Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31179 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. II, 28/11/2019, (ud. 12/10/2018, dep. 28/11/2019), n.31179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5094/2016 proposto da:

Prefetto Terni, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi

12, presso Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

N.G., rappresentato e difeso dall’avv.to Andrea Solini

Colalè con studio in Orvieto (TR) via Garibaldi 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1181/2015 del Tribunale di Perugia, depositata

il 16/07/2015;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dall’opposizione proposta avanti al Giudice di pace di Orvieto da N.G. nei confronti sia del verbale di infrazione all’art. 145 C.d.S., per omessa precedenza sia del provvedimento di sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei, entrambi adottati in relazione al sinistro verificatosi il (OMISSIS) nel quale egli restava coinvolto a seguito dell’urto fra la sua auto ed un motociclo il cui conducente decedeva;

– il giudice adito accoglieva entrambe le opposizioni ed annullava sia il verbale di accertamento di infrazione che il provvedimento di sospensione della patente;

– proponevano appello il Ministero dell’interno e l’Ufficio Territoriale del Governo e riuniti i giudizi il Tribunale di Perugia, ritenuta la conformità alla normativa richiamata, con sentenza n. 1181/2015 depositata il 16 luglio 2015, confermava i provvedimenti impugnati, respingendo l’appello;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal Prefetto di Terni con ricorso notificato il 15/2/2016 ed affidato ad unico motivo cui resiste con controricorso N.G..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 221,222 e 223 C.d.S., nonchè della L. n. 689 del 1981, art. 24, per avere illegittimamente annullato la sanzione cautelare della sospensione della patente di guida;

– il motivo è fondato;

– come dedotto anche dal P.M. al controricorrente era stata inflitta la sanzione per la violazione dell’omessa precedenza e alcuni giorni dopo con provvedimento prefettizio la sanzione della sospensione della patente di guida per un periodo di sei mesi;

– l’accoglimento del ricorso era stato fondato sul richiamo alla L. n. 689 del 1981, art. 24, comma 1, che per giurisprudenza pacifica comporta che quando la competenza per l’irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale per l’obiettiva connessione con un reato, resta precluso sin dall’origine, ogni potere sanzionatorio della p.a. con la conseguenza che, una volta emessa dall’Autorità Amministrativa, l’ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione, il giudice investito della relativa opposizione non può declinare la propria competenza in relazione alla supposta, originaria competenza del giudice penale ad irrogare la sanzione ma deve decidere sull’opposizione e, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui alla L. n. 689 del 1981, citato art. 24, revocare l’opposta ordinanza per incompetenza originaria della ad emetterla (cfr. Cass. 4638/2000);

– tuttavia, tale motivazione come dedotto anche dal PM confonde la natura giuridica, la finalità, i presupposti e le competenze della sospensione della patente prevista dall’art. 222 C.d.S., con quella di cui al successivo art. 223 C.d.S.;

– infatti, mentre la sospensione prevista dall’art. 222, configura una sanzione amministrativa accessoria conseguente all’accertamento della responsabilità in relazione ad ipotesi di reato, la sospensione contemplata dall’art. 223, riveste una sua specificità;

– all’applicazione della seconda si procede, infatti, mediante l’invio immediato da parte dell’organo accertatore della violazione del relativo verbale al prefetto il quale può operare ai sensi dell’art. 223, comma 1, come atto sostanzialmente dovuto, oppure ai sensi del comma 2, sulla scorta di un giudizio prognostico (ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità) che la legge gli affida espressamente;

– si tratta in ogni caso di una misura che costituisce un provvedimento provvisorio e cautelare di esclusiva competenza prefettizia, finalizzato a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico impedendo che il conducente di un veicolo astrattamente responsabile per fatti configurabili quali ipotesi di reato inerenti a circolazione stradale, possa continuare nell’esercizio di un’attività potenzialmente fonte di ulteriori pericoli per la circolazione (cfr. Cass. 9538/2018; id. 25870/2016; id. 24111/2014);

– tale principio non risulta considerato nel provvedimento impugnato, la cui ratio decidendi si pone in senso contrario, negando la competenza del prefetto;

– detta competenza però sussiste e, peraltro, è stata espressamente riconosciuta come costituzionalmente legittima (cfr. Corte Cost. ordinanze 167, 168 e 170 del 1998);

– da quanto sin qui considerato non può dunque che derivare la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Perugia, diverso magistrato, che riesaminerà l’opposizione alla luce del principio giurisprudenziale che riconosce competenza al prefetto e che deciderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Perugia in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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