Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31182 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 31182 Anno 2017
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25525/2013 R.G. proposto da
MENGOZZI ROMANO e CHIMENTI RITA, rappresentati e difesi dagli Avv.
Carlo Zauli e Mariateresa Elena Povia, con domicilio eletto in Roma, via G.
Savonarola, n. 39, presso lo Studio legale Polese;
– ricorrenti –

contro
B.N.L. – B.N.P. PARIBAS S.P.A. (Già Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.);
– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1287/13 depositata
il 7 agosto 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’Il aprile 2017 dal
Consigliere Guido Mercolino.

Data pubblicazione: 29/12/2017

FATTI DI CAUSA
1. Romano Mengozzi e Rita Chimenti convennero in giudizio la Banca
Nazionale del Lavoro S.p.a., per sentir accertare l’avvenuto smarrimento di
due titoli al portatore denominati «zero coupon», dell’importo rispettivamente di Lire 15.000.000 e Lire 5.000.000, da loro acquistati nell’anno
1992, con la condanna della convenuta all’esecuzione della relativa presta-

Si costituì la Banca e resistette alla domanda, deducendone la nullità
per indeterminatezza dell’oggetto e l’infondatezza nel merito, e sostenendo
che non era stata rinvenuta alcuna traccia dell’operazione di acquisto dei titoli nell’ambito dei rapporti intrattenuti con gli attori.
1.1. Con sentenza del 13 marzo 2006, il Tribunale di Forlì rigettò la domanda.
2. L’impugnazione proposta dagli attori è stata rigettata dalla Corte
d’appello di Bologna con sentenza del 7 agosto 2013.
Pur rilevando l’esistenza di riscontri indiretti in ordine all’avvenuta effettuazione di un’operazione d’investimento in titoli dell’ammontare e della
specie indicati dagli attori, la Corte ha rilevato che non erano stati indicati il
numero, l’ammontare di ciascuno di essi, il tipo e la data di emissione, con
la conseguenza che, anche a voler escludere la nullità della citazione per indeterminatezza dell’oggetto, non risultava possibile verificare il rispetto
dell’art. 2006 cod. civ., che subordina l’esercizio del diritto all’intervenuta
scadenza del termine di prescrizione del titolo.
3. Avverso la predetta sentenza il Mengozzi e la Chimenti hanno proposto ricorso per cassazione, per otto motivi, illustrati anche con memoria. La
Banca non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2006 e 2697 cod. civ. e degli artt.
116 e 210 cod. proc. civ., sostenendo che, nel rigettare la domanda, in virtù
della mancanza d’in.dicazioni in ordine al numero, all’ammontare, al tipo e
alla data di emissione dei titoli, la sentenza impugnata non ha tenuto conto

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zione pecuniaria, ai sensi dell’art. 2006 cod. civ.

delle deposizioni dei testi, che ne avevano confermato l’acquisto, il valore
complessivo, l’anno di emissione e la scadenza, né dello smarrimento, che
ha impedito di ricostruire le predette indicazioni, presenti esclusivamente
sui titoli e sulla documentazione in possesso della Banca. In tal modo, la
Corte di merito ha violato il principio del «più probabile che non» e quello di
vicinanza della prova, nonché la presunzione di persistenza del diritto, non

mente di ottemperare all’ordine di esibizione emesso in primo grado, senza
considerare che l’adempimento dello stesso avrebbe consentito di dissipare
ogni incertezza in ordine ai titoli acquistati.
2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e/o la falsa
applicazione del’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., ribadendo
che, nella valutazione degli elementi acquisiti, la sentenza impugnata

si è

sottratta al principio del «più probabile che non», il quale impone di porre a
fondamento della decisione elementi sufficienti a garantire uno standard di
certezza probabilistica, tale da far apparire ininfluente ogni altra ipotesi o
elemento alternativo. In particolare, la Corte di merito ha omesso di valutare le prove acquisite, che confermavano l’esistenza ed il valore dei titoli,
nonché l’anno di emissione e la scadenza, fornendo tutti gli elementi necessari per l’azionabilità della pretesa.
3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 88 e 116 cod. proc. civ., insistendo sull’inosservanza del principio di vicinanza della prova, derivante
dall’omessa valutazione del comportamento tenuto dalla Banca, la quale,
pur avendo la disponibilità della prova richiesta, si era sottratta all’ordine di
esibizione, in violazione del principio del giusto processo e dei doveri di lealtà e probità processuale, in tal modo paralizzando la pretesa azionata.
4. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 2006 e 2697 cod. civ. e dell’art.
116 cod. proc. civ., osservando che, nell’esigere una certezza assoluta anche in ordine ad elementi secondari, come il numero dei titoli, la sentenza
impugnata ha posto a loro carico una prova impossibile da fornire, se non
attraverso l’adempimento dell’ordine di esibizione impartito alla convenuta.

