Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3117 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 08/02/2011), n.3117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EMODIALISI IRPINA SRL (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. LAZAZZERA

ALESSIO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati LUIGI CALIULO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta

procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7303/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

3.12.08, depositata il 21/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Emodialisi Irpina srl c. Inps;

Corte Suprema di Cassazione;

Ufficio della struttura centralizzata – Sezione Lavoro.

Fatto

OSSERVA

Con la sentenza impugnata del 21 gennaio 2009 la Corte d’appello di Napoli, in accordo con la statuizione di primo grado, rigettava l’opposizione proposta dalla Emodialisi Irpina srl avverso il decreto ingiuntivo con cui l’Inps aveva richiesto i contributi ed accessori dal settembre 1993 al 31 luglio 1998 (l’ingiunzione veniva revocata esclusivamente sulla misura delle sanzioni), affermando che, contrariamente alle contestazioni della società, i rapporti intercorrenti con i paramendici dovevano considerasi di natura subordinata e non autonoma. Affermava la Corte adita che la capacità professionale e la organizzazione tecnica della prestazione di questo personale non ne faceva venir meno il requisito della subordinazione, ancorchè questa si esplicasse tramite direttive meno stringenti, perchè sussistevano tutti gli indici cd. sussidiali, quale lo stabile inserimento nell’organizzazione datoriale, l’uso dei mezzi aziendali, la commisurazione della retribuzione alle ore prestate e non all’opus realizzato; il turno di servizio era infatti elaborato dagli stessi paramendici, ma poi controllato dalla direzione sanitaria. Nè rilevava il fatto che costoro rilasciassero fattura.

Inoltre non era mai stata dimostrata la volontà di instaurare rapporti di lavoro autonomo, giacchè le copie dei contratti non erano mai state depositate.

Avverso detta sentenza la società propone ricorso con due motivi;

resiste l’Inps con controricorso; Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso; Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacchè con il primo motivo si censura la sentenza per difetto di motivazione sulla interpretazione delle deposizioni testimoniali che dovrebbero condurre ad affermare la natura autonoma dei rapporti.

Il motivo non viene peraltro compendiato nel momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. per il caso di censura riguardante il difetto di motivazione, ma ci si limita a riprodurre in ricorso il tenore delle prove testimoniali esperite;

In ogni caso, a prescindere da detto vizio di forma, il motivo è inammissibile in quanto per giurisprudenza consolidata (tra le tantissime Cass. n. 8006 del 03/10/1994) “Ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale”;

Nella specie non è ravvisabile alcuna incongruità nel giudizio espresso dalla Corte di Napoli, che ha ritenuto sussistenti gli elementi sussidiali a prova della subordinazione; nè viene lamentata la mancata considerazione di circostanze decisive, che, se valutate, avrebbero condotto ad un diverso esito del giudizio;

Ritenuto che parimenti infondato sembra il secondo motivo in cui si lamenta che la sentenza impugnata non abbia stabilito sulla graduazione dell’una tantum prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. b), un minimo del 50% ad un massimo del 100% di quanto dovuto; infatti, in primo luogo, la Corte si è pronunziata sulla misura delle sanzioni, ritenendo inapplicabili quelle di cui alla L. n. 48 del 1998 ed applicando invece quelle di cui alla L. n. 388 del 2000, come si richiedeva con il secondo motivo d’appello, per cui è stata data risposta a quella censura; inoltre, la L. n. 388 del 2000, art. 116, che l’appellante invocava, rimanda pur sempre all’obbligo di pagamento degli accessori secondo la L. 662 del 1996, art. 1, comma 217, che prevede la sanzione dell’una tantum e in appello non si è lamentata la sua mancata graduazione; in ogni caso la graduazione suddetta non spetta al giudice ma all’istituto di previdenza che deve procedervi con i criteri fissati da un decreto ministeriale, e precisamente dal Decreto del 23 novembre 1996 del Ministro del lavoro;

Ritenuto che pertanto il ricorso va rigettato e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta, oltre ottomila Euro per onorari, con accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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