Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3118 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3118 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 23622-2013 proposto da:
COMPAGNIA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA 00409030582, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso
lo studio dell’avvocato LUCA GRAZIANI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2017
717
cc)

GIANNACCARI

ASSICURAZIONI

SRL,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE l, presso lo
studio dell’avvocato GIANLUIGI MALANDRINO,

che lo

rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4391/2012 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 08/02/2018

di ROMA, depositata il 17/09/2012;

Fatti di causa

1)

La srl Giannaccari ha chiesto al tribunale di Roma il riconoscimento di un

compenso, spettantele ex art. 1709 c.c., di 25 milioni di lire, per lo

di assicurazioni in I.c.a., su incarico del commissario liquidatore.
Il tribunale (sentenza 2524/2005) ha accolto parzialmente la domanda.
La pronuncia è stata appellata in via principale dalla Tirrena e in via incidentale
dalla società Giannaccari.
La Corte di appello di Roma con sentenza 17 settembre 2012 ha ridotto il
compenso ad euro duemila.
In parziale accoglimento dell’appello incidentale, la Corte ha disposto la
collocazione in privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.c. della somma già ammessa al
passivo della liquidazione coatta amministrativa.
Compagnia Tirrena di assicurazioni in I.c.a. ha proposto ricorso per cassazione
e lo ha illustrato con memoria.
La società intimata ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione

2)

La Compagnia censura il capo della sentenza di appello in cui la Corte ha

ritenuto che il credito Giannaccari sia assistito dal privilegio, riconoscendolo per
il credito (di euro 10.531,14) per il quale la intimata era stata già ammessa al
passivo dalla Liquidazione ricorrente, ma in chirografo.

n.23622-13

D’Ascola rei 1 \

3

svolgimento di specifiche attività svolte nell’interesse della Compagnia Tirrena

Invoca l’interpretazione che esclude l’applicabilità della citata norma alle
società di capitali, la sentenza n. 1/2000 della Corte costituzionale e la
considerazione che sarebbe irrazionale equiparare la posizione di questi

Il controricorso oppone la natura non vincolante della sentenza interpretativa
di rigetto della Corte costituzionale e il contrario orientamento di legittimità
affermatosi successivamente.
3) Il ricorso è da accogliere.
La questione dibattuta in causa va risolta in conformità all’insegnamento reso
dalle Sezioni unite in sede di composizione di contrasto.
Con la sentenza n. 27986 del 16/12/2013, le Sezioni Unite hanno analizzato la
giurisprudenza contrastante e hanno disatteso l’orientamento maggioritario di
legittimità, sostenuto da parte Giannaccari.
A tal fine hanno valorizzato la portata delle sentenze interpretative di rigetto
della Corte costituzionale e hanno osservato che la ratio dell’intero art. 2751
bis c.c. sia stata quella di riconoscere una collocazione privilegiata a
determinati crediti in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa
svolta in forma subordinata o autonoma e, perciò, destinati a soddisfare le
esigenze di sostentamento del lavoratore.
Hanno altresì osservato che: «Per contro – quantomeno in linea generale -,
nelle società di capitali costituite secondo le forme tradizionali, come nella
specie, le somme che rappresentano il corrispettivo dell’attività prestata (nella

n.23622 -13 D’Ascola rei

\I-\

4

soggetti ai lavoratori intellettuali autonomi.

specie, provvigioni per lo svolgimento dell’attività di agente) attraverso le
persone che operano per la società spettano a questa e non al socio e
costituiscono non già un compenso del lavoro prestato ma una eventuale

siffatte, che esercitino l’attività di agente, risolvendosi in “utili” di tale attività
di impresa, sono crediti estranei rispetto alla complessiva ratio giustificatrice
della prelazione riconosciuta dall’art. 2751 bis c.c., n. 3. 4.6.».
Le Sezioni Unite sono quindi pervenute al seguente principio di diritto:«L’art.
2751-bis, numero 3), cod. civ., inserito dall’art. 2 della legge 29 luglio 1975, n.
426, deve essere interpretato, in conformità con l’art. 3 Cost. ed in sintonia
con la “ratio” della stessa disposizione codicistica, nel senso che il privilegio dei
crediti ivi previsto non assiste quelli per provvigioni spettanti alla società di
capitali che eserciti l’attività di agente.» (cfr anche, successivamente, Cass.
19012/14).
Dall’applicazione di questo principio discende l’accoglimento del ricorso e la
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di
appello di Roma, la quale riesaminerà il caso in relazione alla questione che è
rimessa in discussione dalla censura accolta, attenendosi al principio di diritto
testè ribadito.
Il giudice di rinvio procederà anche alla liquidazione delle spese di questo
giudizio.
PQM

n

n.23622 -13

D’Ascola rei

i\….\

5

remunerazione del capitale conferito, sicché le provvigioni spettanti a società

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra
sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche sulla liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità.

10 marzo 2017

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il

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