Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31172 del 29/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 31172 Anno 2017
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: SCARPA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 14335-2007 proposto da:
ZORZI DANIELA, ZORZI PAOLA, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA G. GENTILE 22, presso lo studio dell’avvocato
LILLO SALVATORE BRUCCOLERI, che le rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MATTEO TEBALDI;
MENEGHELLI OTTAVIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE B. BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
D’ALESSIO, che la rappresenta e difende

– ricorrenti contro

TABARRINI LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
G.PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI,

Data pubblicazione: 29/12/2017

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONTINI
EMMANUELE;
– con troricorrente nonchè contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 1415/2006 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 25/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. LUIGI SALVATO, il quale ha concluso per il rigetto del
ricorso;
uditi gli Avvocati Bruccoleri, Tebaldi, e Morera per delega
dell’Avvocato Gigli.
FATTI DI CAUSA

Ottavia Meneghelli, Paola Zorzi e Daniela Zorzi hanno proposto,
con atto notificato il 18 maggio 2007, ricorso per cassazione
articolato in sette motivi avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Venezia n. 1415/2006 del 25 settembre 2006.
Si è difeso con controricorso Lorenzo Tabarrini, mentre sono
rimasti intimati, senza svolgere attività difensive, Nadia
Anderloni, Andrea Zorzi e Giorgia Zorzi, eredi di Giorgio Zorzi.
Lorenzo Tabarrini convenne Aldo Zorzi con citazione del 14
febbraio 1997, chiedendone la condanna a demolire la
sopraelevazione e la costruzione in ferro e tela realizzate sul
fabbricato sito in Verona, strada della Genovesa 86, confinante
con l’edificio di proprietà dell’attore, deducendo la violazione
della distanza minima dal confine e di quella stabilita dall’art.
907 c.c. per le vedute. Dopo la morte di Aldo Zorzi, il processo
Ric. 2007 n. 14335 sez. 52 – ud. 16-11-2017
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ANDERLONI NADIA, ZORZI ANDREA, ZORZI GIORGIA;

proseguì nei confronti dei suoi eredi Ottavia Meneghelli, Paola
Zorzi, Giorgio Zorzi e Daniela Zorzi. Assunte prove per
testimoni ed espletata una CTU, con sentenza del 13 marzo
2002 l’adito Tribunale di Verona accolse le domande dell’attore
e condannò Ottavia Meneghelli, Paola Zorzi, Giorgio Zorzi e

agli otto metri dal suolo ed a meno di cinque metri dal confine
con la proprietà di Lorenzo Tabarrini, oltre che ad arretrare la
struttura in ferro e tela fino a tre metri dalla veduta dell’edificio
Tabarrini, nonché al risarcimento dei danni pari ad € 5.000,00.
Il Tribunale disattese, perché smentita dai testimoni e dalla
CTU, l’eccezione di usucapione dei convenuti, secondo i quali la
sopraelevazione era stata effettuata già nel 1976. Fu proposto
appello in via principale da Ottavia Meneghelli, Paola Zorzi,
Giorgio Zorzi e Daniela Zorzi ed impugnazione incidentale da
Lorenzo Tabarrini. La Corte d’Appello di Venezia respinse
l’appello principale, mentre, in parziale accoglimento di quello
incidentale, ordinò a Ottavia Meneghelli, Paola Zorzi, Giorgio
Zorzi e Daniela Zorzi di demolire o comunque di arretrare fino
alla distanza di cinque metri dal fabbricato di Lorenzo Tabarrini
anche la struttura in ferro e tela.
La Corte d’Appello ritenne inammissibili, per l’intervenuta
preclusione ex art. 184 c.p.c., le prove testimoniali dedotte dai
convenuti nella loro comparsa di costituzione a seguito
dell’interruzione del giudizio; ribadì, peraltro, che l’allegata
circostanza della realizzazione della sopraelevazione nel 1976
(e, dunque, della maturata usucapione) era stata smentita
dalle testimonianze di Luigi Tabarrini e di Carla Tedesco, ed era
in contrasto con la data di rilascio delle concessioni edilizie del
25 marzo 1977 e 6 febbraio 1978; aggiunse la sentenza del 25
settembre 2006 che la sopraelevazione del fabbricato da metri
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Daniela Zorzi a demolire la parte del loro fabbricato superiore

