Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31166 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 31166 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA

sul ricorso 27806-2016 proposto da:
QUALIANO BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO
CODOGNOTTO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrentecontro

UNIPOLSAI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato
2017

MARIO TUCCILLO, che lo rappresenta e difende;
– controri corrente –

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avverso la sentenza n. 5701/2016 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 05/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere Doti. LORENZO

Data pubblicazione: 29/12/2017

ORILIA.
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del
Sostituto Procuratore generale GIANFRANCO SERVELLO, che

ha chiesto rigetto.

CC 18.10.2017
RG n. 27806/2016

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli, decidendo
in grado di appello, in riforma di sentenza del locale Giudice di Pace, ha
dichiarato improponibile la domanda proposta dal perito assicurativo
Bruno Qualiano nei confronti della compagnia Fondiaria Sai Assicurazioni
(oggi UnipoISAI Assicurazioni spa), per ottenere il pagamento del

Per quanto ancora interessa, il Tribunale, sulla scorta della
giurisprudenza di legittimità anche a sezioni unite, ha ravvisato nel caso
in esame un abusivo frazionamento del credito, in considerazione
dell’unicità del rapporto contrattuale esistente con a società, desunto
dalla circostanza che il Qualiano si adeguava alle modalità previste per il
pagamento delle spettanze attraverso un particolare sistema informatico,
che accettava le parcelle solo se conformi ai criteri amministrativi
elaborati. Ciò portava ad escludere che tra le parti venisse concluso di
volta in volta un contratto autonomo. Inoltre, non risultava dimostrata
l’esistenza di alcun interesse meritevole di tutela alla base della operata
parcellizzazione.
Il Qualiano ricorre per cassazione con una censura sviluppata in una
duplice articolazione.
Resiste con controricorso la società UnipoISAI Assicurazioni spa.
Il Procuratore Generale dott. Gianfranco Servello ha concluso per il
rigetto.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di nullità della notifica
del controricorso sollevata dal ricorrente con la memoria depositata ai
sensi dell’art. 378 cpc.
L’eccezione, che si fonda sulla omessa indicazione del nome del file
nella attestazione di conformità della copia informatica ai sensi dell’art.
19 ter delle specifiche tecniche del PCT, introdotto dal decreto 28
dicembre 2015, in vigore dal 9 gennaio 2016 è infondata per il principio

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compenso relativo a un incarico esperito per conto della società.

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del raggiungimento dello scopo dell’atto (art. 156 comma 3 cpc): se il
ricorrente interloquisce unicamente sulla mancata indicazione del “nome
del file” nella attestazione di conformità della copia informatica, quindi su
un aspetto meramente formale, è evidente che il documento informatico
contenente il controricorso per cassazione è stato da lui ricevuto e quindi
lo scopo della notifica è stato pienamente raggiunto.

applicazione degli artt. 1175 e 1375 cc e 111 Cost. evidenziandosi la
natura giuridica dell’attività svolta dai periti assicurativi (assimilabile a
quella dell’impresa con conseguente assunzione di rischio).
Con il secondo, lamentandosi erronea interpretazione del principio
nomofilattico espresso dalle sezioni unite nella pronuncia del 15.11.2007
n. 23726 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, il Qualiano analizza la
citata decisione, osservando che il frazionamento abusivo (e la
conseguente violazione del principio di buona fede, correttezza e giusto
processo) ricorre solo in presenza di un unico rapporto obbligatorio, di
un’unica causa petendi, ipotesi non ravvisabile nel caso in esame in cui si
discute di una attività di perito assicurativo svolta in favore della
Fondiaria SAI spa attraverso singoli incarichi ricevuti. Ritiene irrilevante
l’invio delle parcelle in conformità di dello schema predisposto dalla
società assicuratrice, rispondendo tale modalità solo ad una necessità
organizzativa interna della convenuta. Ribadisce la sussistenza di distinti
contratti d’opera professionale e quindi la possibilità di instaurare tanti
giudizi quanti sono i sinistri nei quali egli aveva eseguito le perizie. In
subordine, in caso di riconoscimento del frazionamento del credito, ha
richiamato il diverso orientamento che utilizza il rimedio della riunione e
della liquidazione delle spese come se si trattasse di un unico processo.
La censura è infondata, pur rendendosi necessaria, ex art. 384 u.c.
cpc la correzione della motivazione della sentenza impugnata, essendo il
dispositivo conforme a diritto.
Partendo dalla ricostruzione del rapporto operata dal Tribunale deve
ritenersi che, benché alla base delle varie obbligazioni vi sia un unico

