Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31177 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 28/11/2019), n.31177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28509-2017 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO, 14,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SABATELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GUIDO FELICE DE LUCA;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI TERAMO, COMUNE DI MONTEFINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1739/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2008 G.M., all’epoca dei fatti minorenne, mentre percorreva in bicicletta una strada provinciale (chiusa al traffico) urtò un cumulo di terra posta trasversalmente alla carreggiata, cadendo e riportando lesioni personali.

2. I genitori del minore nel 2009 convennero dinanzi al Tribunale di Teramo, sezione di Atri, la Provincia di Teramo, invocandone la responsabilità per l’accaduto, sia ai sensi dell’art. 2043 c.c., sia ai sensi dell’art. 2051 c.c., e chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito dal proprio figlio.

Dedussero che il pericolo non era visibile e che la segnaletica apposta dalla pubblica amministrazione all’inizio della strada non era pertinente.

3. Sia il Tribunale che la Corte d’appello rigettarono la domanda, ritenendo che:

-) la conformazione dei luoghi era tale da non poter trarre in alcun modo in inganno gli utenti della strada;

-) la strada percorsa dalla vittima era interclusa al traffico e non poteva essere percorsa;

-) il cumulo di terra contro il quale urtò la vittima era manifestamente visibile.

4. Ricorre per cassazione avverso la suddetta sentenza Mania G., divenuto nelle more maggiorenne, con ricorso fondato su due motivi. La provincia di Teramo non si è difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perchè pongono questioni o connesse, o sovrapponibili.

Con tutti e due i motivi il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c.; nonchè degli artt. 14,37 e 38 codice della strada.

Nell’illustrazione dei motivi si sostiene che la Corte d’appello avrebbe “immotivatamente omesso di spiegare perchè sarebbero prive di pregio le dogliane contenute nell’atto di appello”; avrebbe trascurato di considerare che il sinistro non si sarebbe verificato se la strada fosse stata completamente interdetta al traffico, oppure se fosse stata collocata idonea segnaletica di pericolo; che invece la segnaletica presente sul luogo, tra cui il segnale di “senso vietato” non era chiara; che pertanto la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che il pericolo su quel tratto di strada fosse adeguatamente segnalato; che comunque la segnaletica non era conforme alle norme regolamentari che ne disciplinano la posizione; che inoltre la Corte d’appello aveva errato nel ritenere colposa la condotta della vittima; che comunque la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto ben visibile il pericolo, mentre da tutte le prove testimoniali raccolte emergeva l’esatto contrario.

2. Tutte le censure sono manifestamente inammissibili, in quanto investono altrettanti apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, vale a dire:

a) se la pubblica amministrazione abbia o non abbia tenuto una condotta colposa;

b) se la vittima abbia o non abbia tenuto una condotta colposa concorrente;

c) se il pericolo fosse o non fosse prevedibile ed avvistabile;

d) se la segnaletica presente sul luogo fosse o non fosse decettiva;

e) se gli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte d’appello fossero coerenti od incoerenti con le deposizioni testimoniali.

Ma una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (expermu/tis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la intopretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della Provincia.

L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di G.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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