Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31172 del 28/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 13/11/2019, dep. 28/11/2019), n.31172
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso 24300-2018 proposto da:
PUGLIA ALIMENTARI SOCIETA’ A RESPONABILITA’ LIMITATA SRL,
liquidazione, in persona dei liquidatori pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE
di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato PIETRO
DELL’ANNO;
– ricorrente –
AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS),
in persona dei Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che le rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 211/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA, depositata il 25/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
Che:
la società Puglia Alimentari Società a Responsabilità Limitata s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi n. 216 del 2012, con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso cartella di pagamento Ires Irap 2008 per le somme iscritte a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis;
l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione resistono con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
il Collegio ritiene necessario, ai fini della decisione, disporre del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone acquisirsi il fascicolo d’ufficio dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 13 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019