Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31166 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 03/12/2018), n.31166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28610-2013 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1′ AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 265, presso lo studio dell’Avvocato TERESA GIGLIOTTI, che

la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati MARCO ARMENTANO,

SEBASTIANO FARAMO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 933/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/09/2013; R.G.N. 232/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo, ha accolto la domanda di S.C., assistente sociale dipendente del Ministero della Giustizia, inquadrata nel profilo C3, con cui la stessa aveva chiesto il riconoscimento della qualifica dirigenziale fino alla data di quiescenza del 2009, oltre che la corresponsione delle differenze retributive per le mansioni superiori svolte di fatto dal 2001 al 2003, per la direzione del Centro di Servizi Sociali per Adulti di (OMISSIS);

la Corte territoriale, con sentenza parziale n.704 del 2013 ha stabilito che il diritto al superiore inquadramento derivasse all’appellata dall’applicazione della L. n. 154 del 2005, art. 4, comma 1 la quale aveva previsto un regime transitorio d’inquadramento nell’Area dirigenziale per i funzionari appartenenti al profilo professionale C3 che avessero maturato un’esperienza nelle relative funzioni e che avessero superato un concorso pubblico per l’accesso all’Area C;

la stessa Corte territoriale con successiva sentenza n. 933 del 2013, avendo acquisito i conteggi degli importi rivendicati, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle differenze retributive maturate tra il 2004 e il 2005 ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 comprensive dell’indennità di posizione, parte variabile e dell’indennità di retribuzione spettante ai dirigenti; ha confermato, altresì, l’importo delle differenze retributive conteggiate per gli anni dal 2005 al 2009, applicandovi gli interessi legali maturati;

la cassazione delle sentenze è domandata dal Ministero della Giustizia sulla base di un unico motivo; S.C. si costituisce con tempestivo controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Ministero ricorrente deduce “Violazione della L. n. 154 del 2005, art. 4, comma 1 e dell’art. 14 disp. gen.”; contesta l’interpretazione della norma citata in epigrafe data dalla Corte d’Appello, affermando che dal tenore letterale della disposizione e dall’interpretazione offertane dalla giurisprudenza, avrebbe dovuto desumersi che il beneficio del superiore inquadramento è concesso soltanto ai dipendenti inquadrati nell’Area C, posizione C3, per aver superato un pubblico concorso; che, avendo l’odierna controricorrente acquisito la qualifica d’inquadramento mediante la partecipazione a un corso-concorso di riqualificazione professionale, la norma transitoria non avrebbe potuto trovare applicazione nei suoi confronti; la censura si rivolge nei confronti di entrambe le sentenze, atteso che, la cassazione della prima, che ha statuito il diritto al superiore inquadramento in assenza del requisito formale richiesto, porterebbe anche alla cassazione della seconda, che riconosce il diritto alle differenze stipendiali maturate in conseguenza dell’erroneo inquadramento;

il ricorso è fondato;

la L. 27 luglio 2005, n. 154 contenente “Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria” all’art. 4, rubricato “Disposizioni transitorie e finali”, contempla una previsione di natura transitoria, in quanto riferita espressamente alla fase di prima attuazione della riforma e per le immediate esigenze di funzionamento dell’amministrazione penitenziaria;

la norma prevede che i funzionari che abbiano avuto accesso all’area C, profilo professionale C3 mediante concorso pubblico, e che abbiano svolto le funzioni di direttore coordinatore di istituto penitenziario, direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio sociale dell’amministrazione penitenziaria siano 1. “…nominati dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore avendo già svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale.”;

la disposizione transitoria, rivolgendosi specificamerite, come ribadito dalla Corte Cost. nell’ordinanza n. 66 del 2011, al personale dell’amministrazione penitenziaria per le immediate esigenze del suo funzionamento, non si estende al personale dipendente da altri Dipartimenti del Ministero della Giustizia;

la S., assistente sociale, aveva conseguito il profilo C3, per aver partecipato e superato il corso concorso di riqualificazione professionale bandito dal Ministero della Giustizia nel 2002 e nel 2003 aveva assunto le funzioni di direttore coordinatore del Centro servizi sociali di (OMISSIS);