8 a, rispettivamente, metri 8,50 (lato nord) ed a metri 8,37
(lato sud), era stata accertata dalla CTU e confermata dai
testimoni, secondo i quali i lavori eseguiti avevano livellato le
due porzioni del fabbricato Zorzi in origine sfalsate; la Corte
superò le eccezioni di inattendibilità dei testimoni, per la loro

erano incorsi, e richiamò altresì la testimonianza di Giovanni
Melchiori; reputò provata l’avvenuta sopraelevazione mediante
realizzazione di una nuova porzione di muro, anche in base al
rilievo della diversa colorazione della muratura esterna
dell’edificio, smentendo l’assunto degli appellanti principali che
fosse stato applicato unicamente un nuovo strato di intonaco.
La Corte di Venezia riconobbe natura di costruzione alla
struttura costituita da tondini in ferro infissi nel terreno con
sovrastante tela di juta, alta m. 1,60 e posta ad un metro dal
fabbricato di Lorenzo Tabarrini, e perciò fece, riguardo ad essa,
applicazione della distanza tra costruzioni di metri cinque
dall’edificio confinante, superando l’applicazione dell’art. 907
c.c. attuata in proposito dal Tribunale. Venne infine confermata
la misura di C 5.000,00 di risarcimento dei danni ex art. 872
c.c.
Essendo stata proposta revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c.
(per l’avvenuto ritrovamento di due rilievi fotografici dei luoghi
di causa risalenti agli anni ’60) avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Venezia n. 1415/2006 da Ottavia Meneghelli, Paola
Zorzi e Daniela Zorzi, con ordinanza del 12 dicembre 2012
l’adita Corte d’Appello dispose la sospensione del presente
procedimento di cassazione ai sensi dell’art. 398, comma 4,
c.p.c. Con sentenza n. 1558/2017 del 31 luglio 2017 la Corte
d’Appello di Venezia ha poi rigettato la proposta revocazione.

Ric. 2007 n. 14335 sez. 52 – ud. 16-11-2017
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parentela con Lorenzo Tabarrini e per le contraddizioni in cui

RAGIONI DELLA DECISIONE
primo motivo del ricorso di Ottavia Meneghelli, Paola Zorzi
e Daniela Zorzi deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c. e
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c., affermando che non fosse veritiera

progetti dei lavori consultati dal CTU, e che perciò non fosse
provata la sopraelevazione del fabbricato dei ricorrenti, la cui
altezza non è mai stata modificata.
I.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte d’appello
di Venezia, nell’ambito dell’apprezzamento di fatto delle
risultanze probatorie che costituisce prerogativa del giudice del
merito ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti
di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ha compiutamente
accertato che non corrispondesse al vero la circostanza della
realizzazione della sopraelevazione già nel 1976 (ed ha, perciò,
negato la maturata usucapione), traendo elementi di
convincimento dalle testimonianze di Luigi Tabarrini e di Carla
Tedesco, e valutando che tale riferimento temporale fosse in
contrasto con la data di rilascio delle concessioni edilizie del 25
marzo 1977 e 6 febbraio 1978. La sentenza impugnata ha
quindi ritenuto dimostrata la sopraelevazione del fabbricato da
metri 8, rispettivamente, a metri 8,50 (lato nord) e metri 8,37
(lato sud), rifacendosi alle indagini peritali ed alle deposizioni
dei testimoni. D’altro canto, i mezzi di prova esperibili per
accertare natura, dimensioni e consistenza di opere edilizie,
delle quali si lamenti l’inosservanza della disciplina in tema di
distanze legali, costituiscono tipicamente accertamenti di
natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante
apposita consulenza d’ufficio con funzione “percipiente”,
avendosi riguardo ad accadimenti i quali, sia pure sul
Ric. 2007 n. 14335 sez. 52 – ud. 16-11-2017
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la rappresentazione dello stato dei luoghi emergente dai