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Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa

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rapporto di durata pluriennale (per usare la stessa espressione del
ricorrente), non può da ciò farsi discendere un’unica prestazione
professionale e, correlativamente, un’unica obbligazione di pagamento,
essendosi invece in presenza di una pluralità di prestazioni, aventi
peraltro il medesimo contenuto ed i medesimi caratteri. Risulta accertato
infatti che il singolo incarico indicava gli elementi identificativi della stima

numero dei sinistri periziati, con accettazione delle parcelle mediante il
sistema informatico della compagnia.
Su tali basi, deve ritenersi che i distinti crediti maturati dal Qualiano
siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un
medesimo rapporto di durata.
Ebbene, le sezioni unite di questa Corte, intervenute di recente sul
tema della possibilità di frazionamento giudiziale del credito, hanno
affermato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di
credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti,
possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese
creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti,
siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di
un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo,
– sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una
duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della
conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande
possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al
creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale
frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice
che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex
art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle
parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c (Sez. U ,
Sentenza n. 4090 del 16/02/2017 Rv. 643111).
Sulla scorta di tale principio e venendo al caso di specie, occorre
pertanto verificare se la mancanza di un interesse oggettivamente

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da effettuare e la remunerazione del perito era collegata unicamente al

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valutabile alla tutela processuale frazionata (riscontrata dal primo giudice
e posta a base della pronuncia di improponibilità) abbia formato oggetto
di precedente deduzione nel giudizio di merito: la risposta non può che
essere positiva in considerazione della linea difensiva adottata dalla
società convenuta improntata principalmente sulla improponibilità della
domanda per abusivo frazionamento del credito, concetto che, come è

di un interesse meritevole di tutela a tale modalità di esercizio del diritto
di azione, anche in relazione al principio di proporzionalità nell’uso della
giurisdizione (Cass.21 dicembre 2016 n.26464).
E sul tema dell’interesse concreto alla proposizione di separati
giudizi – fondamentale per la soluzione della questione di diritto che la
Corte deve oggi risolvere – il ricorrente si limita ad un generico richiamo
al rischio di prescrizione, ma non allega alcun concreto elemento a
sostegno della sua affermazione (decorrenza del termine e sua
scadenza), né deduce l’esistenza di elementi di fatto idonei a diversificare
le prestazioni di volta in volta eseguite e tali da giustificare una
trattazione separata delle sue pretese creditorie. Di conseguenza, il
fugace accenno al rischio prescrizione si rivela privo di consistenza ai fini
che qui interessano, anche perché sarebbe stato sufficiente l’invio di un
mero atto di costituzione in mora per interrompere il decorso del termine
(art. 2943 ultimo comma cc).
L’intervento chiarificatore delle sezioni unite costituisce elemento
sufficiente a giustificare la diversa soluzione qui adottata rispetto a quella
a cui è pervenuta la sentenza di questa Corte n. 18810/2016 tra le stesse
parti resa in fattispecie in cui il mancato svolgimento di attività difensiva
dal parte della odierna resistente non aveva consentito – al contrario di
quanto avvenuto nel presente giudizio – di identificare la riconducibilità
delle diverse controversie separatamente instaurate dall’odierno
ricorrente al medesimo ambito oggettivo e dunque in buona sostanza, in
assenza di un apprezzabile interesse al frazionamento, l’esistenza di una

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evidente, presuppone logicamente proprio la contestazione dell’esistenza

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pratica abusiva, in ordine alla quale il giudice di rinvio di quel giudizio
dovrà svolgere le proprie valutazioni.
Consegue pertanto il rigetto del ricorso.
Trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e deciso
sfavorevolmente, sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell’art.
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la

stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del testo
unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, in mancanza di un provvedimento di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi C. 845,00
di cui C. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%. Ai
sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Roma, 18.10. 2017.

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di

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