Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31175 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 03/12/2018), n.31175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16196-2017 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE TRIBULATO;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE

AMICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1301/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 15 dicembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25 settembre 2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che la Corte d’ Appello di Messina, con sentenza del 15 novembre-15 dicembre 2016 nr. 1301, riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da R.A. nei confronti dell’ente pubblico CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE (in prosieguo: il CONSORZIO) per il risarcimento del danno derivato dalla illegittima successione tra le parti di causa di quattro contratti a termine; per l’effetto condannava il CONSORZIO al risarcimento del danno, liquidandolo in quattro mensilità dell’ultima globale di fatto;

che, per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale osservava, in applicazione del principio enunciato da Cass. SU nr. 5072 del 2016, che il danno risarcibile nel pubblico impiego non era quello derivante dalla mancata conversione del rapporto di lavoro e che una misura dissuasiva e di tutela del lavoratore in caso di abuso derivante dalla successione di contratti a termine era quella indennitaria prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, salva la prova di un maggior danno, che nella fattispecie di causa non era stata offerta;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.A., affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il Consorzio;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. che la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, della L. n. 183 del 2010, art. 32, degli artt. 1223 e 2727 c.c..

Con il motivo si assume che la ricostruzione del danno comunitario risarcibile operata nell’ arresto delle Sezioni Unite di questa Corte nr. 5072 del 2016 non sarebbe conforme alla direttiva 1999/70 CE, in quanto non appresterebbe al lavoratore pubblico una tutela equivalente a quella garantita in caso di abuso del contratto a termine al lavoratore privato, restando esclusa per il primo la risarcibilità del danno subito per la mancata assunzione a tempo indeterminato. Si fa istanza di rimessione degli atti in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, anche alla luce della analoga questione già sollevata dal Tribunale di Trapani con ordinanza del 5 settembre 2016;

– con il secondo motivo, in via gradata, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e della L. n. 183 del 2010, art. 32, per avere la sentenza operato un’unica liquidazione forfettaria della indennità della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, laddove tale indennità avrebbe dovuto essere distintamente quantificata in relazione a ciascuno dei contratti a termine conclusi;

che ritiene il collegio si debba respingere il ricorso.

Parte ricorrente con il primo motivo censura il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite questa Corte (Cass. S.U. 15/03/2016 n. 5072) con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, secondo cui nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, il pregiudizio economico oggetto di risarcimento non può essere collegato alla mancata conversione del rapporto: quest’ultima, infatti, è esclusa per legge e trattasi di esclusione affatto legittima sia secondo i parametri costituzionali che secondo quelli comunitari. Piuttosto, dando atto che l’efficacia dissuasiva richiesta dall’Accordo quadro, clausola 5, recepito nella Dir. 1999/70/CEpostula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l’ammontare del danno e rilevato che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile, le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall’onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori.

La Corte di giustizia pronunziandosi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Trapani, con la Ordinanza del 5 settembre 2016, richiamata nell’odierno ricorso, partendo dai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte ha osservato:

– sotto il profilo del principio di equivalenza: che da esso discende che gli individui che fanno valere i diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione non devono essere svantaggiati rispetto a quelli che fanno valere diritti di natura meramente interna. Tanto le misure adottate dal legislatore nazionale nel quadro della Dir. 1999/70/CE al fine di sanzionare l’uso abusivo dei contratti a tempo determinato da parte dei datori di lavoro del settore pubblico che quelle adottate per sanzionare l’uso abusivo da parte dei datori di lavoro del settore privato attuano il diritto dell’Unione: di conseguenza le modalità proprie di questi due tipi di misure non possono essere comparate sotto il profilo del principio di equivalenza, in quanto entrambe hanno ad oggetto l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza CORTE DI GIUSTIZIA UE 7 marzo 2018 in causa C 494/2016, punti da 39 a 42).

– sotto il profilo del principio di effettività:

– che gli Stati membri non sono tenuti, alla luce dell’accordo quadro, clausola 5, a prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato sicchè non può nemmeno essere loro imposto di concedere in assenza di ciò un’indennità destinata a compensare la mancanza di una siffatta trasformazione del contratto (sentenza Corte di Giustizia UE cit., punto 47);

– che, tenuto conto delle difficoltà inerenti alla dimostrazione dell’esistenza di una perdita di opportunità, il ricorso a presunzioni dirette a garantire ad un lavoratore che abbia sofferto – a causa dell’uso abusivo di contratti a tempo determinato stipulati in successione – una perdita di opportunità di lavoro, la possibilità di cancellare le conseguenze di una siffatta violazione del diritto dell’Unione è tale da soddisfare il principio di effettività (sentenza Corte di Giustizia UE cit., punto 50).

Il giudice europeo ha dunque esaminato e superato le censure mosse con il primo motivo di ricorso.

– quanto al secondo motivo, la interpretazione proposta dal ricorrente, secondo cui la indennità della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, dovrebbe essere liquidata in ragione di ogni singolo contratto per il quale venga accertata la illegittimità del termine, è manifestamente infondata. Essa non tiene conto del fatto che il danno comunitario presunto, L. n. 183 del 2010, ex art. 32, nel settore pubblico non è quello derivante dalla nullità del termine del contratto di lavoro ma è quello conseguente all’abuso per l'”utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”, come prevede l’accordo quadro, clausola 5, allegato alla Dir. 1999/70/CE. L’illecito si consuma allora non in relazione ai singoli contratti a termine ma soltanto dal momento e per effetto della loro successione. E’ dunque evidente che il danno presunto dovrà essere liquidato una sola volta, nel limite minimo e massimo fissato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32,considerando nella liquidazione dell’unica indennità il numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti sotto il profilo della gravità della violazione;

che, pertanto, il ricorso può essere definito con ordinanza in camera di consiglio – ex art. 375 c.p.c. – in conformità alla proposta del relatore;

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 3.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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