Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31177 del 29/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 29/12/2017, (ud. 14/03/2017, dep.29/12/2017),  n. 31177

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha accolto l’opposizione alla stima proposta nei confronti del Comune di Maglie dal signor C.S. e dagli altri soggetti indicati in epigrafe, ad eccezione di quella, ritenuta inammissibile in quanto tardiva, di G. e C.F., in relazione alle indennità di espropriazione e di occupazione, determinate complessivamente in Euro 621.566,75, di un fondo di loro proprietà, sottoposto a procedimento ablativo nell’ambito della realizzazione del P.E.E.P.;

per quanto in questa sede rileva, è stata rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, per aver precedentemente i proprietari accettato l’indennità provvisoria loro offerta, essendosi rilevato che la cessione, per varie ragioni non aveva avuto luogo, ed essendosi quindi proceduto all’emanazione del decreto di esproprio, nel quale l’indennità definitiva era diversamente liquidata rispetto all’originaria offerta;

conseguentemente, doveva tenersi conto del valore del mercato del bene, essendo nelle more intervenuta l’abrogazione dei criteri riduttivi di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis;

per la cassazione di tale decisione il Comune di Maglie propone ricorso, affidato a quattro motivi, cui resistono i proprietari del bene ablato; i signori G. e C.F. interpongono ricorso incidentale, affidato a due censure, resistite da controricorso;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo e il secondo motivo il Comune di Maglie deduce violazione della L. n. 865 del 1971, artt. 19 e 20 nonchè dell’art. 1326 c.c.: si sarebbe perfezionato un accordo, attraverso l’accettazione dell’indennità, preclusivo della proposizione di opposizione alla stima (recte: di domanda di determinazione della stima);

con il terzo mezzo si deduce la nullità della sentenza perchè sorretta da motivazione apparente, stante il contrasto fra le affermazioni circa la formazione dell’accordo sull’indennità, dapprima ritenuta sussistente, poi negata;

nella specie la sentenza impugnata ha posto in evidenza il comportamento dell’ente espropriante, che, dopo aver formulato un’offerta, prima della stipulazione dell’atto di cessione ne ha successivamente modificato i termini, tanto con riferimento all’estensione del fondo, significativamente ridotta, quanto in relazione all’esclusione dell’indennità aggiuntiva spettante al coltivatore diretto del fondo, compresa nell’originaria proposta;

deve quindi rilevarsi che, poichè i proprietari, a fronte della nuova manifestazione di volontà, preso atto della sostanziale revoca dell’originale offerta, comunicarono al Comune “di ritenere caducato l’accordo sull’indennità, con conseguente sua inefficacia”, si sia sostanzialmente realizzata una risoluzione del primo accordo per mutuo dissenso;

in tale senso deve intendersi la sentenza impugnata, laddove afferma che “l’amministrazione espropriante.. ha invertito la rotta, procedendo con modalità parzialmente difformi rispetto a quelle conformi al consenso manifestato fra le parti”, aggiungendo che “la procedura di cessione volontaria è stata abbandonata per volontà della P.A., nonostante il consenso dei privati”, dovendosi ritenere implicito il riferimento all’adesione degli espropriati, come sopra sottolineata e parimenti manifestata per iscritto, a tale volontà di neutralizzare gli effetti dell’accordo concluso;

deve quindi ritenersi che poichè il decreto di esproprio conteneva elementi di novità che non lo rendevano sovrapponibile all’originaria offerta, del resto, come sopra evidenziato, ormai abbandonata dall’ente espropriante con l’esplicito consenso, al riguardo, dei proprietari, non sia predicabile la preclusione prevista dall’accettazione dell’indennità offerta in via provvisoria (cfr. su tale aspetto, Cass., 13 settembre 2006, n. 19671; Cass., 18 aprile 2003, n. 5303);

non può, pertanto, trovare applicazione il principio secondo cui l’emanazione di un tempestivo decreto di espropriazione, del tutto equivalente all’atto di cessione del bene (Cass., 20 marzo 2009, n. 6867; Cass., 23 maggio 2008, n. 13415; Cass., 18 aprile 2003, n. 6303), esclude che sia ipotizzabile un interesse giuridicamente apprezzabile, in capo all’espropriato, in merito alle forme attraverso le quali di realizza, in maniera del tutto indifferente quanto agli effetti, il trasferimento della proprietà del bene espropriato;

la motivazione della sentenza impugnata, come sopra indicata e integrata, appare poi congrua ed esente da censure, dovendosi per altro rilevare che non può rilevare, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittorietà sostanzialmente denunciata con il terzo motivo;

il quarto mezzo è del tutto infondato, in quanto in contrasto con il principio secondo cui, allorchè si procede all’espropriazione di un bene indiviso, l’opposizione del singolo comproprietario alla stima dell’indennità effettuata in sede amministrativa, estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, con la conseguenza che il giudice deve determinare l’indennità in rapporto al bene considerato nel suo complesso ed unità, e non alle singole quote spettanti aì compartecipi (Cass., 17 maggio 2012, n. 7777; Cass., 24 marzo 2011, n. 6873);

il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale si deduce l’illegittimità della declaratoria di tardività dell’opposizione dei comproprietari G. e C.F., è fondato, non tanto in base all’invocata conversione del loro atto in intervento, quanto perchè, in assenza di una stima definitiva, si trattava in sostanza di una domanda di determinazione dell’indennità, non soggetta ai termini previsti dalla citata L. n. 685 del 1971, art. 19;

sotto il profilo sostanziale la censura rimane in un certo senso assorbita dal rigetto del quarto motivo del ricorso principale, non richiedendosi, in particolare, alcun intervento integrativo o modificativo rispetto alla pronuncia impugnata, in considerazione della ricordata estensione degli effetti della stessa nei loro confronti, laddove la compensazione delle spese operata, in parte qua, dalla Corte distrettuale, appare giustificata dalla particolarità della vicenda esaminata;

le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, e tenuto conto del fatto che tanto ì controri-correnti quanto i ricorrenti in via incidentale sono assistiti dal medesimo difensore, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna il Comune di Maglie al pagamento in favore dei controricorrenti e dei ricorrenti in via incidentale delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA