Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31165 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 03/12/2018), n.31165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28165/2013 proposto da:

COMUNE RIANO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MARZIALE 47, presso lo studio dell’Avvocato GIAN LUIGI BARONE, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D.A. AZUNI

9, presso lo studio dell’Avvocato RAFFAELLA DE CAMELIS, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3898/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/08/2013; R.G.N. 9163/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale di Tivoli, ha riconosciuto, in capo a M.G., funzionario direttivo di categoria D presso il Comune di Riano, un diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, quantificato in Euro 33.966,72 a causa della pretermissione dello stesso dalla procedura di attribuzione delle posizioni organizzative, svoltasi in modo poco trasparente se non addirittura arbitrario;

la Corte territoriale ha ritenuto che l’assoluta mancanza di pubblicità, l’assenza di modalità di selezione e di criteri di valutazione abbiano comportato la totale arbitrarietà della scelta di escludere il M. dal beneficio preteso, procurandogli la lesione di un diritto della cui sussistenza egli aveva dato ampia prova nel giudizio di merito;

la cassazione della sentenza è domandata dal Comune di Riano sulla base di tre motivi; M.G. resiste con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., art. 434 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”; la doglianza rileva che nell’atto di costituzione in appello il Comune aveva concluso che l’omessa specifica impugnativa da parte del M. del capo della sentenza di primo grado che aveva sancito l’assoluta discrezionalità di procedere all’attribuzione delle posizioni organizzative, aveva prodotto il passaggio in giudicato della suddetta statuizione; il Giudice dell’Appello avrebbe, pertanto, errato nel riesaminare tale questione;

sotto diverso profilo la censura si duole del fatto che la Corte territoriale abbia condannato l’amministrazione a risarcire il danno per perdita di chance senza aver esaminato la legittimità della procedura seguita ma desumendo, dagli elementi di comparazione forniti, che il M., in base alla anzianità maturata e agli altri requisiti professionali posseduti, avrebbe avuto concrete possibilità di ottenere una posizione organizzativa;

il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deduce “Omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”; deduce che, la Corte d’Appello non si sarebbe pronunciata sul rilievo, puntualmente svolto dal Comune nell’atto di costituzione in appello, secondo cui, avendo il Giudice di primo grado accertato che la posizione organizzativa era stata revocata per mancato raggiungimento degli obiettivi, e non avendo il M. impugnato tale statuizione, la stessa era passata in giudicato; erronea, pertanto, risulterebbe l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale nel giudizio di merito il M. aveva fornito concreti elementi di prova del proprio diritto a vedersi riconoscere la posizione organizzativa; la censura rileva inoltre che la mancata assegnazione di posizione organizzativa all’odierno controricorrente sarebbe stata determinata da una riorganizzazione dei Settori, per cui, una proroga dell’incarico avrebbe posto l’operato dell’ente in contrasto con le esigenze di economicità e buona amministrazione;

il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta “Carenza di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio; violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.”; nel quantificare il danno per perdita di chance la Corte d’appello ne avrebbe periodizzato la spettanza fino all’ottobre 2009, cioè fino alla data della pronuncia di primo grado; secondo il Comune, tale determinazione produrrebbe l’effetto di una condanna sulla base di fatti sopraggiunti in corso di causa, in quanto intervenuti successivamente all’originaria domanda in primo grado;

la discrasia temporale denunciata ricadrebbe sulla correttezza della quantificazione finale del danno, in assenza di una specifica indicazione, da parte dell’appellante circa la specifica posizione organizzativa alla quale, fra quelle istituite, lo stesso avrebbe potuto aspirare, e a prescindere da una qualsivoglia valutazione, da parte della sentenza gravata, in merito alla concreta probabilità di conseguire l’obiettivo, diminuito del cd. coefficiente di riduzione, risultante dal grado di probabilità del suo raggiungimento in relazione al caso concreto;

i tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, presentano più di un profilo di inammissibilità;

quanto alla denuncia di violazione e/o falsa applicazione delle norme del codice civile e del codice di rito le censure non sono autosufficienti, atteso che parte ricorrente, nel primo motivo, non trascrive nè allega l’atto introduttivo del giudizio d’appello da cui fa derivare la sua doglianza, mentre nel secondo motivo sostiene di aver svolto il rilievo, poi disatteso dalla Corte territoriale, a pag. 25 della sua memoria di costituzione, ma non la trascrive, non la allega, nè indica nel ricorso dove essa sia stata prodotta;

al riguardo la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha stabilito che è inammissibile il ricorso che non contenga “…tutti gli elementi necessari a porre il Giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa…”, ed in particolare, che”…nell’esposizione del fatto processuale il ricorrente è tenuto ad agevolare la comprensione delle motivazioni della sentenza impugnata e a dimostrare, in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione censurata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità…” (così ex multis Cass. n. 18960 del 2017);

quanto alla violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, le doglianze sono altresì inammissibili, poichè fuoriescono dal perimetro del controllo di legittimità sulla motivazione, così come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54;

detta disciplina è applicabile ratione temporis alla decisione impugnata, la quale data 12 agosto 2013, e contiene sostanziali differenze da quella precedente;

le Sezioni Unite hanno chiarito che il controllo previsto dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5), concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo;

l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal Giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti;

la parte ricorrente “…deve, quindi, indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso.” (Sez. Un. n. 8053 del 2014);

dette condizioni non si rilevano nel ricorso di cui è causa, là dove il ricorrente utilizza l’alterno riferimento al “punto” ovvero al “fatto” controverso, alla stregua di nozioni dal contenuto indifferenziato;

le censure si risolvono, quindi, in una critica tesa alla rivisitazione del merito, ovvero in una contrapposizione dell’interpretazione della parte a quella della Corte territoriale, inibita in sede di legittimità, così come pacificamente affermato dall’orientàmento di questa Corte (ex plurimis cfr. Cass. n. 21992 del 2017);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, nei confronti del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza Camerale, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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