto di giurisdizione sulle questioni di legittimità delle Delib., oramai del tutto sganciate dalle concrete vicende attinenti alla detenzione, alla disponibilità ed alla titolarità degli immobili, ed inidonee pertanto a contrastare la domanda di esecuzione in forma specifica proposta contro gli odierni ricorrenti dinanzi al G.O.

3.2.7. Nè a diversa conclusione può addivenirsi a seguito della lettura delle sentenze del TAR e del CdS (allegate per autosufficienza), atteso che, laddove parlano di giudicato soltanto formale che non preclude una successiva diversa qualificazione giuridica dei fatti, si riferiscono evidentemente all’accertamento sull’illegittimità/nullità della delibera di esclusione (già oggetto di declinatoria di giurisdizione) e non all’azione di rilascio ed alle conseguenti statuizioni divenute definitive a seguito di un giudicato civile di merito.

In buona sostanza gli effetti del giudicato di merito del G.O., maturato all’esito dell’azione di rilascio, sono del tutto impermeabili alle vicende giurisdizionali amministrative successive concernenti la delibera di esclusione dei soci, senza che emerga alcun contrasto tra giudicati (aventi petitum e causa petendi diversi), di talchè la questione circa la ricorrenza o meno del giudicato amministrativo risulta priva di decisività.

3.3.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: (a) “Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – Nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione apparente” e, in subordine, (b) “Carenza e/o contraddittorietà della motivazione-violazione art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, violazione R.D. n. 1165 del 1938, art. 131 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il motivo, pur articolato su due profili, propone la medesima questione. A parere del ricorrente, la sentenza della Corte di appello sarebbe illegittima in quanto emessa per relationem a quella di primo grado e priva di motivazione. La Corte avrebbe strumentalmente travisato il contenuto delle decisioni del G.A. e, confermando la sentenza di primo grado in omaggio al principio di certezza del diritto desunto dalla buona fede e dal legittimo affidamento dei soci subentranti non meglio comprovato, avrebbe obliterato la statuizione del G.A. sull’inesistenza della delibera di esclusione.

Si duole il ricorrente che non siano stati specificati i principi di diritto su cui la decisione è stata fondata.

3.3.2. La doglianza non coglie nel segno e va dichiarata inammissibile, pur essendo astrattamente riconducibile al condiviso principio secondo il quale “La motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio.” (Cass. 21978 del 11/09/2018), tanto che “Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello.” (Cass. n. n. 22022 del 21/09/2017).

3.3.3. Va ricordato infatti che “In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata “per relationem” alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonchè le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.” (Cass. Sez. U. Sentenza n. 7074 del 20/03/2017).

L’applicazione di quest’ultimo principio è decisiva nel presente caso.

3.3.4.La decisione impugnata infatti, da un lato ha approfondito la questione del dedotto giudicato amministrativo (oggetto del secondo motivo) escludendone la ricorrenza, dall’altro ha confermato nel resto la sentenza di primo grado per relationem (oggetto del presente motivo): così delimitata a materia giustiziabile si deve osservare che la presente doglianza risulta del tutto astratta rispetto al modello di censura definito dalle Sezioni Unite, giacchè non illustra affatto le critiche alla statuizione di primo grado concernente l’inaccoglibilità della domanda di trasferimento del bene ex art. 2932 c.c. perchè in contrasto con il giudicato civile conseguente alla definitività delle sentenze della Corte di appello di Bari del 1991, che – come già evidenziato costituisce autonoma ratio decidendi.

Invero, la questione della sussistenza o meno del giudicato amministrativo (che ha costituito oggetto dei motivi di appello, come si evince dalla sentenza impugnata, e del secondo motivo del ricorso per cassazione) era stata ritenuta sostanzialmente irrilevante dal primo giudice, alla stregua del seguente passaggio argomentativo “Pur senza entrare nel merito della decisione della Commissione Regionale di Vigilanza e di quella Centrale di Vigilanza e del giudice amministrativo che, nel corso degli anni ‘90 si sono pronunciati per la illegittimità delle Delib. di esclusione…”, che non afferma, ma neanche smentisce che in sede amministrativa si fosse pervenuti ad una pronuncia definitiva di illegittimità delle Delib. di esclusione, giungendo comunque ad escluderne la decisività in relazione alla domanda di esecuzione in forma specifica, in ragione del preesistente giudicato civile formatosi sull’ordine di rilascio degli immobili detenuti sine titulo ed oramai consolidatosi.

3.3.5. Ciò ha evidenti ricadute sul piano dell’autosufficienza, posto che la motivazione per relazionem non soggiace ad alcun limite laddove conferma statuizioni che non sono state attinte da motivi di gravame e la questione posta con il terzo motivo, alla stregua del ricorso, non risulta che sia stata preceduta dalla specifica impugnazione della decisione di primo grado.

3.4.1. Con il quarto motivo M. denuncia “Diniego di giustizia – Violazione artt. 3,24 e Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Sostiene il ricorrente che la motivazione è solo apparente e priva di contenuto giuridico e che molti motivi di appello non sono stati esaminati, ma dichiarati assorbiti.

