Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31181 del 29/12/2017


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Civile Decr. Sez. 1 Num. 31181 Anno 2017
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Od.

sul ricorso 20975-2015 proposto da:
COOPERATIVA COSTRUTTORI – COOPCOSTRUTTORI S.C.AR.L. IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei
Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI n.57, presso
lo studio dell’avvocato ALESSANDRA SCARCIA, che la
rappresenta e difende;
– rícorrente contro

VITA

ANTONELLA,

VITA

MASSIMO,

VITA

ANTONIO,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO VII
n.474, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ORLANDO,
rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA AUDINO;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 953/2015 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 18/05/2015;

Data pubblicazione: 29/12/2017

t Ci.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.g. n. 20975/15
Decreto
Ritenuto che la Soc. coop. a r.l. Cooperativa Costruttori in amministrazione straordinaria, con
ricorso del 28-29 luglio 2015, ha impugnato per cassazione, nei confronti di Antonella, Massimo ed
Antonio Vita, la sentenza emessa tra le stesse parti dalla Corte d’Appello di Bologna in data 12-18
maggio 2015;
che resistono, con controricorso, Antonella, Massimo ed Antonio Vita.
Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo
comma, secondo periodo, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto del 31 luglio 2017, notificato in data 2 agosto 2017, depositato in data 13
settembre 2017, la Soc. coop. a r.l. Cooperativa Costruttori in amministrazione straordinaria ha
dichiarato di rinunciare al predetto ricorso, deducendo che tale atto è stato determinato da esigenze
di celerità della procedura concorsuale;
che, in considerazione della predetta deduzione notificata alle controparti, non sussistono i
presupposti per pronunciare la condanna della rinunciante alle spese del presente grado del giudizio
nei confronti dei controricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2017
ri0

Il Presidente

Estinzione per rinuncia

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