fondamento di dati obbiettivi, possono essere posti in luce
soltanto attraverso una particolare esperienza tecnica,
potendosi in tale materia ricorrere alla prova testimoniale
unicamente quando essa verta su fatti caduti sotto la diretta
percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione

In ogni caso, poiché il primo motivo di censura ha in sostanza
per oggetto l’avvenuta, o meno, realizzazione della
sopraelevazione, ovvero l’anno in cui la stessa sarebbe
avvenuta, deve evidenziarsi come, in tema di accertamento dei
fatti storici allegati dalle parti, i vizi motivazionali deducibili con
il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., pur nel testo previgente rispetto alla novella di cui
all’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in I. n. 134
del 2012 (nella specie applicabile

ratione temporis),

non

possono comunque riguardare apprezzamenti di fatto difformi
da quelli propugnati da una delle parti, poiché, a norma
dell’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale – come tale
insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti del
proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne
l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze
probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o
all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente
previsti dalla legge (cfr., soltanto fra le più recenti, Cass. Sez.
L, 27/07/2017, n. 18665; Cass. Sez. 5, 04/08/2017,

n.

19547). I ricorrenti, deducendo nella prima censura vizi di
motivazione della sentenza impugnata, intendono con ciò
conferire al giudice di legittimità il potere di riesaminare il
merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo
vaglio, ma una tale operazione, che suppone un accesso diretto
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di giudizi valutativi.

agli atti e una loro delibazione, non è consentita davanti alla
Corte di cassazione, alla quale è piuttosto devoluto soltanto il
controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della
coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dai
giudici del merito.

246 c.p.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., avendo la
Corte d’Appello fondata la sua decisione sulle deposizioni dei
soli testimoni indicati da Lorenzo Tabarrini, stante peraltro
l’incapacità a testimoniare di Luigi Tabarrini, giacché
comproprietario col fratello Lorenzo dell’immobile a foglio 364,
mappale n. 74, confinante con quello dei ricorrenti, nonché
proprietario esclusivo del mappale 114. Vengono pure
evidenziate le contraddittorietà delle deposizioni dei testimoni
indicati da controparte nello specificare quale porzione del
fabbricato Zorzi sarebbe stata sopraelevata.
11.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Valgono
innanzitutto le considerazioni già svolte a proposito del primo
motivo. La valutazione delle risultanze della prova testimoniale
ed il giudizio sull’attendibilità dei testi (in base alla precisione e
completezza delle loro dichiarazioni, alle eventuali
contraddizioni, alla credibilità in relazione alle qualità personali,
ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse di mero
fatto ad un determinato esito della lite) involgono
apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è
libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che
ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita
confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se
allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva
idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a
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ILII secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art.

fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fontemezzo di prova (Cass. Sez. 6 – 3, 04/07/2017, n. 16467). La
sentenza impugnata a pagina 22 analizza e supera le parziali
contraddizioni in cui sembravano essere incorsi i testi su quale
fosse la porzione del fabbricato Zorzi oggetto di

