Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31179 del 29/12/2017


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Civile Decr. Sez. 1 Num. 31179 Anno 2017
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Ud.

sul ricorso 22466-2014 proposto da:
GUARDUCCI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in
ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n.18, presso lo
Studio Grez e Associati S.r.l., rappresentato e difeso
dall’avvocato GUIDO GIOVANNELLI;
– ricorrente contro

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE G. MAllINI n.11, presso lo studio
dell’avvocato GIANFRANCO TOBIA, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALESSANDRO COLZI;
– controricorrente 2017

avverso l’ordinanza n. 817/2014 della CORTE D’APPELLO

85

di FIRENZE, depositata il 30/04/2014;

•Ci

C

Data pubblicazione: 29/12/2017

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Decreto
Ritenuto che Gianfranco Guarducci e la s.a.s. Gianfranco Guarducci, con ricorso del 30
settembre 2014, ha impugnato per cassazione, nei confronti della s.p.a. Autostrade per l’Italia, la
ordinanza emessa tra le stesse parti dalla Corte d’Appello di Firenze n. 817/14 in data 20 marzo-30
aprile 2014:
che resiste, con controricorso, la s.p.a. Autostrade per l’Italia.
Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391. primo
comma, secondo periodo, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto del 12 settembre 2017, notificato il 21 settembre 2017 e depositato in data
29 novembre 2017, Gianfranco Guarducci e la s.a.s. Gianfranco Guarducci hanno dichiarato di
rinunciare al predetto ricorso; con atto del 9 novembre 2017, notificato in pari data e depositato il
29 novembre 2017, la s.p.a. Autostrade per l’Italia ha dichiarato di accettare la rinuncia a spese
compensate;
che, in considerazione della predetta accettazione, non sussistono i presupposti per pronunciare
la condanna dei rinuncianti alle spese del presente grado del giudizio nei confronti della
controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.

Estinzione per rinuncia

R.g. n. 22466/14

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