Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31167 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 03/12/2018), n.31167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19033-2014 proposto da:

S.S., Z.N., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ASIAGO’ 2, presso lo studio dell’avvocato SIMONA PAIANO, che li

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA P0 25/B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 256/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/01/2014, R.G.N. 9683/2009.

Fatto

RILEVATO

CHE:

S.L., dipendente dal 1970 del Banco di Santo Spirito, istituto incorporato nella Cassa di Risparmio di Roma, in seguito denominata Banca di Roma, concentrata nella Banca di Roma s.p.a. poi Unicredit Banca s.p.a, addetto ad un ramo d’azienda di tale società ceduto alla Veneto Banca Soc. Coop. a r.l., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Unicredit s.p.a. chiedendo fosse condannata al pagamento della somma di Euro 1.582,92 a titolo di bonus del 3% previsto per il personale ex Banco di Santo Spirito, in virtù dell’accordo di concentrazione del 1990 con la Banca di Roma s.p.a..

Il Tribunale adito, ritualmente istaurato il contraddittorio, accoglieva il ricorso con pronuncia poi riformata dalla Corte distrettuale, che rigettava la pretesa azionata dal lavoratore.

I giudici del gravame, dato atto del decesso dello S., e della corretta evocazione in giudizio degli eredi, argomentavano, in estrema sintesi, che il bonus di fine rapporto secondo la espressa previsione contrattuale, era da erogare al momento della cessazione del rapporto che non fosse stata determinata da dimissioni o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

Nello specifico la cessione di ramo d’azienda fra Unicredit Banca s.p.a. (oggi Unicredit s.p.a.), e Veneto Banca Soc. Coop. a r.l., non aveva determinato alcuna cessazione del rapporto, che era invece regolarmente proseguito con la società cessionaria.

Avverso tale decisione Z.N. e S.S. quali eredi dei S.L. interpongono ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la società intimata. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia nullità della decisione per violazione degli artt. 101,291,300,328,330 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si stigmatizza l’impugnata sentenza per aver respinto l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione in quanto notificata nei confronti di un soggetto inesistente ( S.L., DECEDUTO il (OMISSIS), dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado de 25/11/2008). Si deduce, in coerenza con orientamento definito prevalente della giurisprudenza di legittimità, che la erronea notifica al destinatario deceduto comporta la nullità dell’appello e di tutti gli atti del giudizio: onde la Corte di merito, disponendo l’integrazione del contraddicono nei confronti degli eredi di Luigi S., era incorsa in error in procedendo.

2. Il motivo non è fondato.

In base agli approdi ai quali sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte, cui va data continuità, deve affermarsi che in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione, (vedi Cass. S.U. 14/7/2014 n. 15295 cui adde, ex plurimis, Cass. 18/1/2016 n.710).

Dalla regola della ultrattività del mandato alla lite, discende, quale corollario, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; e) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante (vedi Cass. cit. n. 15295/2014, Cass. 9/5/2018n.11072, Cass. 22/8/2018 n.20964).

Nell’ottica descritta le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di merito, che non ha ritenuto inesistente nè inammissibile la notifica dell’atto di appello nei confronti del procuratore della parte deceduta nel periodo intercorrente fra la pubblicazione della sentenza di primo grado e il deposito dell’appello, appaiono conformi a diritto.

La pronuncia resiste, pertanto, alla censura all’esame.

3. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. della L. n. 428 del 1990, art. 47 e delìart.1362 c.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si critica la sentenza impugnata per avere affermato che pur essendo l’emolumento in parola di natura occasionale e volto a premiare il lavoratore rimasto in azienda il più a lungo possibile, cessando di essere dipendente per motivi estranei alla sua volontà o comunque allo stesso non imputabile, non sussistevano elementi per ritenere che la maturazione del diritto coincidesse con l’interruzione del rapporto in corso e non con la definitiva cessazione del rapporto di lavoro. Si deduce, invece che l’accordo intervenuto fra Banco di Santo Spirito e Cassa di Risparmio di Roma, poi divenuta Banca di Roma, mirava a premiare i dipendenti rimasti fedeli alla Banca di Roma, con un bonus di fine rapporto. Secondo tale logica, il diritto all’emolumento era condizionato alla circostanza che la cessazione non fosse imputabile al lavoratore e sostituiva il premio fedeltà già riconosciuto ai dipendenti del Banco di Roma, ma non a quelli del Banco di Santo Spirito.

4. Al di là di ogni considerazione in ordine al difetto del requisito di specificità de motivo sancito dall’art. 366 c.p.c. e di cui il principio di autosufficienza è corollario, giacchè non viene riportato integralmente – o, almeno, nelle parti significative – il tenore dell’accordo in data 19/7/1990 intervenuto fra il Banco di Santo Spirito e la Cassa di Risparmio di Roma nella parte che qui interessa, e di cui si lamenta l’erronea interpretazione da parte della Corte di merito (la quale ha riportato solo parzialmente la clausola di interesse), deve affermarsi che la censura è priva di fondamento.

Nel valorizzare il dato testuale dell’accordo – secondo cui l’erogazione dell’emolumento definito “bonus di fine rapporto” è connessa alla cessazione de rapporto stesso non ascrivibile a dimissione per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo – ai fini della soluzione della questione delibata, e nel ritenere che il presupposto per il riconoscimento dei diritto azionato vada identificato nella definitiva risoluzione del rapporto medesimo, la Corte distrettuale non è incorsa in alcuna violazione della disposizione di cui all’art. 2112 c.c. invocata da parte ricorrente.

Ed invero, è noto che a fronte di un trasferimento d’azienda o di un suo ramo – cosi come il legislatore ha inteso prescrivere in tema di appalto di servizi – l’ordinamento ha approntato un sistema di garanzia per i lavoratori, di continuità dell’occupazione, ne senso che il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (art. 2112 c.c.).

La regola lavoristica si configura nell’ordinamento giuridico, come norma imperativa in base alla quale il rapporto di lavoro con l’imprenditore subentrante costituisce un effetto automatico ex lege della vicenda circolatoria, priva di alcuna soluzione di continuità, la cessione d’azienda determinando, quindi, con riferimento al lavoratore, una ipotesi di successione legale nel contratto di lavoro (vedi ex aliis, Cass. 23/5/2017 n. 12919).

Nell’ottica descritta del tutto congrue è stato l’approccio interpretativo adottato dalla Corte di merito, che ha rimarcato la continuità del rapporto di lavoro sotteso alla cessione di ramo d’azienda cui era addetto il dante causa dei ricorrenti, per inferire il prevalente rilievo da attribuire, dell’interpretazione della clausola contrattuale, al momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro del dipendente; tanto in coerenza anche col tenore dell’accordo stesso che individua le dimissioni o il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, quali elementi idonei ad escludere il diritto dei lavoratore a percepire l’emolumento e che sono suscettibili di vaglio solo al momento di definitiva risoluzione del rapporto.

La pronuncia impugnata è dunque conforme a diritto e sorretta da motivazione congrua e conforme ai canoni ermeneutici che presiedono alla interpretazione dei contratti, alla quale i ricorrenti si sono limitati a contrapporre una difforme esegesi, inidonea ad inficiare gli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale.

5. In definitiva, alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso è respinto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato parìa quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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