Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31173 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 28/11/2019), n.31173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27527-2017 proposto da:

BSM DI B.S., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

T.R.B. SAS TERRES REFRACTAIRES DU BOULONNAISE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PASTEUR 33, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA SILENZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONE FIORINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2971/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data non indicata nel ricorso, nè nella sentenza impugnata, B.S., imprenditore individuale, convenne dinanzi al Tribunale di Pisa la società TRB – SAS – Terre Refractaires dar Boulonnaise (d’ora innanzi, “la TRB”), esponendo:

-) di avere commissionato alla società convenuta dodici “centri volta”, ovvero manufatti destinati ad essere impiegati come copertura superiore di forni elettrici per acciaierie;

-) l’attrice avrebbe dovuto rivendere questi centri volta ad una società egiziana, che glieli aveva commissionati;

-) la TRB realizzò i centri volta in modo difforme dalle prescrizioni di contratto, e comunque inidoneo all’uso cui erano destinati, per il mancato impiego di cromo nella realizzazione del prodotto;

-) per non perdere il cliente egiziano, B.S. fece realizzare altri centri volta in Italia sotto la direzione della TRB;

-) ciò non valse tuttavia ad impedire la perdita del cliente egiziano. Concluse pertanto chiedendo la condanna della società convenuta ad un risarcimento di 1.200.000 curo, comprensivo sia dei maggiori costi sostenuti per sostituire i centri volta inadatti, sia dal mancato guadagno derivante dalla perdita del cliente egiziano.

2. Con sentenza 28 agosto 2015 n. 1026 il Tribunale di Pisa rigettò la domanda.

La sentenza venne appellata dalla soccombente.

L’appello venne rigettato dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza 8 febbraio 2017 n. 297.

La Corte d’appello ritenne che il contratto stipulato tra B.S. e la TRB prevedeva che, dei 12 forni commissionati dalla prima alla seconda, i primi sette sarebbero stati realizzati a titolo di prova, e se non fossero stati idonei, la società fornitrice non assumeva alcuna garanzia al riguardo.

La Corte d’appello ha fondato, a sua volta, tale interpretazione del contratto sulla circostanza che la committente B.S. si era contrattualmente assunta l’onere di sostenere il 40% dei costi di produzione dei primi sette stampi realizzati “in prova”.

La Corte d’appello aggiunse che non riteneva esservi prova che la committente B.S. avesse analiticamente fornito alla TRB le necessarie indicazioni sulla specifica applicazione cui i centri volta erano destinati, nè sulle caratteristiche del forno di destinazione.

Ad abundantiam, infine, la Corte d’appello ritenne che l’entità dei danni lamentati dall’attrice non fosse stata nemmeno provata.

3. Ricorre per cassazione avverso la suddetta sentenza B.S., con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito la TRB con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c..

L’illustrazione del motivo contiene, frammiste tra loro, varie deduzioni in fatto e censure in diritto.

Il motivo esordisce descrivendo le generalità dell’impresa industriale gestita dalla ricorrente; prosegue sostenendo che nel giudizio di primo grado l’attrice “avesse fornito la prova esatta della responsabilità della TRB nella produzione di centri volta inadeguatì; che tale responsabilità era stata in sostanza accertata dallo stesso c.t.u.; che l’inadempimento della TRB dipendeva dal fatto che quest’ultima sapesse perfettamente a quale scopo fossero destinati i centri volta, e cioè all’impiego in acciaierie; che l’attrice aveva diligentemente inviato alla TRB i progetti dei centri volta da costruire, i quali indicavano chiaramente che nella costruzione di essi si dovesse utilizzare il cromo; che il proprio consulente di parte, nel corso del giudizio di primo grado, aveva consegnato al CTU “la documentazione comprovante i costi sostenuti dall’attrice per la costruzione dei centri volta rivelatisi inidonei a soddisfare le esigenze” della committente egiziana; che questa documentazione era stata completamente ignorata dal Tribunale.

1.2. Nella parte in cui prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, il motivo è inammissibile per due ragioni: sia perchè il vizio non è denunciato secondo i requisiti richiesti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 8053 del 2014 (e cioè indicando quale fatto sia stato trascurato, quando sia stato dedotto, come sia stato provato, perchè sia decisivo); sia in ogni caso perchè il giudizio d’appello è iniziato dopo l’11 settembre 2012, e quindi ad esso si applica il novellato art. 348 bis c.p.c., nella parte in cui esclude la proponibilità in cassazione del vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, nel caso di doppia pronuncia conforme nei gradi di merito, come è avvenuto nel presente giudizio (Sez. 5 -, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018, Rv. 648075 – 01).

