Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3117 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 10/02/2020), n.3117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24742/2019 R.G. proposto da:

COOP. LAVORO E GIUSTIZIA A.M.P., in persona del presidente p.t

V.F., rappresentata e difesa dagli Avv. Renato Angelone e

Giovanna Pagnozzi, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

FORMENTI SELECO S.P.A. in liquidazione;

– intimata –

avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 17803/19 depositata

il 3 luglio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio

2020 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido.

Fatto

RILEVATO

che la Cooperativa Lavoro e Giustizia A.m.p. ha proposto istanza di correzione dell’ordinanza emessa il 30 luglio 2019, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla Formenti Seleco S.p.a. in liquidazione ed amministrazione straordinaria avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2539/14 del 2 luglio 2014, ed assorbito il ricorso incidentale proposto dalla Cooperativa, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali;

che la Formenti Seleco non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che a sostegno dell’istanza di correzione la Cooperativa osserva che, nel condannare la Formenti Seleco al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, questa Corte ha omesso di disporne la distrazione in favore del difensore Avv. Giovanna Pagnozzi, dichiaratasi antistataria con l’adesione dell’altro difensore Avv. Renato Angelone;

che il ricorso è fondato;

che infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, non è costituito dagli ordinari mezzi d’impugnazione, ma dal procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., non essendo la richiesta di distrazione qualificabile come domanda autonoma;

che la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, assicura il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consentendo al difensore distrattario di ottenere con maggiore rapidità un titolo esecutivo, e costituendo, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., un rimedio applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (cfr. Cass., Sez. VI, 17/05/2017, n. 12437; 11/04/2014, n. 8578; Cass., Sez. III, 10/01/2011, n. 293);

che, in accoglimento dell’istanza, va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella precedente ordinanza, attraverso l’integrazione del dispositivo, nella parte concernente la condanna della ricorrente alle spese processuali;

che non occorre provvedere al regolamento delle spese processuali, non ammesso nel procedimento di correzione degli errori materiali, nel quale non è possibile individuare una parte vittoriosa ed una parte soccombente (cfr. Cass., Sez. VI, 17/05/2017, n. 12437; 4/01/2016, n. 14; 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

accoglie il ricorso; dispone la correzione dell’ordinanza n. 17803/19 del 3 luglio 2019, nel senso che laddove, nel dispositivo, si legge “condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge”, debba invece leggersi ed intendersi “condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Giovanna Pagnozzi ai sensi dell’art. 93 c.p.c.”. Ordina che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 10 febbraio 2020

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