Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31176 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31176 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15764/2016 R.G. proposto da
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ALTO CASERTANO E
BASSO FRUSINATE soc. coop., in persona del legale rappresentante,
Vincenzo Belmonte, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO
FIORENTINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del
medesimo, in ROMA, via Nizza n. 45;

ricorrente

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
— controricorrente —

Data pubblicazione: 29/12/2017

avverso la sentenza n. 3829/39/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, SEZIONE STACCATA di
LATINA, depositata il 2/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/11/2017 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

1. Con la sentenza impugnata la CTR del Lazio accoglieva l’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che
aveva accolto il ricorso con cui la Banca di credito cooperativo Alto
Casertano e Basso Frusinate, incorporante della Banca di credito
cooperativo di San Vittore del Lazio, aveva impugnato il diniego tacito
opposto dall’amministrazione finanziaria al rimborso del credito IRPEG
risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata dalla banca incorporata
per l’anno d’imposta 1995.
1.1. Il giudice di appello, elencati i documenti prodotti dall’Agenzia
delle entrate, consistenti negli estratti da “banca dati di Anagrafe
Tributaria” e da “Ser.P.I.Co” nonché delle comunicazioni dell’ufficio
finanziario di Cassino e del Centro operativo di Pescara, riteneva errata la
statuizione di primo grado «alla luce della suddetta documentazione e delle
considerazioni svolte dall’Ufficio», secondo cui il rimborso del credito di
10.514,54 Euro era “bloccato per dichiarazione tardiva oltre i termini”,
mentre il maggior credito di 144.877,52 Euro era stato rimborsato.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con un unico
motivo il predetto istituto di credito, cui replica l’intimata con
controricorso.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con

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RILEVATO che

modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente
costituito il contraddittorio.
4. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con
motivazione semplificata.
CONSIDERATO che:

impugnata per vizio motivazionale sostenendo che la CTR, nel negare il
rimborso del credito di 10.514,54 Euro perché tardivamente richiesto,
aveva omesso di esaminare la ricevuta prodotta in giudizio attestante la
tempestiva presentazione della dichiarazione reddituale, effettuata in data
30 maggio 2006.
2. Al riguardo pare opportuno ricordare che, secondo il principio
affermato da Cass., Sez. U., n. 8053 del 07/04/2014, «L’art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce
nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo
all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia
costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale
a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.,
il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il
“dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il
“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti
e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi
istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto
decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque

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1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza

preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato
conto di tutte le risultanze probatorie».
2.1. Orbene, l’applicazione di detto principio al caso di specie
comporta raccoglimento del motivo di ricorso proposto dalla banca
ricorrente. Invero, i giudici di appello hanno del tutto omesso di valutare e

il documento prodotto dalla banca ricorrente, ovvero la ricevuta di
presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta 1995,
effettuata in data 30/05/1996 e, quindi, entro il termine di scadenza, con
la conseguenza che deve ritenersi integrato il vizio dedotto avendo la CTR
omesso la considerazione di un elemento circostanziale rilevante ai fini
della ricostruzione della “quaestio face ed indubbiamente decisivo.
2.2. A soluzione diversa da quella prospettata non conduce la tesi
sostenuta nel controricorso dalla difesa erariale, secondo cui la ricorrente
non aveva fornito prova dell’effettiva spettanza del credito e di ciò aveva
dato atto la CTR rimarcando, nella sentenza impugnata, «la completa

assenza di documentazione prodotta a sostegno della richiesta di

rimborso”».
2.3. Al riguardo, ritiene il Collegio che sulla questione dell’effettiva
spettanza del credito d’imposta alla società contribuente — ancorché
introdotta nel giudizio di merito dal motivo di appello proposto
dall’Ufficio, per come riportato nell’esposizione in fatto della sentenza
impugnata — la CTR non si è pronunciata in quanto l’affermazione
trascritta

p

non costituisce un’autonoma ratio decidendi

della statuizione impugnata, per come reso evidente dal fatto che la frase
in esame risulta inserita nella parte motivazionale (p. 2 dei “motivi della
decisione” della sentenza impugnata) in cui la CTR riferisce e spiega le
ragioni che avevano indotto l’Agenzia delle entrate a chiedere chiarimenti

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considerare — non facendone alcuna menzione nella sentenza impugnata —

all’Ufficio finanziario di Cassino e, successivamente, al Centro operativo
di Pescara.
3. Conclusivamente, quindi, il motivo di ricorso va accolto, la
sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio
di legittimità, alla CTR laziale, in diversa composizione.

accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissio e tributaria
regionale del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, 1’8/11/2017

P.Q.M.

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