Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31183 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. I, 03/12/2018, (ud. 08/03/2018, dep. 03/12/2018), n.31183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.D.A.M., rappresentata e difesa dall’Avv.

Massimo Ranieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,

Via dei Tre Orologi n. 10/E;

– ricorrente –

contro

CENTRO CULTURALE SAN LUIGI DI FRANCIA, in persona del Direttore in

carica sig. J.O., rappresentato e difeso dall’Avv.

Osvaldo Verrecchia, con domicilio eletto presso il suo studio in

Roma, Via Crescenzio 107;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3915/2013

depositata l’8 luglio 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2018

dal Consigliere Carlo DE CHIARA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado su gravame del Centro culturale San Luigi di Francia, ha respinto la domanda dell’arch. B.M.d.A. di inibitoria e risarcimento del danno per lesione del suo diritto di autore su un corso di storia dell’arte riguardante, in particolare, l’architettura della città di Roma, depositato presso la SIAE, che sarebbe stato oggetto di plagio da parte del Centro nella elaborazione e diffusione di un suo analogo corso.

La Corte ha affermato che non integrano contraffazione le comunanze indicate dall’attrice tra la sua opera depositata presso la SIAE e il Corso elaborato dal Centro: non quelle riguardanti i contenuti delle lezioni, che riprendono nozioni ed informazioni largamente note agli esperti della materia, se non addirittura di comune dominio tra le persone appena erudite, mancando la dimostrazione che si tratti di nozioni e informazioni frutto di personali ricerche, non rinvenibili nei testi già pubblicati; nè quelle concernenti il metodo dei corsi (lezioni-visite di siti architettonici), essendo l’abbinamento della pratica alla teoria un metodo assai comune nella didattica. Ma neppure il raffronto dei contenuti dei due corsi – nei limiti in cui ciò era possibile sulla base del materiale probatorio in atti – giustificava la conclusione cui era giunto il giudice di primo grado (secondo cui l’originalità del Corso dell’attrice, che giustificava la protezione ai sensi dell’art. 2575 c.c. e della L. n. 633 del 1941, risiedeva nell’esposizione, nel metodo didattico, nell’organizzazione intellettuale del lavoro, a prescindere dalla novità dei contenuti), posto che le somiglianze nella organizzazione e nella scalettatura degli argomenti, nella individuazione dei siti di rilievo storico-architettonico da descrivere ed eventualmente visitare, discendono dalla indefettibilità, in un’opera destinata ad un ampio pubblico, della selezione dei monumenti più noti, e comunque di quelli maggiormente significativi del patrimonio del beni culturali italiano. Infine i singoli elementi comuni delle due opere, indicati dall’attrice, certamente privi del carattere della sistematicità, appaiono insufficienti a dimostrare l’identità dell’impianto creativo e, dunque, il rapporto di immediata derivazione di un’opera rispetto all’altra.

La Corte ha conseguentemente dichiarato assorbito l’appello incidentale dell’arch. B.d.A., riguardante la liquidazione del danno.

L’arch. B.d.A. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati anche con memoria.

Il Centro culturale San Luigi di Francia si è difeso con controricorso.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non essendo proposte questioni rilevanti ai fini dell’esercizio della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e “nullità della sentenza per nullità della motivazione”, si lamenta che la Corte d’appello abbia implicitamente applicato una graduazione, non prevista da alcuna norma, della tutela dell’opera dell’ingegno in proporzione al livello di creatività dell’opera stessa, postulando che anche minime varianti apportate nell’opera derivata sarebbero sufficienti ad escludere la tutela dell’opera principale che presenti un livello minimo di creatività, a prescindere dal carattere creativo o meno delle varianti stesse.

1.1. Il motivo è inammissibile perchè la ricorrente altera la effettiva ratio della decisione impugnata, che si basa, invece, sull’accertamento in fatto della mancanza di originalità dell’opera dell’appellante, sotto i profili dalla stessa indicati, e, conseguentemente, della mancanza di contraffazione.

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., “nullità della sentenza per nullità della motivazione” e omesso esame di fatti decisivi, si censura la valutazione di mancanza di creatività dell’opera della ricorrente.

2.1. Il motivo è inammissibile perchè, a dispetto della rubrica, si sostanzia nella deduzione di censure di merito.

3. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c. e art. 167 c.p.c., comma 1, si censurano le affermazioni della sentenza impugnata secondo cui l’appellante non avrebbe ottemperato all’onere della prova a causa della mancanza di una completa trascrizione dei corsi e secondo cui nel giudizio ordinario non troverebbe applicazione il principio di non contestazione proprio del processo del lavoro. Si osserva che il contenuto integrale delle lezioni risultava invece dalle registrazioni integrali tempestivamente depositate sin dal giudizio di primo grado, senza alcuna contestazione di controparte, e dunque doveva considerarsi acquisito agli atti in virtù del predetto principio applicabile anche al processo ordinario.

3.1. Il motivo è inammissibile perchè le affermazioni contestate dalla ricorrente sono prive di decisività. La sentenza impugnata, infatti, dà poi atto, in un passaggio successivo, “che la registrazione su nastro magnetico di lezioni (quelle della B.) e conferenze (quelle del Centro culturale) costituisce fonte di prova, a norma dell’art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, con il tenore risultante dal nastro”, ma aggiunto che oggetto del contrasto tra le parti era la contraffazione delle lezioni dell’appellante mediante le conferenze dell’appellato, escludendola quindi, come già detto, a causa della mancanza di originalità delle prime.

4. Con il quarto motivo, denunciando violazione di norme di diritto, “nullità della sentenza per nullità della motivazione” e omessa motivazione, si censura la statuizione di rigetto dell’appello incidentale sulla liquidazione del danno, ribadendone e argomentandone invece la fondatezza.

4.1. Il motivo è inammissibile, riguardando una questione sulla quale il giudice a quo non si è pronunciato per essere la stessa assorbita.

5. L’inammissibilità di tutti i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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