Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3118 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2020, (ud. 17/04/2019, dep. 10/02/2020), n.3118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26005-2015 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLEBONA 10,

presso lo studio dell’avvocato EGIDIO LANARI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CO.CA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 45,

presso lo studio dell’avvocato LUCA CRISTINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GILDO CIARALDI;

– controricorrente –

contro

C.R., M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5950/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

FALASCHI MILENA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

– Letto il ricorso n. 26005 del 2015, in epigrafe indicato, proposto da C.C. con l’assistenza dell’Avvocato Egidio Lanari avverso la decisione della Corte di appello di Roma pronunciata nei confronti di L.C. e L.R., sulla base di quattro motivi;

rilevato che a seguito di proposta del consigliere relatore del 7 giugno 2017, con decreto presidenziale del 9 giugno 2017, comunicato telematicamente il 20 aprile 2018, veniva disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di C.R., che aveva preso parte al giudizio di appello, ma nei cui confronti non vi era prova in atti che si fosse perfezionata quella tentata in data 30.10.2015, nè per quella effettuata il 9.11.2015 appariva provata la ricezione in difetto di avviso di ricevimento ex art. 149 c.p.c.;

– considerato che – come da ricerche della cancelleria – la notifica di detto decreto non andava a buon fine per l’intervenuto decesso dell’unico difensore del ricorrente, l’avvocato Egidio Lanari, come rilevato all’adunanza camerale del 19.07.2018;

ritenuto che con ordinanza n. 1442 del 2019 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, disponendo che la notifica del decreto presidenziale di cui sopra fosse eseguita alla parte personalmente;

– rilevato che la comunicazione alla parte ricorrente personalmente non è stata eseguita neanche per l’odierna adunanza, risultando C.C. deceduto da tempo, come da relata di notifica effettuata dall’Ufficiale giudiziario;

– considerato che appare necessario rinnovare l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di C.R. affinchè vi provveda la parte più diligente, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

La Corte, dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C.R. entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza, che andrà effettuata nei confronti del controricorrente CO.Ca. presso il domicilio eletto nel controricorso e nei confronti degli eredi di C.C. personalmente;

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 17 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 10 febbraio 2020

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