Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31177 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 03/12/2018), n.31177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8955-2017 proposto da:

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARLO BENINI;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI RAVENNA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1593/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29 settembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva rigettato l’opposizione proposta da P.T. avverso le ordinanze ingiunzione della Direzione territoriale del lavoro di Ravenna con le quali la ricorrente era stata sanzionata, nella sua qualità di socio legale rappresentante della società Sadep che gestiva il locale notturno New Pierrot di Bagnacavallo, per aver assunto irregolarmente manodopera.

2. Per la cassazione della sentenza P.T. ha proposto ricorso, cui la Direzione Territoriale dei lavoro di Ravenna non ha opposto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. a fondamento del ricorso P.T. deduce come primo motivo la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in particolare sulla determinazione della consapevolezza della signora P. sull’assunzione irregolare di manodopera e della sua estraneità dall’amministrazione della SADEP Srl. Ribadisce di non avere avuto alcun potere gestorio della società, essendo un mero prestanome, sicchè non avrebbe comunque potuto impedire l’evento contestato.

2. Come secondo motivo deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, numero 5, per omessa o quantomeno insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, in particolare sull’errata determinazione della sussistenza del rapporto di lavoro contestato. Ribadisce che non era sufficiente che le ballerine o “figuranti di sala” fossero state trovate nel locale, per ritenere che esse svolgessero attività lavorativa subordinata.

3. Il ricorso è inammissibile, in primo luogo in quanto i motivi continuano a conformarsi allo schema normativo di cui all’art. 360, n. 5 nella versione anteriore alla modifica introdotta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, pur in presenza di sentenza di appello depositata in data posteriore all’entrata in vigore della novella (11 settembre 2012).

Come precisato da Cass. S.U. 07 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, l’art. 360 c.p.c., n. 5, così come riformulato a seguito della novella legislativa, configura un vizio specifico denunciabile per cassazione, costituito dall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente è tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, il che nel caso non è avvenuto.

Nel caso, le circostanze valorizzate nei motivi sono proprio quelle oggetto di esame da parte della Corte territoriale, sicchè sotto nessun profilo la motivazione può dirsi omessa, nè può quindi procedersi in questa sede a nuova valutazione delle medesime circostanze.

4. I motivi sono inammissibili anche in considerazione dell’applicabilità nel giudizio di cassazione – anche nelle controversie aventi ad oggetto l’opposizione ad ordinanza ingiunzione, regolate dal rito del lavoro del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 6 – art. 348 ter c.p.c., comma 5 (introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), conv. con modif. nella L. n. 134 dello stesso anno ed applicabile, a norma del medesimo D., art. 54, comma 2, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione a far data dall’11 settembre 2012, come chiarito da Cass. n. 26860 del 18/12/2014 e Cass. ord., 24909 del 09/12/2015), il quale prevede che la disposizione contenuta nel precedente comma quarto – ossia l’esclusione del vizio di motivazione dal catalogo di quelli deducibili ex art. 360 c.p.c. – si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (cosiddetta “doppia conforme”(Cass. n. 23021 del 29/10/2014).

Nel caso, poichè la ricostruzione delle emergenze probatorie effettuata dal Tribunale è stata confermata dalla Corte d’appello, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 10/03/2014, n. 26774 del 22/12/2016), ciò che non è stato fatto.

5. Pertanto il Collegio, condividendo la proposta del relatore, notificata ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, alle parti che non hanno formulato memorie, ritiene che il ricorso risulti inammissibile ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, e debba in tal senso essere deciso con ordinanza in camera di consiglio.

6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

7. Sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, considerato che l’insorgenza di detto obbligo non è collegata alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. da ultimo ex multis, Cass. ord. 16/02/2017 n. 4159).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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