Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31171 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 03/12/2018), n.31171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23110-2016 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITA’ DI PISA C.F. (OMISSIS), in persona

del direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MIRABELLO n. 18, presso lo

studio dell’avvocato UMBERTO RICHIELLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO STOLZI;

– ricorrente –

contro

C.C., S.I., C.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCA

BAREGI;

– controricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ DI PISA, in persona del rettore e legale rappresentante

pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 672/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

14 luglio 2016, emesso sul procedimento iscritto al n. 563/2015

R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23 maggio 2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE

MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 14 luglio 2016, la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Pisa, accoglieva parzialmente la domanda proposta da C.C., S.I. e C.D. nei confronti dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa nonchè dell’Università degli Studi di Pisa, dichiarando il loro diritto, in qualità di dipendenti universitari di ex VIII qualifica ora categoria “D” operanti in strutture sanitarie, al trattamento economico perequativo secondo il D.I. 9 novembre 1982, Tab. “D”, corrispondente al personale sanitario appartenente all’ex nono livello ora Ruolo Unico Dirigente a far tempo dal loro inquadramento e condannando in solido l’Università di Pisa e l’Azienda ospedaliero-universitaria al pagamento delle differenze stipendiali tabellari, secondo gli incrementi di cui alla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo, con esclusione delle voci di trattamento accessorio dipendenti dall’effettivo svolgimento dell’incarico dirigenziale oltre interessi;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto spettante il trattamento economico perequativo in conformità all’orientamento accolto da questa Corte inteso a sancire l’equiparazione stipendiale, sulla base della tabella di corrispondenza del personale universitario rispetto a quello delle ASL contenuta nel D.I. 9 novembre 1982, allegato D, al nono livello ospedaliero poi divenuto primo livello dirigenziale(cfr. Cass. n. 13382/2015) con esclusione peraltro delle voci accessorie del salario dirigenziale (cfr. Cass, SS.UU. n. 9279/2016);

per la cassazione di tale decisione ricorre l’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, da un lato, le originarie ricorrenti, dall’altro l’Università degli Studi di Pisa, che, a sua volta, propone ricorso incidentale, articolato su due motivi, in relazione al quale le altre parti non hanno svolto alcuna difesa;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che la ricorrente principale ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa, ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in una con il vizio di carenza assoluta di motivazione, imputa alla Corte territoriale di aver statuito la condanna in solido dell’Azienda medesima in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato per difetto di qualsiasi domanda a suo carico determinatosi a seguito della rinuncia da parte dell’Università dii Pisa alla domanda di manleva da cui era scaturita la sua chiamata in causa nel giudizio di primo grado, rinuncia di cui la Corte territoriale aveva pur dato conto nell’impugnata sentenza e, dunque, in difetto di qualsiasi base motivazionale legittimante la statuizione stessa;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, in relazione al D.I. 9 novembre 1982, alla L. 29 gennaio 1986, n. 23 e del CCNL 5 dicembre 1996 per il comparto Sanità nonchè degli artt. 36 e 97 Cost., la ricorrente principale, lamenta la non conformità a diritto dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine all’operatività nella specie delle tabelle di equiparazione di cui al D.I. 9 novembre 1982;

che nel terzo motivo del ricorso principale si deduce in via subordinata l’erroneità della pronuncia nella parte in cui include la posizione della C., la quale, assunta il 14 maggio 2004, non poteva godere, in base al disposto del CCNL, art. 28, per il comparto Sanità relativo al quadriennio 2002/2005, dell’equiparazione di cui al D.I. 9 novembre 1982;

che, con il primo motivo del proprio ricorso incidentale, l’Università degli Studi di Pisa, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 324,329,112 e 346 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., deduce la nullità dell’impugnata sentenza per aver la Corte territoriale pronunciato in favore delle istanti, nonostante dovesse ritenersi preclusa la necessaria prova dell’effettivo esercizio da parte delle stesse di funzioni dirigenziali a motivo del giudicato formatosi per la mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado inteso a sancire il difetto di allegazione e prova sul punto;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, la ricorrente incidentale ripropone la censura concernente la non conformità a diritto dell’orientamento interpretativo accolto dalla Corte territoriale;

che, quanto al ricorso principale, rilevata l’inammissibilità per genericità del primo motivo, non avendo l’Azienda ricorrente adeguatamente attestato l’asserito difetto di domande a suo carico nel giudizio di appello, del resto smentito dalla sua costituzione nel medesimo giudizio a seguito della vocatio in ius da parte delle originarie ricorrenti, è a dirsi come gli ulteriori due motivi formulati risultino infondati;

che, in effetti, la pronunzia della Corte territoriale si rivela ineccepibile in quanto conforme all’orientamento sul punto da ultimo accolto da questa Corte (cfr. Cass., sez. lav., n. 13382/2015 e Cass., SS.UU., n. 9279/2016), cui il Collegio intende dare continuità, anche relativamente alla posizione della C. assunta in epoca anteriore al 27 gennaio 2005, data di entrata in vigore del CCNL di comparto relativo al quadriennio 2002/2005 che, all’art. 28, comma 6, faceva salve, nei confronti del personale già in servizio nelle aziende ospedaliero-universitarie, le posizioni giuridiche ed economiche comunque conseguite alla data di entrata in vigore del CCNL in questione fissata al momento della sottoscrizione definitiva da parte dei soggetti negoziali (cfr. altresì Cass., sez. lav., n. 7737/2018)

che parimenti infondati risultano i due motivi del ricorso incidentale dovendosi ribadire la conformità della pronunzia della Corte territoriale all’indirizzo interpretativo di questa Corte, alla cui stregua va altresì ritenuta l’irrilevanza della circostanza che le funzioni di fatto svolte dal personale universitario siano proprie della qualifica relativa al personale sanitario valutata equivalente e, conseguentemente, l’irrilevanza della relativa prova, viceversa qui prospettata come necessaria dall’Università ricorrente (vedi ancora Cass. n. 7737/2018);

che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, entrambi i ricorsi vanno rigettati, disponendosi nei confronti dei ricorrenti, principale ed incidentale, in ragione della reciproca soccombenza, la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità e confermandosi la disposta compensazione nei confronti dei contro ricorrenti a motivo della novità della questione, in relazione alla quale all’atto dell’introduzione del giudizio non risultava consolidato l’orientamento qui accolto.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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