1.3. Nella parte in cui prospetta il vizio di violazione di legge il motivo è, del pari, inammissibile, ed anche in questo caso per più ragioni.

In primo luogo il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

La Corte d’appello, infatti, non ha affatto fondato la propria decisione sul presupposto che i materiali forniti dalla TRB fossero inadatti.

Ha fondato la propria decisione sul presupposto che la TRB non avesse affatto garantito l’efficienza dei materiali forniti all’attrice. Questa ratio decidendi, giusta o sbagliata che fosse, non è stata affatto impugnata dal motivo in esame.

1.4. In secondo luogo, il motivo è inammissibile perchè esso non prospetta affatto una violazione di legge, ma si duole del modo in cui la Corte d’appello ha valutato le prove e la consulenza tecnica.

La sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella ‘motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultane probatorie astrattamente rilevanti”.

1.5. In terzo luogo, il motivo è inammissibile perchè non censura affatto la seconda ed autonoma ratio decidendi posta dalla Corte d’appello a fondamento della propria decisione, cioè l’assenza di prova del quantum debeatur, limitandosi a sostenere (in modo talmente generico da rasentare la nullità) che la prova del danno era stata invece fornita, e risultava “dai documenti consegnati dal consulente di parte a quello d’ufficio”.

1.6. Nella parte, infine, in cui lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c., il motivo è inammissibile poichè la violazione di tale norma può dirsi sussistente, e costituire valido motivo di ricorso per cassazione, solo in un caso: quando il giudice di merito attribuisca pubblica fede ad una prova che ne sia priva oppure, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova a valutazione vincolata, come l’atto pubblico (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; il principio è stato altresì ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, al p. 14 dei “Motivi della decisione”). Per contro, la valutazione delle prove in un senso piuttosto che in un altro, ovvero l’omessa valutazione di alcune fonti di prova, non costituisce di per sè violazione dell’art. 116 c.p.c., e quindi un error in procedendo, ma soltanto – a tutto concedere – un error in iudicando.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “l’omesso esame, da parte della Corte d’appello, delle inequivocabili risultane della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado”.

2.2. Anche questo motivo è inammissibile per due ragioni: sia perchè censura la valutazione delle prove, sia perchè nel caso di doppia conforme non è prospettabile il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, come già rilevato al 5 1.2 della presente motivazione.

Aggiungasi che, in ogni caso, la ricorrente fonda le sue censure sui contenuti della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel primo grado del giudizio, ma nè ha allegato tale documento al proprio ricorso, ai sensi del cit. art. 366 c.p.c., n. 6; nè ha mai dichiarato – come pure le sarebbe stato possibile – di volersi avvalere della facoltà di assolvere all’onere di allegazione assumendo che tale relazione, allegata al fascicolo di primo grado, era confluita in quello d’appello, del quale era stata ritualmente chiesta la trasmissione a questa Corte (in tal senso, si veda la nota decisione di Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317 – 01).

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 116 c.p.c..

Nella illustrazione del motivo lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere inattendibile il testimone M.P., coniuge dell’attrice.

3.2. Il motivo è manifestamente inammissibile perchè censura un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, ovvero quello sull’attendibilità dei testimoni (ex plurimis, da ultimo, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019, Rv. 652214 – 02; ma il principio viene ininterrottamente ripetuto da questa Corte a partire da Sez. 3, Sentenza n. 366 del 18/02/1963, Rv. 260496 – 01, secondo cui “non può essere sindacata, in Sede di legittimità, la valutazione delle prove operate dai giudici di merito e l’apprezzamento di fatto – in senso difforme da quello sostenuto dalla parte – in ordine alla maggiore rilevanza ed attendibilità attribuita da quel giudice, nel suo sovrano apprezzamento, ad alcuni elementi di prova, anzichè ad altri”).

4. Le spese.

4.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

4.2. La circostanza che la ricorrente sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna B.S. alla rifusione in favore di TRB – SAS Terre Refractaires du Boulonnaise delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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