Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31167 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 28/11/2019), n.31167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16495-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6864/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad un immobile sito in Roma, microzona (OMISSIS), (OMISSIS);

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto effettuato tramite raccomandata con una data illeggibile recapitata da Nexive s.p.a., ossia tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, con conseguente nullità della notifica, anche in relazione alla circostanza che la sentenza di primo grado era stata depositata il 20 settembre 2016, mentre l’appello è stato spedito il 21 marzo 2017;

l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad due motivi mentre il contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3 e dell’art. 327 c.p.c. in quanto la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento sarebbe una modalità di notifica equiparata alle altre notifiche tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e che sarebbe ormai eliminato il monopolio del servizio postale universale a favore di Poste italiane s.p.a.;

Considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 327 c.p.c., comma 1 e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, in quanto l’atto è stato spedito in modo tempestivo;

ritenuta l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite in merito alla validità delle notifiche effettuate da Poste Private.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite in merito alla validità delle notifiche effettuate da Poste Private.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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