Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31180 del 29/12/2017
Civile Decr. Sez. 1 Num. 31180 Anno 2017
Presidente:
Relatore:
Rep.
DECRETO
Ud.
sul ricorso 28539-2014 proposto da:
COMUNE DI MONREALE, in persona del Sindaco pro Ode
tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
STOPPANI n.1, presso lo studio dell’avvocato CARLO
COMANDE’, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
AUTOLINEE GIORDANO S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, P.LE EROI n.8, presso lo studio
dell’avvocato LARA CARNEVALI, rappresentato e difeso
dall’avvocato IGNAZIO SCARDINA;
– controricorrente 2017
avverso la sentenza n. 1270/2014 della CORTE
86
D’APPELLO di PALERMO, depositata il 28/07/2014;
Data pubblicazione: 29/12/2017
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.g. n. 28539/14
Decreto
Ritenuto che il Comune di Monreale. con ricorso del 26 novembre 2014, ha impugnato per
cassazione, nei confronti della s.r.l. Autolinee Giordano, la sentenza emessa tra le stesse parti dalla
Corte d’Appello di Palermo n. 1270/14 in data 18 giugno- 28 luglio 2014;
che resiste, con controricorso, la s.r.l. Autolinee Giordano.
Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo
comma, secondo periodo, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto del 16 novembre 2017. depositato in data 28 novembre 2017, il Comune di
Monreale ha dichiarato di rinunciare al predetto ricorso, deducendo che tale atto è stato determinato
dalla realizzazione di un accordo bonario a spese compensate;
che, in considerazione della predetta deduzione, non sussistono i presupposti per pronunciare la
condanna del rinunciante alle spese del presente grado del giudizio nei confronti della
controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2017
II Presidente
Estinzione per rinuncia