Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31172 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 13/11/2019, dep. 28/11/2019), n.31172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

Sul ricorso 24300-2018 proposto da:

PUGLIA ALIMENTARI SOCIETA’ A RESPONABILITA’ LIMITATA SRL,

liquidazione, in persona dei liquidatori pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato PIETRO

DELL’ANNO;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS),

in persona dei Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che le rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 211/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la società Puglia Alimentari Società a Responsabilità Limitata s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi n. 216 del 2012, con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso cartella di pagamento Ires Irap 2008 per le somme iscritte a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis;

l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il Collegio ritiene necessario, ai fini della decisione, disporre del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone acquisirsi il fascicolo d’ufficio dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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