Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31168 del 29/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 31168 Anno 2017
Presidente: MATERA LINA
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 14664-2011 proposto da:
UNTERHOLZNER ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAllINI 11, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
STELLA RICHTER, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

FIDA CENTER DI GASSER HEINZ SAS,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFAN
THURIN;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/12/2017

avverso la sentenza n. 28/2011 della CORTE D’APPELLO DI
TRENTO sezione distaccata di BOLZANO, depositata il
19/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
GIOVANNI LOMBARDO;

Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’improcedibilità del ricorso;
udito l’Avvocato STELLA RICHTER Paolo, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato DI MATTIA Salvatore con delega
depositata in udienza dell’Avvocato Luigi MANZI,
difensore del resistente che si è riportato agli
scritti difensivi.

z

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

FATTI DI CAUSA
1. – La vicenda oggetto della causa trae origine dal contratto
preliminare stipulato nel 1986, col quale la società Edil s.a.s. promise
di vendere a Unterholzner Rosa un appartamento da erigersi nel
comune di Lana (BZ), con relative pertinenze, tra cui un’area di

del 1998, alienò tale area alla società Fida Center s.a.s. di Gasser
Heinz.
Insorta controversia tra le parti in ordine all’esecuzione del
preliminare, la Corte di Appello di Trento, prima, con sentenza non
definitiva n. 224/1994, dichiarò la nullità parziale del contratto
preliminare per assoluta indeterminatezza di alcune unità immobiliari
promesse in vendita (garage, cantina e orto), poi, con sentenza
definitiva n. 447/1996, trasferì alla Unterholzner la proprietà
dell’appartamento e delle parti comuni dell’edificio, riducendo il
corrispettivo originariamente pattuito per l’impossibilità di trasferire
tutti i cespiti oggetto del preliminare. Tali pronunce passarono in cosa
giudicata.
2.

– Successivamente, Unterholzner Rosa, nella qualità di

condomina dell’edificio costruito dalla Edil s.a.s., convenne in giudizio
la società Fida Center s.a.s. e chiese che venisse dichiarata la nullità del contratto di compravendita col quale la società convenuta aveva
acquistato dalla Edil s.a.s. il terreno di cui alla particella fondiaria
834/1, per violazione dello standard urbanistico minimo relativo agli
spazi per parcheggio, previsto dall’art. 41-sexies legge n. 1150/1942;
chiese ancora che la convenuta fosse condannata alla restituzione del
terreno al condominio del detto edificio, affinché – quale parte
comune del medesimo ai sensi dell’art. 1117 cod. civ. – fosse
destinato ad area di parcheggio.

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parcheggio esterna; la Edil s.a.s., tuttavia, con atto di compravendita

A fondamento della domanda, l’attrice ebbe a porre, da un lato, le
sentenze n. 224/1994 e n. 447/1996 della Corte di Appello di Trento,
che – dando esecuzione in forma specifica al contratto preliminare di
compravendita concluso da essa attrice con la Edil s.a.s. – avevano
trasferito in suo favore la proprietà dell’appartamento oggetto del

dell’attrice – doveva intendersi inclusa l’area identificata come
particella 834/1 destinata a parcheggio, e, dall’altro, il vincolo legale
di destinazione degli spazi a parcheggio in favore dei condomini
previsto dall’art.

41-sexies

legge n. 1150/1942 e successive

modificazioni.
La società Fida Center s.a.s. resistette alla domanda attorea,
contestando che le sentenze n. 224/1994 e n. 447/1996 della Corte
di Appello di Trento avessero trasferito all’attrice la comproprietà
della particella 834/1 e rilevando – anzi – che il prezzo
dell’appartamento era stato ridotto dalla Corte trentina proprio in
considerazione del mancato trasferimento all’attrice dell’area
condominiale destinata ai posti macchina; dedusse poi la
insussistenza dell’asserita violazione dell’art.

41-sexies

legge n.

1150/1942 e successive modificazioni, non essendovi stata – a suo
dire – alcuna violazione dello standard urbanistico minimo relativo
alla dotazione dei parcheggi, essendo necessario a tal fine tener conto
dei garage realizzati nel piano interrato dell’edificio ed assegnati agli
stessi condomini, con eccezione dell’attrice.
Il Tribunale di Bolzano (Sezione distaccata di Merano), in
accoglimento della domanda attorea, dichiarò la sussistenza di un
diritto reale di uso per finalità di parcheggio nei limiti di quattro
automobili a carico della particella 834/1 ed in favore dei
comproprietari dell’edificio condominiale.