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avendo valutato la condotta della Banca, che aveva omesso consapevol-

5. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 Cost., dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 88 cod. proc.
civ., affermando che, nel rigettare la domanda, la sentenza impugnata ha
avallato l’abuso del diritto di difesa posto in essere dalla Banca, la quale,
sottraendosi all’ordine di esibizione, aveva omesso di collaborare all’individuazione dei titoli, mediante la prova di fatti ad essa noti e rientranti nella

6. Con il sesto motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver confuso
l’onere di conservazione della documentazione con quello di prova del credito, non avendo valutato i motivi di appello e la mancata esibizione dei tabulati attestanti l’emissione, l’importo e la data di scadenza dei titoli.
7. Con il settimo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt.
2214 e 2220 cod. civ. e dell’art. 119 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,
rilevando che, nel ritenere non provata la pretesa azionata, la Corte di merito non ha tenuto conto dell’obbligo di rendicontazione periodica posto a carico della Banca a tutela della parte debole del rapporto, da non confondersi
con quello di conservazione della documentazione contabile.
8. Con l’ottavo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2697
cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2, 3, 24 e 111
Cost., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di tener conto
delle indicazioni chiare e specifiche emergenti dalle deposizioni dei testi e
per aver avallato la condotta ostruzionistica della Banca, che non aveva ottemperato all’ordine di esibizione.
9. Il ricorso è inammissibile.
Nel confermare il rigetto della domanda proposta dagli attori, la sentenza impugnata ha addotto infatti un duplice ordine di considerazioni, configurabili come distinte rationes decidendi, in quanto autonomamente idonee a
sorreggere la decisione adottata, e riflettenti da un lato la nullità della citazione per incertezza assoluta dell’oggetto, in conseguenza della mancata indicazione degli elementi necessari per identificare i titoli posti a fondamento
della pretesa, e dall’altro la mancata prova dell’investimento in titoli, la cui
effettuazione era stata confermata soltanto indirettamente e genericamente

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sua sfera di conoscibilità diretta.

dai testi escussi nel corso dell’istruttoria.
In quanto imperniate esclusivamente sulla violazione di norme riguardanti la decisione di merito, e segnatamente sull’inosservanza di principi
concernenti la valutazione della prova, nonché su vizi afferenti alla ricostruzione dei fatti, le censure proposte dai ricorrenti non attingono le argomentazioni svolte dalla Corte felsinea in ordine all’indeterminatezza dell’oggetto

tura cartolare dell’azione, è stata d’altronde correttamente esclusa la possibilità di sopperire con le generiche informazioni rese dai testi in ordine alla
data, al valore complessivo ed alla durata dell’investimento, insufficienti per
l’individuazione di specifici titoli, ovvero con l’ordine di esibizione, ammesso
dall’art. 210 cod. proc. civ. con esclusivo riferimento ad atti la cui acquisizione al processo sia necessaria oppure concernenti la controversia, e quindi
soltanto ad atti o documenti specificamente individuati o individuabili, dei
quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa (cfr. Cass., Sez. III, 15/03/2004, n.
5238; Cass., Sez. I, 8/09/2003, n. 13072; 13/06/1991, n. 6707).
La mancata proposizione di censure specificamente concernenti la validità della citazione, determinando il passaggio in giudicato delle argomentazioni svolte al riguardo, comporta l’inammissibilità dell’intera impugnazione,
conformemente al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di
legittimità in riferimento all’ipotesi in cui la decisione sia fondata su una pluralità di ragioni logicamente e giuridicamente distinte, secondo cui la mancata impugnazione di alcune delle stesse rende inammissibili, per difetto
d’interesse, le censure relative alle altre, non potendo queste ultime condurre in nessun caso all’annullamento della sentenza, destinata a reggersi autonomamente sulla base delle ragioni non contestate (cfr. Cass., Sez. VI,
18/04/2017, n. 9752; 3/11/2011, n. 22753; Cass., Sez. III, 14/02/2012, n.
2108).
10. La mancata costituzione dell’intimata esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

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della domanda, alla cui inadeguata identificazione, incompatibile con la na-

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu-

Così deciso in Roma 1’11/04/2017
Presidente
Il Funzionario Giudi
Dott.ssa rabri.:ia MARC, E

to per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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