Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3117 del 08/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 3117 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 12546-2014 proposto da:
PADOVANO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato ANGELO
GIUSEPPE CAPARELLO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

COMUNE VERONA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ORTI DELLA FARNESINA 155, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIA ZHARA BUDA, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati GIOVANNI ROBERTO
CAINERI, FULVIA SQUADRONI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 703/2013 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 29/03/2013;

Data pubblicazione: 08/02/2018

Fatti di causa
1)

Nel marzo 1999 tra l’odierno ricorrente e il comune di Verona veniva

stipulato il contratto n.76458R.M “avente ad oggetto il reperimento di
finanziamenti relativi a programmi e progetti nazionali e comunitari”.

1999 (sentenza, pag. 8).
Il saldo veniva richiesto dal professionista mediante ricorso per decreto
ingiuntivo concesso dal tribunale di Verona con il n. 3330 del 16 dicembre
2000, che veniva opposto dall’amministrazione comunale lamentando
l’inadempimento dell’ingiungente.
L’opposizione veniva respinta dal Tribunale di Verona con sentenza del 6
dicembre 2005.
La Corte di appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame interposto
dal Comune, ha revocato il decreto ingiuntivo relativo al pagamento della
fattura n.3bis del 29.4.2000. Tuttavia ha ritenuto che l’attività svolta era “in
qualche misura meritevole di compenso”, riconosciuto con il “pagamento
dell’acconto e la mancata richiesta di restituzione in occasione della cessazione
del rapporto”. Ha considerato assorbito l’appello incidentale.
Parte opposta ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo due motivi
illustrati da memoria.
Il Comune di Verona ha resistito con controricorso.
. Ragioni della decisione
2)

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione

dell’art. 1460 c.c..
n. 12546-14

D’Ascola rei

\A .(\-

3

Metà del compenso annuo di 50 milioni di lire veniva corrisposto nel corso del

Espone che la Corte territoriale ha trascurato di valutare la contrarietà a buona
fede del rifiuto dell’amministrazione comunale di corrispondere la prestazione
pattuita, sebbene durante la vigenza del contratto il Comune non avesse
rivolto censure al professionista.

giudizio, per rifiutare la prestazione e non per stimolare l’altro contraente
all’esecuzione della propria prestazione. L’ente avrebbe in tal modo impedito
“che il sinallagma potesse trovare riequilibrio” e avrebbe revocato l’incarico
solo in ragione delle mutate convinzioni del nuovo assessore in ordine alla
“politica delle consulenze esterne”.
Invoca infine un precedente di questa Corte del 1986 secondo cui l’eccezione di
inadempimento, non congiunta alla domanda di risoluzione del contratto, come
avvenuto in questo caso, potrebbe essere intrinsecamente contraddittoria,
ancorchè “perfettamente concepibile in tesi”.
2.1) La censura è infondata.
Occorre in primo luogo rilevare che parte resistente ha eccepito che nelle
precedenti difese parte ricorrente non aveva mai dedotto la violazione del
principio di buona fede, essendosi limitata a sostenere la correttezza del
proprio operato.
Il rilievo pur puntuale e significativo, giacchè una specifica deduzione in tal
i
senso non emerge dalla sentenza impugnata, né parte ricorrente ha indicato in
quali termini essa l’ abbia svolta quantomeno in sede di comparsa di
costituzione in appello, non è risolutivo, atteso che qualora dalla ricostruzione
dei fatti emergesse un accertamento inequivocabilmente riconducibile

n. 12546-14 D’Ascola rei

4

Rileva che le censure al suo operato sono state rese note dall’ente soltanto in

all’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 1460 c.c., la mancata applicazione
della norma sarebbe ancora rilevabile.
Tutto ciò non si riscontra però nel caso in esame, che invano parte ricorrente
tenta di ricondurre a quei pochi precedenti che (cfr Cass.22353/10; 10506/94;

inadempimento consistita in un rifiuto della prestazione volto a mascherare il
proprio inadempimento e non a stimolare l’adempimento della controparte.
2.2)

La Corte di appello infatti ha orientato il proprio giudizio in conformità

all’insegnamento che governa la materia, secondo il quale «Nei contratti con
prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è
necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al
comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento
ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa
responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del
comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del
sinallagma.»
Questo principio, affermato costantemente in questo secolo a partire da Cass.
8621 del 23/06/2001 fino a Cass. n. 13627 del 30/05/2017 (cfr anche Cass.
23908 del 09/11/2006- n. 20678 del 26/10/2005- n. 10477 del 01/06/2004)
comporta che l’accertamento de quo, fondato sulla valutazione dei fatti e delle
prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di
legittimità se congruamente motivato.
2.3)

Nella specie la Corte di appello con motivazione puntuale, adeguata e

ineccepibile sotto il profilo della coerenza e logica e del richiamo ai documenti e

L
n. 12546-14

D’Ascola rei

5

5459/86; 4968/83), hanno riscontrato la infondatezza dell’eccezione di

alle testimonianze acquisiti ha dato conto dei motivi per i quali ha ritenuto che
il Comune di Verona abbia ben operato nel rifiutare di corrispondere, a
scadenza del contratto, il saldo del corrispettivo inizialmente pattuito.
La sentenza ha opportunamente precisato, anche con enfasi grafica, che

