Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31178 del 29/12/2017
Civile Decr. Sez. 1 Num. 31178 Anno 2017
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud.
sul ricorso 13304-2012 proposto da:
DEUTSCHE
BANK
S.P.A.,
in
persona
del
legale (2 rCie.
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, Via FLAMINIA n.318, presso lo studio
dell’avvocato TOMMASO CORAPI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FRANCO TORTORANO;
– ricorrente contro
FALLIMENTO LAMPSUD S.R.L., in persona del Curatore
dott. Antonio Celeste, elettivamente domiciliato in
ROMA, Via GIUSEPPE AVEZZANA n.51, presso lo studio
Data pubblicazione: 29/12/2017
dell’avvocato ALESSANDRA LA VIA, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANTONIO TANZILLO;
2017
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– controricorrente –
avverso la sentenza n. 585/2012 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 21/02/2012;
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.g. n. 13304/12
Decreto
Ritenuto che la s.p.a. Deutsche Bank, con ricorso del 21 maggio 2012, ha impugnato per
cassazione, nei confronti del Fallimento della s.r.l. Lampsud, la sentenza emessa tra le stesse parti
dalla Cutte d’Appello di Napoli n. 585/2012 in data 11 gennaio-91 fAlbrAio 2012;
che resiste, con controricorso, il Fallimento della s.r.l. Lampsud.
Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo
comma, secondo periodo, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto del 23 novembre 2017, sottoscritto il 25 novembre per adesione alla
rinuncia del ricorso dal Fallimento della s.r.l. Lampsud, depositato il 28 novembre 2017, la s.p.a.
Deutsche Bank ha dichiarato di rinunciare al predetto ricorso;
che, in considerazione dell’adesione alla rinuncia, non sussistono i presupposti per pronunciare
alcuna condanna alle spese del presente grado del giudizio, spese che debbono intendersi
compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
Il Presidente
Estinzione per rinuncia