Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31169 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 28/11/2019), n.31169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25726-2018 proposto da:

B.M., B.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 34, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA

GARAVELLI, rappresentati e difesi dagli avvocati FELICE SIBILLA,

CESARE COLETTA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DEITA’ ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la decisione n. 17/20/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE di ROMA, depositata il 08/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente ricorreva avverso un avviso di accertamento con il quale veniva rettificato il valore di terreni e fabbricati caduti in successione;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo i valori accertati;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio aumentando i valori accertati;

la Commissione Tributaria Centrale, con decisione depositata in segreteria l’8 gennaio 2014, respingeva il ricorso del contribuente;

il contribuente proponeva ricorso, notificato alla controparte in data 31 agosto 2018, affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell’udienza chiedeva la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020 ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

preliminarmente il contribuente sosteneva la tempestività del ricorso in ragione della circostanza che solo in data 1 febbraio 2018 è venuto a conoscenza della decisione della Commissione Tributaria Centrale, in quanto la cancelleria di quest’ultima aveva notificato il dispositivo della decisione presso il difensore R.F. – deceduto al momento della notifica – presso cui il contribuente era domiciliato;

con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il contribuente denuncia violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per omessa notifica ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 31 e 37, per avere la segreteria della Commissione Tributaria Centrale omesso di dare comunicazione della data dell’udienza di trattazione, precludendo così alla parte di nominare un nuovo procuratore, depositare memorie integrative e di partecipare all’udienza all’esito della quale è stata deicsa la causa ed omesso d comunicare agli odierni ricorrenti, stante il decesso del difensore, il dispositivo della sentenza emessa impedendo così la proposizione del ricorso per Cassazione ne termini di legge;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il contribuente denuncia violazione del diritto di difesa per omessa interruzione del giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40, per l’intervenuto decesso del difensore;

ritenuto che ai sensi dell’art. 6 cit., commi 1 e 10 occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta in tal senso entro il 10 giugno 2019, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte, che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione, che il contribuente abbia depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.

P.Q.M.

La Corte dispone la sospensione del processo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA