Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3118 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/02/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 09/02/2021), n.3118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16393/2018 proposto da:

AIR ITALY S.P.A., (già Meridiana Fly s.p.a.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE n. 23, presso lo studio degli Avvocati CARLO BOURSIER

NIUTTA, ENRICO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO, che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

G.P.D., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli Avvocati FERDINANDO PERONE, PAOLO PERUCCO, ANDREA

BORDONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 678/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/04/2018 R.G.N. 1439/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per inammissibilità e in subordine

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA;

uditi gli Avvocati ANDREA BORDONE, MARZIA GIOVANNINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con lettera del 15.3.2016 la Meridiana Fly spa contestò al proprio dipendente, G.P.D., Primo Ufficiale, posto in Cassa Integrazione straordinaria a rotazione, il seguente addebito: “In data 27 settembre 2015 aveva richiesto all’Azienda la riattivazione, dal giorno 9 ottobre 2015, dell’erogazione della CIGS in precedenza sospesa per lo svolgimento da parte Sua di altra attività lavorativa. In data 9 marzo 2016 Lei, in contrasto con quanto sopra, ci ha comunicato di non avere diritto a percepire la CIGS facendo generico riferimento a Sue precedenti comunicazioni che non risultano mai essere pervenute in Azienda e sollecitato a fornire chiarimenti, in data 11 marzo 2016 inviava copia del modello INPS “SR83″, datato 7 dicembre 2015, con il quale dichiarava l’inizio di una nuova attività di lavoro subordinato a partire dalla medesima data, a tempo indeterminato e alle dipendenze di altro vettore aereo. Lei con il suo comportamento ha indotto l’Azienda ad anticiparle trattamenti di sostegno al reddito che non Le sono dovuti ed inoltre dichiara di avere instaurato un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze di altro vettore aereo, che risulta incompatibile con la permanenza del rapporto con la nostra Società e viola gli obblighi di fedeltà e di non concorrenza”.

2. Rese le giustificazioni da parte del lavoratore, la società con lettera del 6.4.2016, risolse il rapporto per giusta causa.

3. Impugnato il licenziamento, il Tribunale di Busto Arsizio, conformemente alla pregressa ordinanza del 30.1.2017, con sentenza n. 419/2017, dichiarò illegittimo il recesso intimato al G. e condannò la società a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno subito quantificato nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, detratto l’aliunde perceptum e l’aliunde percipiendum, oltre alla regolarizzazione contributiva previdenziale ed assistenziale.

4. La Corte di appello di Milano rigettò il reclamo, proposto dalla società, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1 comma 58.

5. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, rilevarono che: a) non sussisteva la contestata omessa comunicazione nei confronti dell’INPS poichè dai documenti allegati al ricorso emergeva che il G. aveva effettuato le prescritte preventive comunicazioni all’Istituto, in particolare quella con cui comunicava all’INPS la firma del contratto con Pegasus in data 7.12.2015; b) era stata l’azienda stessa a dare atto della circostanza che il G. aveva richiesto la riattivazione dell’erogazione della CIGS in precedenza sospesa per lo svolgimento, da parte sua, di altra attività lavorativa: ciò significava che nel corso della CIGS il G. aveva in diverse occasioni visto sospeso e poi riattivato il trattamento di sostegno al reddito in ragione dell’attività lavorativa retribuita presso altro vettore; c) non vi era stato nè un indebito riconoscimento del diritto alla CIGS nè allegazione che in altri periodi di CIGS il dipendente avesse percepito il trattamento di integrazione salariale; d) non erano ravvisabili violazioni degli obblighi di fedeltà e di non concorrenza atteso che, in precedenza, il G. aveva già comunicato di avere svolto attività lavorativa con altro vettore durante il periodo di CIGS e che non era stato dimostrato che l’attività lavorativa svolta presso altro datore di lavoro fosse stata concretamente, e anche solo potenzialmente, idonea a incidere negativamente sulla attività lavorativa presso Meridiana Fly, non avendo peraltro la società dedotto di avere richiamato in servizio il G.; e) non sussistendo il fatto illecito come contestato, trovava applicazione la tutela reintegratoria prevista dell’art. 18, comma 4, St. lav..

6. Avverso la decisione della Corte di merito ha proposto ricorso per cassazione Air Italy spa (già Meridiana Fly spa), affidato ad un solo articolato motivo.

7. G.P.D. ha resistito con controricorso, insistendo per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del gravame.

8. La società ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo la ricorrente denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e che correttamente valutato in applicazione dell’art. 2119 c.c., nonchè artt. 1175,1375,2104 e 2105 c.c., avrebbe determinato la sussistenza della giusta causa. Deduce la società che la Corte di appello di Milano aveva ignorato totalmente il fatto posto a base del provvedimento espulsivo e, cioè, che il dipendente aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso altra compagnia aerea (la turca Pegasus Ha. Ta. a.s.), incompatibile con la permanenza del rapporto di lavoro in essere con l’allora Meridiana che era sospeso con l’intervento della CIGS. Sostiene che il G., così operando, si era posto in una situazione assolutamente incompatibile con la permanenza del pregresso rapporto, violando in tal modo i più elementari doversi di fedeltà, correttezza e buona fede connessi all’esistente contratto di lavoro.

2. Il ricorso, in relazione al motivo formulato con il quale si censura il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla circostanza che, alla base del provvedimento espulsivo vi era il fatto che il dipendente aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con altra compagnia aerea incompatibile perchè svolto in pendenza di CIGS, presenta due profili di inammissibilità.

3. In primo luogo, infatti, deve sottolinearsi che il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile in cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (per tutte Cass. n. 8053 del 2014).

4. Nel caso in esame, il fatto controverso (da non confondersi con la valutazione delle relative prove) è stato manifestamente preso in esame dalla Corte territoriale, sicchè non di omesso esame si tratta, ma di accoglimento di una tesi diversa da quella sostenuta dalla odierna parte ricorrente.

5. Invero, i giudici di seconde cure hanno dato atto, nel riportare la contestazione disciplinare, che essa aveva ad oggetto anche l’omessa comunicazione della instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; hanno, poi, ritenuto che la comunicazione al datore di lavoro era stata effettuata, sia pure tardivamente, e che tale attività lavorativa con altro vettore non era lesiva degli obblighi di fedeltà durante il periodo di CIGS nè che avesse inciso negativamente sull’attività lavorativa svolta presso Meridiana Fly non avendo questa allegato di avere richiamato in servizio il G..

6. Non si verte, pertanto, nel perimetro di operatività del nuovo vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, essendo il fatto stato preso in considerazione, ma di una prospettazione difensiva diversa su di esso.

7. In secondo luogo, va evidenziato che è ravvisabile una ipotesi di cd. “doppia conforme”, sicchè non è consentito denunziare vizi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su questioni in fatto, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., riguardando la censura, nella specie, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio asseritamente rappresentato dalla circostanza sopra specificata la quale, anche in primo grado, era stata valutata e decisa nello stesso modo.

8. Nè il ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono diverse (Cass. n. 26774 del 2016).

9. La disposizione di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c., è applicabile, D.L. n. 83 del 2012, ex art. 54 comma 2, conv. in L. n. 134 del 2012, atteso che il reclamo in appello è del 2017 e la impugnata sentenza è stata pubblicata il 3.4.2018 (Cass. n. 24909 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

10. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

11. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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