pluriennale da proporre per il finanziamento, ma soprattutto di redigerlo con
tutte le formalità richieste, di sviluppare il progetto, compresa la fase
istruttoria e amministrativa, stendendo il capitolato tecnico e i piani di
avanzamento fino al saldo finale, oltre la progettazione e implementazione di
un apposito servizio e delle relative procedure funzionali alla “missione
dell’assessorato competente”, che era quello che sovrintendeva alle Politiche
comunitarie
La Corte di appello ha poi documentato la tempistica tardiva -rispetto alla
durata dell’incarico (da marzo a marzo) – con cui il professionista a metà
dicembre 1999 aveva riscontrato “per la prima volta” le idee-progetto
trasmessegli; aveva comunicato solo a fine dicembre le previsioni dei bandi
comunitari; aveva inviato il 12 gennaio all’Ufficio comunale le “schede di
valutazione” dei progetti comunali, in cui si era limitato solo a rilievi sul grado
di elaborazione delle proposte.
Nell’ambito del percorso di apprezzamento dei fatti, la Corte non ha mancato di
precisare che le proposte di progetto erano pervenute al professionista
progressivamente tra il 5 luglio e il 16 novembre 1999 ed erano state da lui
“liquidate con sommarie e schematiche richieste”, volte in sostanza a eludere il
proprio compito e a riversare «sull’amministrazione comunale compiti di

n. 12546-14

D’Ascola rei

(i (\./,

6

obbligo del consulente era non solo quello di impostare e definire il programma

istruzione, programmazione, elaborazione (perfino dei costi, ovviamente
valutabili solo all’esito della predisposizione di un progetto) costituenti oggetto
dell’obbligazione contrattuale».
La Corte ha rimproverato al professionista una prospettiva “meramente

opera di “costante monitoraggio” che avrebbe dovuto indirizzare una
programmazione anticipatoria e tempestiva in rapporto alle previsioni delle
pubblicazioni.
I giudici di merito hanno valutato la “copiosa documentazione” dell’attività che
l’ingiungente ha esibito / riscontrandone il carattere interlocutorio, essendosi
risolta in un sondaggio di improbabile finanziamento del progetto di
ristrutturazione delle antiche fortificazioni cittadine e nella prospettazione di
altri interventi illustrati con allegati di tale sinteticità da essere inutili, perché
meno sviluppati talora di quelli delle proposte di progetto inoltrate dal Comune.
Questo esauriente apprezzamento di merito sfugge alle critiche del ricorrente,
il quale ha elencato i documenti prodotti e ha dedotto di aver inviato dei
periodici report, ma non è stato in grado di indicare specifiche circostanze
decisive tali da inficiare l’argomentato giudizio di inadeguatezza che la Corte di
appello ha dato del suo operato sotto il profilo della utilità, tempestività e
completezza.
Un’analisi siffatta, si badi, non può risolversi nella richiesta di un nuovo esame
da parte del giudice di legittimità, che alla luce delle circostanze esposte non
trova spazio nella specie neppure se riguardato alla luce del vecchio testo
dell’art. 360 n. 5 c.p.c..
n. 12546-14

D’Ascola rei

\(\i

7

attendista” della pubblicazione dei bandi comunitari, in luogo della doverosa

Può dunque escludersi che il profilo fondamentale su cui deve essere valutata
l’applicazione dell’art. 1460 c.c. sia stato viziato da una analisi dei fatti
insufficiente o incongrua.
3) La Corte di appello ha poi portato la propria attenzione sulle modalità del

confronti dell’ingiungente già da una richiesta di chiarimenti del 2 novembre
1999, non fugata dalle note di sollecito da questi inviate, che non potevano
«emendare alle omissioni e carenze già emerse nella esecuzione del
contratto, attesi anche i tempi ormai incompatibili con il successo di alcuna
richiesta di finanziamenti comunitari per l’anno in corso».
I giudici di appello hanno anche valutato, contraddicendo in modo congruo ed
esauriente l’opposta lettura del primo giudice, la irrilevanza della formula
utilizzata dall’amministrazione per motivare il proprio recesso dal rapporto
contrattuale. Hanno spiegato che queste scelte amministrative, cioè le
modalità di rottura di un rapporto, che rispondono a molteplici fattori gestionali
e amministrativi, non impediscono, nel momento in cui all’amministrazione
viene richiesto un corrispettivo non giustificato dalla controprestazione
ricevuta, di far valere efficacemente e doverosamente tutti i “presupposti del
dedotto inadempimento”.
Il prudente apprezzamento dei giudici di appello è stato quindi ben lungi
dall’ignorare la eventualità di applicare la clausola di buona fede contenuta dal
secondo comma dell’art. 1460.
Ne ha escluso invece i presupposti con convincente analisi, che è stata
completata dai rilievi circa la correttezza sostanziale dell’amministrazione nel

n. 12546-14 D’Ascola rei

rr\

8

manifestarsi della insoddisfazione dell’amministrazione comunale emersa nei

non agire per la risoluzione e il risarcimento del danno, lasciando che la parte
di corrispettivo erogata andasse a compensare quella parte di prestazioni che
erano state “riconosciute come congrue”.
4) Le deduzioni svolte sin qui giustificano il rigetto anche del secondo motivo di

motivazione.
Parte ricorrente critica le valutazioni della Corte di appello definendole
apodittiche o nebulose, ma il giudizio complessivo è stato argomentato con
incisività, analizzando le caratteristiche sommarie e improduttive
dell’elaborazione resa dal professionista, analisi che non può essere ripetuta in
questa sede, per i limiti da sempre propri del giudizio di cassazione.
Di certo è escluso che si possa parlare di motivazione apparente o insufficiente
a fronte di un processo decisionale che ha valorizzato equilibratamente anche
le risultanze che hanno giustificato che il compenso inizialmente corrisposto
restasse in capo all’odierno ricorrente.
5) Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla
refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della
controversia.
Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo
unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.

n. 12546-14

D’Ascola rei

9

ricorso, che denuncia, sotto il profilo dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la apparenza della

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite
liquidate in euro 2.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge,
rimborso delle spese generali (15%).
Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art.13 comma 1 quater del

n. 228/12, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo
unificato.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il
10 marzo 2017

d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA