Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3118 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3118 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 26924-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3147

DE MICHELE PAOLO elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato

BARANELLO GIOVANNI giusta delega in calce;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/02/2014

í avverso la sentenza n. 42/2009 della COMM.TRIB.REG.
di CAMPOBASSO, depositata il 04/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;

chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha

R.G. 26924/09

SENTENZA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di Paolo De Michele (consulente del lavoro, che
resiste con controricorso), ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 42/2/09 con la quale, in

C.T.R. Molise sez. n. 2 confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del
contribuente, rilevando che nell’ipotesi di studio professionale spettava all’amministrazione provare
l’autonoma organizzazione, che “è certa nell’impresa ed eventuale nello studio professionale a
dispetto della presenza di una segretaria, di computers, fotocopiatrici…che hanno lo scopo non di
organizzare lo studio ma di facilitare al professionista la propria attività”..
2. Preliminarmente il controricorrente, premesso che in ricorso si deduce che la sentenza oggetto di
gravame non è stata notificata, laddove essa è invece stata notificata al direttore dell’Agenzia delle
entrate di Campobasso, che è stata parte del giudizio senza attribuire la difesa all’Avvocatura dello
Stato, eccepisce, ove risulti il mancato deposito della sentenza impugnata con la relativa relazione
di notificazione, l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c.
L’eccezione è infondata posto che risulta in atti che l’Agenzia delle Entrate ha depositato nel
proprio fascicolo copia della sentenza impugnata con la relativa relazione di notificazione.
Con un unico motivo di ricorso, deducendo violazione di legge, l’Agenzia ricorrente sostiene che
erroneamente i giudici d’appello hanno ritenuto gravante nella specie sull’Agenzia l’onere di
provare la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione nell’attività svolta dal
contribuente.
La censura è fondata.
In proposito, le sezioni unite di questa Corte, premesso che il requisito dell’autonoma
organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di
legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il

controversia concernente impugnazione di diniego di rimborso Irap relativo agli anni 1998/2001, la

responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad
altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod
plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza
dell’organi7727ione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, hanno
espressamente affermato che “costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso
dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni” (v. tra le

Il collegio intende dare continuità al predetto orientamento in assenza di valide ragioni per porlo in
discussione, e pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata
con rinvio ad altro giudice che provvederà a decidere la controversia facendo applicazione del
predetto principio in tema di onere della prova e quindi ad accertare se la suddetta prova è stata
efficacemente e sufficientemente fornita dal soggetto che ne era onerato, oltre a provvedere anche
alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della
C.T.R. Molise.
Roma 13.11.2013

altre SU n. 12108 del 2009).

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