Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31176 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 28/11/2019), n.31176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28065-2017 proposto da:

D.M.D., L.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato

BARBARA MORBINATI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

presso l’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE,

rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTA MAZZI, ROSSANA

CLAVELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7948/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

20/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 L.M. e D.M.D. convennero dinanzi al Giudice di pace di Roma la società Poste Italiane s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza del fatto che, avendo chiesto alla Poste italiane la notifica di un precetto a mezzo posta, l’avviso di ricevimento non venne compilato correttamente dall’ufficiale postale, ingenerando negli attori ansia e preoccupazione per l’ipotesi che la notifica fosse, in un ipotetico giudizio, dichiarata nulla.

Il valore del precetto era di 840 Euro.

2. Il Giudice di pace rigettò la domanda e compensò le spese.

Il Tribunale di Roma ritenne sussistente l’inadempimento della Poste italiane s.p.a., ma non dimostrata l’esistenza del danno. Di conseguenza rigettò il gravame, confermò la statuizione di compensazione delle spese del primo grado, e condannò gli appellanti alla rifusione delle spese del grado di appello.

3. Ricorrono per cassazione avverso tale sentenza D.M.D. e L.M. con ricorso fondato su due motivi.

Resiste con controricorso la Poste italiane s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 92 c.p.c..

Deducono che nel caso di specie si era verificata una reciproca soccombenza, in quanto la società appellata aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello; tale eccezione era stata rigettata; di conseguenza il Tribunale in sede di appello avrebbe dovuto compensare le spese.

1.1. Il motivo è infondato, per due indipendenti ragioni.

Il rigetto delle eccezioni preliminari di rito o pregiudiziali di merito, infatti, non dà luogo ad una “soccombenza reciproca” in senso tecnico, se la parte che le sollevò sia comunque risultata vittoriosa nel merito.

In secondo luogo, il motivo come articolato si fonda su un assunto manifestamente illogico. Il Tribunale, infatti, rigettando l’eccezione preliminare d’inammissibilità dell’appello sollevato dalla Poste Italiane, ha esaminato la pretesa risarcitoria nel merito, e nel merito l’ha ritenuta infondata.

Se, dunque, si seguisse la logica sottesa del ricorso si dovrebbe pervenire al seguente paradosso: che colui il quale abbia ragione nel merito, ma proponga un appello inammissibile, sarà – giustamente sempre condannato alle spese; per contro chi proponga un appello ritenuto dal giudice infondato nel merito, ma abbia la buona sorte di vedersi preliminarmente opporre un’infondata eccezione di inammissibilità, potrebbe evitare la condanna alle spese.

Con la conseguenza che chi avanza una pretesa ammissibile ma infondata verrebbe a trovarsi in una posizione più favorevole rispetto a chi avanzasse una pretesa fondata nel merito, ma inammissibile in rito. E tale palese reductio ad absurdum svela la fallacia della premessa su cui poggia il primo motivo di ricorso.

2. Con una seconda censura i ricorrenti lamentano la violazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Deducono che il Tribunale li ha condannati alla rifusione delle spese del grado quantificate nella misura di Euro 2.000, eccedente il massimo previsto dal suddetto decreto per le controversie, quale quella in oggetto, di valore inferiore a 1.000 Euro.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Nell’atto di citazione gli attori chiesero la condanna della Poste Italiane al risarcimento “di Euro 5,60 a titolo di danno patrimoniale, o nella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia; nonchè la condanna della Poste Italiane al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da stabilirsi in via equitativa e comunque entro la competenza del giudice adito”.

Il valore della causa doveva quindi stabilirsi nella misura di Euro 5.000, e per i giudizi di valore fino a 5.000 Euro il valore massimo delle spese è 2.916 Euro, e quindi il Tribunale si è tenuto all’interno del suddetto valore.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

3.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

4. Il giudizio concluso della presente sentenza è iniziato in primo grado nel 2010.

Ad esso, pertanto, è applicabile l’art. 96 c.p.c., comma 3, nel testo aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 12, il quale stabilisce che “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Norma che, per espressa previsione della legge testè citata, art. 58, comma 1, si applica “ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”.

4.1. Ciò posto circa la disciplina applicabile, questa Corte ritiene che agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione.

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno tenuto un contegno processuale connotato quanto meno da colpa grave, sostenendo tesi scopertamente infondate, e la cui infondatezza sarebbe balzata evidente ictu oculi a qualsiasi professionista del diritto.

Condotte così distanti da principi giuridici pacifici e risalenti, e ripetutamente affermati da questa Corte, ad avviso del Collegio costituiscono un’ipotesi (almeno) di colpa grave, consistente nel non intelligere quod omnes intelligunt.

I ricorrenti vanno di conseguenza condannata d’ufficio, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento in favore della Poste Italiane, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno.

Tale somma viene stabilita assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell’importo di Euro 2.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna L.M. e D.M.D., in solido, alla rifusione in favore di Poste Italiane s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna L.M. e D.M.D., in solido, al pagamento in favore di Poste Italiane s.p.a. della somma di Euro 2.000, oltre interessi come in motivazione;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di L.M. e D.M.D., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA