Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3117 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M.R., gia’ elettivamente domiciliata in Roma, Via

Guido Banti n. 34, presso lo studio l’Avv. Marcone Claudio e da

ultimo presso Cancelleria Corte Cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avv. Galardo Giovanni, con studio in Caserta, Via Neroni n. 7,

come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G. gia’ elettivamente domiciliato in Roma, Via Plinio

n. 21, presso l’Avv. Nicola De Marini e da ultimo presso Cancelleria

Corte Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Pannone Ottavio,

come da procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 527 1/05 della Corte di Appello

di Napoli del 13.07.2005/03.10.2005 nella causa iscritta al n. 2644

R.G. dell’anno 2003;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

9.12.2009 dal Cons. Dott. DE RENZIS Alessandro;

udito l’Avv. Ottavio Pannone per il controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. PIVETTI Marco,

che ha concluso per l’inammissibilita’ e, in subordine, per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17.06.2003 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere accoglieva la domanda proposta da R.M.R., la quale aveva Chiesto l’accertamento dell’esistenza di rapporto di lavoro subordinato con C.G. per il periodo tra il 15 ottobre 1990 e il 13 novembre 1994, nonche’ tra il 26 maggio 1995 e il 31 luglio 1996, con condanna del convenuto al pagamento della somma di Euro 21.413,78, oltre accessori, a titolo differenze retributive.

Tale decisione, appellata dal C. e’ stata riformata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 5271 del 2005, che ha ritenuto, per il periodo ottobre 1990 – agosto 1993, l’avvenuto pagamento, come da quietanza sottoscritta dalla R. in data 31.08.1993, di L. 20.000.000 per rapporto di lavoro intercorso con la Datagest S.r.l..

La Corte, per il periodo settembre 1993 – novembre 1994, ha ritenuto sussistente il rapporto di lavoro tra la R. e il C., con riconoscimento a favore della prima di differenze retributive per complessivi Euro 5.553,73.

La stessa Corte infine ha osservato, con riguardo all’ultima frazione del rapporto di lavoro (26 maggio 1995 – 31 luglio 1996), che, pur non essendo in discussili la sussistenza del vincolo di subordinazione, era stata prodotta dall’appellante quietanza in data 30 luglio 1996, con la quale la R. dichiarava di ricevere la somma di L. 12.400.000. La R. ricorre per Cassazione articolato su due motivi. Il C. resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., punto 4, in relazione all’art. 2702 c.c. e all’art. 360 c.p.c., n. 5, per l’utilizzazione di un documento esibito in primo grado oltre il limite previsto dall’art. 416 c.p.c., ammesso e disatteso dal primo giudice e, che, per mancanza di integrazione di contraddittorio in primo grado nei confronti del terzo interessato, lo rendeva inutilizzabile.

Le doglianze esposte sono infondate. Quanto alla decadenza per tardivita’ nella produzione del documento (quietanza commerciale in data 31.08,1993) non risulta dalla sentenza impugnata che la R. abbia dedotto tale tardivita’ in primo grado e che abbia riproposto l’eccezione in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. Il ricorso non fornisce elementi al riguardo e la questione non puo’ essere sollevata per la prima volta in Cassazione.

Neppure e’ meritevole di condivisione la deduzione circa la sussistenza di ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del terzo (S.r.l. Datagest) indicato dalla ricorrente come il vero datore di lavoro, non potendo considerarsi il terzo litisconsorte necessario, per essere il C. estraneo alla chiamata in giudizio – da parte della R. – della la Datagest quanto meno per il periodo fino al 31 agosto 1993.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce nullita’ della sentenza per non corrispondenza parziale tra il richiesto e il giudicato ex art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 132 c.p.c., punto 4 e all’art. 360 c.p.c., n. 4, e art. 36 Cost., nonche’ vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La questione sollevata riguarda la mancata pronuncia sulla richiesta di differenza paga della R. per il periodo lavorativo maggio 1995 – luglio 1996, non avendo considerato il giudice di appello, contrariamente a quanto dichiarato dal C., che l’importo di L. 12.400.000, di cui alla quietanza 30 luglio 1996, rappresentava quanto complessivamente corrisposto alla R. per il periodo in questione, importo corrispondente al lordo, ridottosi al netto di L. 9.400.000. Il giudice di appello, secondo la ricorrente, avrebbe quindi erroneamente ritenuto che la R. avesse percepito la somma dei due importi (L. 12.400.000 e L. 9.400.000).

Anche questa doglianza e’ priva di pregio e va disattesa. Quanto al valore probatorio del documento 30 luglio 1996 la sentenza (pag. 11) ha risposto ai rilievi della ricorrente dicendo che l’appellata, anche in relazione a tale documento, non ha provveduto al disconoscimento della firma ne’ ad una rituale impugnativa del contenuto ed escludendo che la stessa potesse vantare ulteriori crediti nei confronti dell’appellante, e cio’ in relazione al petitum, pari a L. 12.280.5542, precisato nelle note contabili depositate in udienza.

La valutazione del valore probatorio e del contenuto del documento e’ pertanto sorretta da logica e coerente motivazione e come tale non e’ censurabile in sede di legittimita’.

3. In conclusione il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato.

Ricorrono giusti motivi, in relazione ai giudizi di merito non del tutto conformi, per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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