3.4.2. Il motivo è inammissibile perchè privo di autosufficienza, in quanto non precisa quali sarebbero i motivi di appello erroneamente dichiarati assorbiti, nè illustra la decisività delle questioni che vi sarebbero state poste.

4. Il ricorso S..

4.1. Con il primo motivo S. denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2, (per omesso rilievo del “giudicato interno” sulla questione concernente l’individuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5807/2003 quale “pronuncia” da considerare passata in “giudicato esterno amministrativo” e sulla questione concernente l’idoneità integrale della “decisione” della Commissione Regionale di Vigilanza in data 11 giugno 1992 (e, quindi, anche in riferimento alla autonoma statuizione con la quale aveva “dichiarato l’illegittimità della delibera di esclusione dei soci) a fungere da presupposto o “causa petendi” delle domande proposte dall’attore), nonchè degli artt. 112 e 345 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Il ricorrente, dopo avere richiamato gli atti dei molteplici giudizi intercorsi tra le parti dallo stesso ritenuti rilevanti, censura la statuizione della Corte di appello assunta in merito al motivo di appello fondato sulla presunta sussistenza di un giudicato esterno amministrativo di nullità/inesistenza della delibera di esclusione di cui il Tribunale in primo grado non avrebbe tenuto conto e ritiene che la Corte di appello sia incorsa nella violazione delle disposizioni sugli effetti del giudicato.

In sintesi il ricorrente sostiene che la Corte di appello non si sarebbe avveduta dell’esistenza di un giudicato interno concernente la riferibilità del giudicato esterno amministrativo alla sentenza del Consiglio di Stato del 2003, di un altro giudicato interno concernente il fatto che nessuna distinzione era stata posta o riconosciuta in primo grado tra effetto dichiarativo di illegittimità ed effetto costitutivo di annullamento della delibera in questione; lamenta quindi, su quest’ultimo profilo una pronuncia ultrapetita, non essendo stata introdotta la questione della inefficacia della delibera tra i temi di causa.

4.2. Con il secondo motivo, articolato in due sub motivi, si denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., R.D. n. 1165 del 1938, artt. 131 e 134, D.P.R. n. 655 del 1964, art. 19 della L. n. 2248 del 1865, All. E, artt. 4 e 5 sul contenzioso amministrativo (Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il motivo proposto sub a) (fol. 52) riguarda la statuizione di rigetto della domanda preliminare di declaratoria di “nullità per illiceità dell’oggetto” in sede civilistica della delibera di esclusione dei soci, fondata, a parere del ricorrente, sull’affermazione che il relativo accertamento doveva ritenersi precluso sulla base della considerazione che sul punto non si era formato nessun giudicato esterno amministrativo.

Il motivo proposto sub b) (fol.59) critica la decisione perchè avrebbe operato un inammissibile sindacato di merito, parzialmente annullando la decisione della Commissione e violando la giurisdizione amministrativa.

4.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., per omesso rilievo del “giudicato esterno” in ordine alla questione concernente la “legittimità del provvedimento” emesso dalla CCV in data 16 luglio 1996 in ordine alla questione concernente “l’inesistenza di un accertamento definitivo ed irrevocabile sulla validità” della delibera di esclusione del CdA e in ordine alla questione concernente “l’esistenza sul punto della giurisdizione del giudice amministrativo” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

4.4. I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione in quanto attengono tutti al tema della sussistenza e rilevanza del giudicato amministrativo e vanno dichiarati inammissibili perchè privi di decisività per le ragioni già prima esposte (par. 3.2.4./3.2.7).

4.5. L’inammissibilità del ricorso esclude che sia necessario procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ca.Fr., quale erede di Ca.Mi.Ar. – sollecitata dal S. con la memoria ex art. 372 c.p.c., trovando applicazione il principio secondo il quale “Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia “prima facie” infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità” (Cass. n. 11287 del 10/05/2018).

4.6. Per completezza si rileva che non risulta censurata la seconda ratio decidendi prima illustrata (par. 3.2.4.)

5.1. Conclusivamente i ricorsi riuniti vanno rigettati.

5.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, esclusivamente a favore delle parti rispettivamente costituitesi.

Segnatamente: M. va condannato alla rifusione delle spese di giudizio a favore di M.M. (nata a (OMISSIS)), in esse ricomprese anche quelle afferenti al procedimento incidentale ex art. 373 c.p.c. dallo stesso promosso dinanzi alla Corte di appello di Bari; S. va condannato alla rifusione delle spese di giudizio a favore di M.M. (nata a (OMISSIS)) e di T.T..

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

– Rigetta i ricorsi riuniti;

– Condanna M.L.M. alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida a favore di Mo.Ma. (nata a (OMISSIS)) in Euro 10.000,00=, oltre ad Euro 200,00= per esborsi, alle spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% e ad accessori di legge;

– Condanna S.G. alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida a favore di Mo.Ma. (nata a (OMISSIS)) e di T.T. in Euro 7.000,00=, oltre ad Euro 200,00= per esborsi, alle spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% e ad accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascun ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso individualmente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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