alla data di entrata in vigore della Legge Delega n. 154 del 2005 possedeva, dunque, il requisito sostanziale dello svolgimento di funzioni dirigenziali in uno dei tre servizi dell’Amministrazione penitenziaria elencati dall’art. 4, comma 1;

quanto al possesso del requisito formale dell’accesso per pubblico concorso all’Area C, profilo professionale C3, la Corte d’Appello ha riconosciuto raggiunta la prova per cui l’accesso allo stesso era avvenuto non già mediante partecipazione a un pubblico concorso stricto sensu inteso, ma mediante superamento della procedura selettiva interna svolta nella forma di corso – concorso di riqualificazione destinato ai dipendenti appartenenti ai profili inferiori C1 e C2 della medesima Area funzionale C;

secondo la Corte d’Appello, la L. 27 luglio 2005, n. 154, art. 4, comma 1 nel richiedere il requisito formale dell’accesso per pubblico concorso, aveva inteso includervi anche le procedure selettive interne di riqualificazione; in caso contrario, secondo la motivazione resa in seconde cure, la norma non avrebbe avuto concreta possibilità di applicazione dato che il Ministero non aveva mai provato nel giudizio di merito di aver reclutato gli assistenti sociali dell’amministrazione penitenziaria nel profilo C3 in seguito a un pubblico concorso;

l’iter logico argomentativo delle sentenze impugnate non si sottrae a critica rispetto alla corretta applicazione del principio di “concorsualità” che regola l’accesso di personale nel settore pubblico;

quest’ultimo, facendo leva sull’art. 97 Cost., costituisce un vincolo per le pubbliche amministrazioni, a meno che la stessa legge non ne preveda espressamente la deroga (“…salvo i casi stabiliti dalla legge”);

il principio ha ricevuto attuazione col D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale, con riferimento alle modalità di accesso al pubblico impiego, all’art. 35, comma 1 rubricato “Reclutamento del personale”, prevede che:

“L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”;

l’utilizzo da parte del legislatore della generica locuzione “procedure selettive” in luogo del termine “concorso” non autorizza a ritenere che il legislatore abbia consentito l’accesso al pubblico impiego contrattualizzato in base a procedure selettive di tipo non comparativo, caratterizzate da requisiti diversi dal modello concorsuale regolato dal D.P.R. n. 487 del 1994 e successive modifiche, ancorchè le stesse vengano adottate nel rispetto dei principi d’imparzialità, di accertamento oggettivo della professionalità richiesta e della garanzia di un eguale diritto di accesso;

se si esclude l’ipotesi relativa all’avviamento all’impiego degli iscritti nelle liste di collocamento di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 16 il cui obiettivo non coincide con l’individuazione dei migliori tra i candidati, bensì con la verifica della sussistenza dell’idoneità professionale degli aspiranti a ricoprire il posto, seguendo l’ordine di graduatoria, nell’attuale contesto normativo del lavoro pubblico, non si rinvengono casi in cui la legge autorizzi l’accesso attraverso procedure selettive non basate sul metodo comparativo;

tale quadro potrebbe, infatti, modificarsi soltanto nel caso in cui lo stesso legislatore consenta, in ipotesi tassativamente determinate, di apprestare strumenti selettivi di accesso al lavoro diversi dal concorso pubblico stricto sensu inteso;

non è questo il caso della L. n. 154 del 2005, la quale non prevede, all’art. 4, comma 1, una deroga espressa al principio di “concorsualità” così come intesa dall’art. 97 Cost., ma ne rappresenta, di contro un’esplicita riconferma;

la norma transitoria, sia per il suo tenore letterale (“ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico…”), sia per il suo significato logico sistematico, mira ad escludere che all’attribuzione delle funzioni dirigenziali possa concorrere il personale inquadrato nella posizione economica C3 in assenza del concorso pubblico, e per il mero superamento di una procedura selettiva interna riservata ai dipendenti provenienti dalle inferiori posizioni C1 e C2 della stessa Area professionale;

in definitiva il ricorso va accolto, le sentenze impugnate vanno cassate e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto dell’originaria domanda di S.C.;

le spese dell’intero processo vanno compensate visto il diverso orientamento dei giudizi di merito e la novità della questione trattata;

si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa le sentenze impugnate e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di S.C.. Compensa le spese dell’intero processo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza Camerale, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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