sopraelevazione vi era stata.
Circa l’incapacità a testimoniare di Luigi Tabarrini (che,
peraltro, i ricorrenti argomentano sulla base della proprietà o
comproprietà dei beni per cui è causa e che, quindi, avrebbero
avuto prima ancora conseguenze in termini di legittimazione
processuale e di integrità del contraddittorio), la Corte
d’Appello ha affermato che non risultasse fornita prova della
circostanza che lo stesso Luigi fosse ancora comproprietario del
fabbricato indicato come appartenente a Lorenzo Tabarrini,
avendo, piuttosto, il teste dichiarato che fosse intervenuta una
divisione fra lui, il padre ed il fratello a scioglimento dell’iniziale
comunione. Anche la valutazione della sussistenza o meno
dell’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, ai
sensi dell’art. 246 c.p.c., è rimessa – così come quella inerente
all’attendibilità dei testi e alla rilevanza delle deposizioni – al
giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se,
come nel caso in esame, congruamente motivata (Cass. Sez.
3, 19/01/2007, n. 1188; Cass. Sez. 3, 20/01/2006, n. 1101).
D’altro canto, la censura non osserva in radice l’art. 366,
comma 1, n. 6, c.p.c., atteso che, qualora, in sede di ricorso
per cassazione, venga denunciata una nullità della prova
testimoniale (nella specie, per incapacità ex art. 246 c.p.c.), il
ricorrente ha l’onere di indicare che detta eccezione è stata
sollevata tempestivamente ai sensi dell’art. 157, comma 2,
c.p.c. subito dopo l’assunzione della prova e, se disattesa,
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sopraelevazione, traendone comune la conclusione che la

riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in
appello, dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa
eccezione e pertanto sanata la nullità, avendo la stessa
carattere relativo (Cass. Sez. 2 , 23/11/2016, n. 23896).
MAI terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 112

costruzioni in relazione al proprio fondo individuato con
riferimento ai mappali nn. 61,76 e 114 ed al fondo Zorzi di cui
al mappale n. 63, laddove i mappali n. 114 e n. 76 non sono di
proprietà di Lorenzo Tabarrini, e comunque il mappale n. 63
dista oltre dieci metri dai tre mappali indicati dal medesimo
Tabarrini. A fronte di tale domanda, che chiedeva poi il rispetto
delle distanze tra i limitrofi rispettivi mappali, la Corte d’Appello
di Venezia, come già il Tribunale di Verona, hanno deciso ultra
petitum, valutando il mancato rispetto della distanza della
sopraelevazione dal “confine della proprietà dell’attore”.
111.1. Il terzo motivo è in parte inammissibile e comunque è
infondato.
E’ inammissibile il riferimento che si fa in ricorso alla proprietà
di terzi dei fondi n. 114 e 76, per cui è causa, ovvero al dato
che i fondi delle parti non siano nemmeno confinanti, in quanto
vengono così prospettate questioni di fatto di cui non vi è
cenno nella sentenza impugnata, né viene indicato, ai sensi
dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quale atto dei pregressi
gradi di merito tali circostanze furono allegate, neppure
potendosi accertare le stesse circostanze fattuali per la prima
volta nel giudizio di legittimità.
Il motivo è comunque infondato, atteso che, come da questa
Corte già affermato, la domanda di demolizione di una
costruzione per la violazione delle norme in tema di distanze
legali non esclude che il giudice, investito della decisione,
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c.p.c., avendo l’attore chiesto il rispetto delle distanze delle

possa pronunciarsi sulla legittimità dell’opera avuto riguardo
alle previste distanze non solo fra costruzioni, ma anche dal
confine, nonché a quelle stabilite della normativa cosiddetta
antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, senza
per questo incorrere in violazione dell’art. 112 c.p.c., trovando

