Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31178 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. II, 28/11/2019, (ud. 12/10/2018, dep. 28/11/2019), n.31178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10409/2016 proposto da:

RI.A.GAS. di M.U. e M.W. Snc, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Magnagrecia 13, presso lo studio

dell’avvocato Sebastiano Di Lascio, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello

Mandarano, Mariarosaria Autieri, Antonella Fraschini dell’Avvocatura

del Comune di Milano con studio in Milano, via Della Guastalla 6;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14338/2015 del Tribunale di Milano, depositata

il 28/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dall’opposizione proposta dalla società RI.A.GAS di M.U. W. s.n.c. (d’ora in poi solo RI.A.GAS) avverso 13 verbali di contestazione della violazione al C.c emessi ai sensi dell’art. 7 C.d.S., comma 14, per accesso non consentito in zone a traffico limitato;

– l’opposizione – articolata sulla contestazione della notifica dei verbali, sulla mancanza delle indicazioni previste dall’art. 383 reg. C.d.S., nonchè sull’insussistenza di adeguata prova delle violazioni – era respinta dal Giudice di pace;

– la società opponente proponeva allora impugnazione avverso la sentenza di rigetto ed il Tribunale di Milano, quale giudice d’appello, con la sentenza n. 14338/2015 pubblicata il 21/12/2015 respingeva l’appello, disattendendo tutte le doglianze sollevate dall’appellante;

– la cassazione della pronuncia impugnata è chiesta dalla società RI.A.GAS con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Milano il 22/4/2016 ed affidato a otto motivi, cui resiste il controricorrente con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia l’erroneità della sentenza d’appello laddove ha disatteso l’eccezione di nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo in udienza in violazione dell’art. 429 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 7;

– con il secondo motivo si deduce, in relazione alla violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 23, l’erroneità della sentenza d’appello laddove non aveva valorizzato le eccepita mancata produzione del relativo rapporto e del verbale riguardante l’accertata infrazione;

– con il terzo motivo si censura, in violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 14,16,17 e 23, l’asserita mancata produzione dell’originale del verbale di notifica;

– con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 137 e 160 c.p.c., per mancata conformità fra originale e copia del verbale da notificare;

– con il quinto motivo si deduce la mancata conformità delle relata di notifica in possesso del Comune (notificante) con quelle in possesso del destinatario, che sarebbero completamente in bianco;

– con il sesto motivo si deduce la violazione di non specificate disposizioni per mancata indicazione sulla copia della data di notifica;

– con il settimo motivo si deduce la mancata osservanza della successione preferenziale nella notifica;

– con l’ottavo motivo si deduce la mancanza di data sulla copia notificata;

– i motivi di impugnazione sono tutti inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. e art. 366 c.p.c., n. 4, perchè non si confrontano con le ragioni della decisione assunta dal giudice d’appello, nè si appuntano su eventuali vizi della stessa;

– al contrario, ognuno di essi si limita a ribadire gli assunti posti a fondamento del ricorso introduttivo senza considerare le ragioni per le quali entrambi i giudizi di merito hanno ritenuto il ricorso tardivamente proposto, nonostante la prova della formale notificazione dei verbali di contestazione;

– come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e – per quanto qui di interesse – del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per Cassazione (cfr. Cass. S.U. 11308/2014).

– in particolare, il ricorso non si confronta, per censurarla, con la argomentazione secondo la quale il dispositivo della sentenza di primo grado deve ritenersi letto in udienza, come dichiarato nella sentenza di primo grado, affermazione pacificamente munita di fede privilegiata fino a querela di falso (cfr. Cass. 26105/2014; id. 19299/2006; id. 13589/2006; id. 15366/2005);

– nè si confronta con le specifiche considerazioni svolte dal giudice d’appello sulla valenza probatoria delle copie fotografiche stante la ritenuta mancanza di specifica contestazione della non conformità all’originale, peraltro esibiti anche in appello;

– alla stessa conclusione la sentenza impugnata è giunta con riguardo alle copie delle relate di notifica;

– anche sulla questione sollevata dall’appellante relativamente alle indicazioni contenute nella relata, il ricorso si limita a ribadire gli assunti originari senza considerare che nel provvedimento impugnato il giudice ha singolarmente considerato le tredici notifiche e, solo dopo tale dettagliata indagine, ha concluso per la ritualità e tempestività delle stesse;

– poichè a fronte di ciò nessuna specifica deduzione è stata svolta dal ricorrente, ne deriva l’inammissibilità del ricorso;

– atteso l’esito dell’impugnazione ed in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 1500,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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