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preliminare e delle parti comuni dell’edificio, tra le quali – a dire

3. – Sul gravame proposto in via principale dalla Fida Center
s.a.s. e in via incidentale da Unterholzner Rosa, la Corte di Appello di
Trento (Sezione distaccata di Bolzano) riformò la sentenza di primo
grado e rigettò la domanda attorea.
4. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto

Ha resistito con controricorso Fida Center s.a.s.
Entrambe le parti hanno depositato memoria

ex art. 378 cod.

proc. civ.
5. – La causa è stata chiamata all’udienza del 21 gennaio 2016 e
questa Corte, a fronte dell’eccezione di improcedibilità del ricorso proposta dal procuratore generale – per il mancato deposito della
copia notificata della sentenza impugnata, dispose con ordinanza il
rinvio della causa a nuovo ruolo, ritenendo opportuno attendere la
decisione delle Sezioni Unite di questa stessa Corte in ordine
all’interpretazione e alla portata dell’art. 369, secondo comma, n. 2,
cod. proc. civ.
Dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, intervenuta con sentenza
n. 10648 del 2 maggio 2017, è stata rifissata la trattazione del
ricorso.
La società controricorrente ha depositata ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Osserva la Corte come sia preliminare, rispetto ad ogni altra
questione, l’esame dell’eccezione di improcedibilità del ricorso,
proposta dal Procuratore Generale, per la mancata osservanza
dell’onere di depositare, col ricorso medesimo, copia autentica della
sentenza impugnata con la relazione di notificazione, ai sensi dell’art.
369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ.
L’eccezione è fondata.

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ricorso Unterholzner Rosa sulla base di cinque motivi.

Com’è noto, la previsione – di cui al secondo comma, n. 2,
dell’art. 369 cod. proc. civ. – dell’onere di deposito a pena di
improcedibilità, entro il termine previsto dal primo comma della
stessa disposizione, della copia della decisione impugnata con la
relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al

pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del
vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio
del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la
notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza
del cosiddetto termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è
ragione di discostarsi, nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione
non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte
di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il
diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327
cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza;
nella diversa ipotesi in cui, invece, o per l’eccezione del
controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle
produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, emerga che la sentenza
impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di
impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della
tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se
la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della
copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo
comma dell’art. 369 cod. proc. civ. e, in mancanza, deve dichiarare
improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro dell’improcedibilità
precede quello dell’eventuale inammissibilità (Cass., Sez. U, n. 9005
del 16/04/2009; nello stesso senso, Sez. L, n. 7469 del 31/03/2014;
Sez. 6 – 3, n. 6706 del 15/03/2013).

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riscontro da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza

Nella specie, la ricorrente ha dichiarato, nel ricorso, che la
impugnata sentenza della Corte di Appello di Trento (Sezione
distaccata di Bolzano), depositata il 19.2.2011, è stata ad essa
notificata il 14.4.2011, senza tuttavia adempiere l’onere di deposito
della copia notificata previsto del richiamato art. 369, secondo

La mancanza del deposito della relazione di notificazione risulta

ictu ocu/i dall’esame del fascicolo del ricorrente, che peraltro non
mostra segni di manomissione e i cui fogli sono spillati e incollati con
nastro adesivo; e trova riscontro nell’indice degli atti, verificato dalla
cancelleria, nel quale non v’è cenno all’avvenuto deposito della
relazione di notificazione della sentenza impugnata.
Il difensore della ricorrente, depositando nella scorsa udienza del
21/1/2016 osservazioni scritte ai sensi dell’art. 379 cod. proc. civ., ha
replicato al pubblico ministero, negando la mancata produzione della
copia notificata della sentenza impugnata e, comunque, alludendo ad
un possibile smarrimento, non imputabile alla ricorrente.
E tuttavia, dalla verifica disposta dalla Corte è risultato – come da
apposita certificazione della Cancelleria datata 21/6/2016 – che non
risulta il deposito della copia notificata della sentenza impugnata, né
il fascicolo della ricorrente mostra segni di alterazione o
manomissione.
Quanto alla recente sentenza della Sezioni Unite n. 10648 del
02/05/2017, relativa all’interpretazione dell’art. 369 cod. proc. civ.,
deve escludersi che il principio di diritto da essa enunciato possa
valere ad escludere, nella specie, la improcedibilità del ricorso.
Secondo le Sezioni Unite, invero, «deve escludersi la possibilità di

applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma
2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il
ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di

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comma, n. 2, cod. proc. civ.

notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del
giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita
mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio».
Nella specie, però, la copia notificata della sentenza impugnata,
non solo – per quanto detto – non risulta essere stata prodotta dalla

controricorrente (come attestato da apposita certificazione della
cancelleria in data 19/10/2017) o comunque esistente agli atti del
fascicolo processuale.
Non rimane, pertanto, che prendere atto del mancato deposito
della copia notificata della sentenza impugnata e comunque della
indisponibilità di essa da parte della Corte e, conseguentemente,
dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese processuali, che liquida in C 3.700,00
(tremilasettecento), di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese
forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, addì 19 ottobre 2017.
Si dà atto che il procedimento è stato scrutinato con la
collaborazione dell’assistente di studio dott. Giuseppe Marra.
Il Presidente

Il

«o Giudiziario
ia

NERIDEPOSITATO

Roma,

IN CANCELLERIA

29 DIC. 2017

ricorrente, ma neppure risulta essere stata prodotta dalla

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