al giudice identificare la norma applicabile nel caso di
costruzione di cui la parte chiede la demolizione per mancato
rispetto della disciplina sulle distanze (Cass. Sez. 2,
02/07/2014, n. 15105; Cass. Sez. 2, 07/03/1997, n. 2031).
Né, pur in ipotesi di errata descrizione dei dati catastali dei
corrispondenti beni nella domanda di riduzione in pristino per
violazione delle distanze legali, può dirsi ravvisabile una
violazione dell’art. 112 c.p.c. in ipotesi di accoglimento fatto
dal giudice, ove sia comunque accertata in capo all’attore la
proprietà di un fondo, rispetto al quale la nuova costruzione
venga a trovarsi a distanza inferiore a quella legale, atteso che
la ratio del citato art. 112 è essenzialmente quella di garantire
il contraddittorio, e cioè di impedire che trovino accoglimento
domande sulle quali controparte non sia stata in grado di
difendersi.
IV.II quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art.
184 c.p.c., essendo stata esclusa l’ammissibilità delle prove
testimoniali dedotte dagli eredi Zorzi all’atto della loro
costituzione perché precluse, sebbene il processo, a tale
momento, fosse stato soltanto rinviato “al 10.6.1999 h. 9,30
ex art. 184 c.p.c.”. Tali prove erano poi rilevanti per dimostrare
l’eccepita usucapione, ovvero che i lavori di sistemazione del
tetto furono ultimati nel 1976.
IV.1. Il quarto motivo è palesemente infondato.

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applicazione il principio “iura novit curia”, nel senso che spetta

Ai sensi dell’art. 184 c.p.c., nel testo – applicabile

“ratione

temporis” alla presente fattispecie – introdotto dall’art. 18 della
legge 26 novembre 1990, n. 353 (e anteriore alle modifiche
apportate dall’art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n.

di istanze istruttorie è quello dell’adozione dell’ordinanza di
ammissione delle prove, ovvero – nel caso in cui il giudice, su
istanza di parte, abbia rinviato tale adempimento ad altra
udienza – dello spirare di un duplice termine, il primo concesso
per la produzione dei nuovi mezzi di prova e l’indicazione dei
documenti idonei a dimostrare l’esistenza dei fatti posti a
fondamento della domanda attorea e delle eccezioni sollevate
dal convenuto, il secondo previsto, invece, per l’indicazione
della (eventuale) “prova contraria”, da identificarsi nella
semplice “controprova” rispetto alle richieste probatorie ed al
deposito di documenti compiuto nel primo termine (Cass. Sez.
3, 17/05/2013, n. 12119). Poiché, com’è osservato dalla Corte
d’Appello, gli eredi di Aldo Zorzi si costituirono in giudizio dopo
che erano scaduti i termini assegnati dal giudice istruttore ai
sensi dell’art. 184 c.p.c., non può che concludersi che essi,
subentrando nella posizione processuale del de cuius deceduto,
non potessero più proporre nuove istanze istruttorie (Cass.
Sez. 2, 23/07/1969, n. 2791).
VII quinto motivo del ricorso di Ottavia Meneghelli, Paola Zorzi
e Daniela Zorzi deduce la violazione dell’art. 873 c.c. e
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c., evidenziando come la “costruzione
costituita da un doppio telone” non esiste più, perché rimossa
dagli stessi signori Zorzi, circostanza di cui la Corte d’Appello
dà atto in motivazione e poi trascura in dispositivo,
Ric. 2007 n. 14335 sez. 52 – ud. 16-11-2017
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51), il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema

ordinandone l’arretramento, sicché la sentenza sarebbe viziata
da contraddizione logica. Viene pure contestata la
qualificazione del manufatto come “costruzione”.
V.1. Il quinto motivo di ricorso è infondato.
Gli attuali ricorrenti hanno sempre contestato che il manufatto

sentenza di appello (pag. 34, 25 e 26), che peraltro dà atto
della rimozione dello stesso, sostenendo che perciò la
statuizione di arretramento risulterebbe comunque “ormai
superata”.
In ogni caso, la cessazione della materia del contendere si
verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una
situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti,
facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice.
Tale situazione non ricorreva nell’ipotesi in esame, visto che i
ricorrenti, pur avendo rimosso il manufatto, non avevano
accompagnato a tale comportamento il riconoscimento,
espresso o implicito, della fondatezza della domanda di Lorenzo
Tabarini, né la rinunzia alla prosecuzione del giudizio (arg. da
Cass. Sez. 2, 22/03/2002, n. 4127).
La Corte d’Appello attribuì comunque natura di costruzione,
agli effetti dell’art. 873 c.c., alla struttura costituita da tondini
in ferro infissi nel terreno con sovrastante tela di juta, alta m.
1,60.
La decisione neppure sul punto merita censure, in quanto la
nozione di “costruzione”, ai fini della disciplina delle distanze
legali, non va intesa soltanto come fabbrica in calce e mattoni,
ma nel senso di includere qualsiasi opera che, sulla base di
accertamento rimesso al giudice di merito, abbia i caratteri
della solidità, della stabilità e della immobilizzazione rispetto al
suolo, anche mediante appoggio, incorporazione e o
Ric. 2007 n. 14335 sez. 52 – ud. 16-11-2017
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in questione costituisse una “costruzione”, come conferma la

collegamento fisso ad un preesistente manufatto, e ciò
indipendentemente dal livello di posa e di elevazione della
medesima, dai caratteri del suo sviluppo aereo, dall’uniformità
e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua
realizzazione, dalla sua forma e dalla sua destinazione (cfr., ad

VI. Il sesto motivo di ricorso allega la violazione dell’art. 872
c.c. circa la liquidazione del danno di C 5.000,00, contestandosi
dai ricorrenti che mai alcuna violazione delle norme in tema di
distanze dai confini fosse stata da loro commessa e comunque
l’entità del risarcimento stabilito.
VI.1. Il motivo è privo di fondamento perché, in tema di danno
per violazione delle norme di edilizia, l’abusività ed illegittimità
della costruzione (da dirsi accertata, sulla base dei punti
affrontato nei precedenti motivi) fonda la pretesa risarcitoria,
essendo sufficiente all’attore fornire elementi utili
all’individuazione del pregiudizio, come effetto diretto ed
immediato dell’illecito, ciò sulla base di indagine devoluta
esclusivamente al giudice di merito e non sindacabile in sede di
legittimità se, come nel caso in esame, venga data ragione
della decisione con adeguata motivazione immune da vizi
logico giuridici (pagina 26 della sentenza impugnata) (Cass.
Sez. 2, 11/03/2013, n. 6045).
VILIl settimo motivo del ricorso di Ottavia Meneghelli, Paola
Zorzi e Daniela Zorzi censura la violazione dell’art. 91 c.p.c.,
lamentando che la condanna alle spese processuali del primo e
del secondo grado inflitta agli eredi Zorzi sia eccessiva e non
giustificata, avendo il Tabarrini formulato anche domande che
gli sono state respinte, nonché proposto un appello incidentale
ugualmente rigettato.

Ric. 2007 n. 14335 sez. 52 – ud. 16-11-2017
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esempio, Cass. Sez. 2, 06/03/2002, n. 3199).

VII.1. Il motivo va disatteso giacché, in tema di
regolamentazione alle spese processuali, il principio della
soccombenza deve spiegarsi nel senso che soltanto la parte
interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno
per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Il

limitato ad accertare che non risulti violato il principio, secondo
il quale le spese non possono essere poste a carico della parte
vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e
rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la
valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le
spese di lite nell’ipotesi di soccombenza reciproca o parziale,
come anche la valutazione delle relative proporzioni, e la
determinazione delle quote in cui le spese processuali debbano
ripartirsi o compensarsi tra le parti, non essendo egli tenuto a
rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la
misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass.
Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149).
VIII.Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la
soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore
del controricorrente Lorenzo Tabarrini, mentre non deve
provvedersi per gli altri intimati, che non hanno svolto attività
difensive.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare
al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che
liquida in complessivi C 2.700,00, di cui C 200,00 per esborsi,
oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ric. 2007 n. 14335 sez. 52 – ud. 16-11-2017
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sindacato della Corte di cassazione è conseguentemente

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16
novembre 2017.
Il Consigliere estensore

Dot . Antonio Scarpa

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