Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31173 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 03/12/2018), n.31173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11843-2017 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BELLI 39,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MANGAZZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIACOMO CAMPANILE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 4,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SANDRO GRANDESE;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 06 aprile

2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25 settembre 2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con decreto in data 5- 6 aprile 2017 n. 1866 il Tribunale di Venezia rigettava la opposizione proposta da F.G. – ai sensi della L. Fall., art. 98 – nei confronti del fallimento della società (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione per l’ammissione al passivo del proprio credito a titolo di TFR, nell’importo di Euro 11.430,70;

che a fondamento della decisione il Tribunale osservava che dal CUD 2011 prodotto in allegato all’istanza di insinuazione al passivo emergeva l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto a titolo di TFR, circostanza che trovava altresì riscontro nelle voci della busta paga del dicembre 2010. La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate prodotta dall’opponente non ne supportava le difese; anzi la richiesta di ulteriori versamenti di imposta trovava la sua ragion d’essere proprio nel pagamento del TFR. Del resto in caso diverso il Fusco avrebbe potuto contestare l’avvenuta percezione del TFR indicando l’importo nella sezione oneri deducibili del modello 730, al rigo E27. La documentazione prodotta, non contraddetta da altri documenti autorizzati (l’invio telematico di documenti in data 13 settembre 20106 non era stato autorizzato), forniva la prova del pagamento;

che avverso il decreto ha proposto ricorso F.G., articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese il fallimento della società (OMISSIS) con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alla parte – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che il fallimento controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2697 c.c. nonchè degli artt. 115 e 132 c.p.c. nonchè omessa motivazione su un punto controverso e decisivo. Con il motivo si assume la carenza di prova del pagamento del TFR e si censura la sentenza per avere fondato la decisione su di un adempimento fiscale del datore di lavoro e su di una pretesa sua omissione nella dichiarazione dei redditi (che neppure riguardava il TFR, soggetto a tassazione separata) laddove la dichiarazione unilaterale contenuta nel CUD, proveniente dalla parte datoriale e non accompagnata da un atto di quietanza del lavoratore, non costituiva prova del pagamento. Si assume, altresì, l’omesso esame degli estratti conto bancari prodotti, dai quali risultavano gli accrediti delle competenze maturate nel rapporto di lavoro.

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

che invero il giudice del merito ha riconosciuto rilevanza probatoria del pagamento del TFR a documenti (il CUD e la busta paga) provenienti dalla stessa parte interessata, in violazione del consolidato principio secondo cui il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa nè determina inversione dell’onere probatorio in caso di contestazione (cfr. sez. VI, 27/04/2016, n. 8290; Cass. nn. 5573/97 e n. 9685/00). Non è pertinente, invece, il richiamo, compiuto dal fallimento controricorrente nella memoria autorizzata, ai principi elaborati da questa Corte in ordine alla opponibilità al fallimento dei crediti provati dai modelli CUD, essendo evidente che in tali casi il documento fa prova contro la parte che lo ha redatto e non in suo favore. Nè potrebbe validamente sostenersi che la procedura fallimentare è terzo rispetto al datore di lavoro; quando il curatore intende giovarsi di documenti provenienti dal soggetto fallito (e non opporsi ad essi) egli non assume la posizione di terzo (cioè di rappresentate della massa dei creditori) ma la medesima posizione del soggetto fallito, con quanto ne consegue in termine di rilevanza probatoria di tali documenti.

Analoghe considerazioni valgono in ordine all’ulteriore elemento documentale posto dal Tribunale a base della decisione, costituito dalla comunicazione di riliquidazione delle imposte inviata al lavoratore dalla Agenzia delle Entrate a seguito della tassazione del TFR. Anche in questo caso i dati utilizzati dall’ufficio provenivano dalle stesse dichiarazioni datoriali, essendo il datore di lavoro, sostituto di imposta, il soggetto che opera la ritenuta alla fonte ed il versamento delle imposte sul TFR. Ne deriva la irrilevanza ai fini della prova del pagamento del TFR, qui in discussione, della individuazione delle iniziative attivabili dal lavoratore sul piano fiscale nell’ipotesi di tassazione da parte del datore di lavoro di importi non effettivamente erogati;

che, pertanto, il ricorso deve essere definito, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., in conformità alla proposta del relatore, con cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa ad altro giudice del Tribunale di Venezia, che si conformerà nella decisione ai principi di diritto sopra esposti;

che il giudice del rinvio provvederà altresì alla disciplina delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso.

Cassa il decreto impugnato e rinvia – anche per le spese – al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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