Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31162 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 31162 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA

sul ricorso 26733-2016 proposto da:
QUALIANO BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO
CODOGNOTTO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

UNIPOLSAI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato
MARIO TUCCILLO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4745/2016 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 18/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO

Data pubblicazione: 29/12/2017

ORILIA.
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del
Sostituto Procuratore generale GIANFRANCO SERVELLO, che

ha chiesto rigetto.

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli, quale
giudice di appello, in riforma di sentenza del locale Giudice di Pace, ha
respinto la domanda proposta dal perito assicurativo Bruno Qualiano nei
confronti della compagnia Fondiaria Sai Assicurazioni (oggi UnipoISAI
Assicurazioni spa), per il pagamento di una somma a titolo di competenze

Per giungere a tale soluzione, il Tribunale, premesso il rilievo
dell’abusivo frazionamento del credito, ha osservato comunque, nel
merito, che la domanda risultava non dimostrata.
Il Qualiano ricorre per cassazione denunziando tre motivi.
Resiste con controricorso la società UnipoISAI Assicurazioni spa.
Il PG dott. Gianfranco Servello ha concluso per il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di nullità della notifica
del controricorso sollevata dal ricorrente con la memoria depositata ai
sensi dell’art. 378 cpc.
L’eccezione, che si fonda sulla omessa indicazione del nome del
file nella attestazione di conformità della copia informatica ai sensi
dell’art. 19 ter delle specifiche tecniche del PCT, introdotto dal decreto
28 dicembre 2015, in vigore dal 9 gennaio 2016 è infondata per il
principio del raggiungimento dello scopo dell’atto (art. 156 comma 3
cpc): se il ricorrente interloquisce unicamente sulla mancata indicazione
del

“nome del file”

nella attestazione di conformità della copia

informatica, quindi su un aspetto meramente formale, è evidente che il
documento informatico contenente il controricorso per cassazione è
stato da lui ricevuto e quindi lo scopo della notifica è stato pienamente
raggiunto.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, col primo di essi il
ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 151 disp.
att. cpc e 274 cpc (art. 360 n, 1 n. 3 cpc).

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professionali relative a un incarico esperito per conto della società.

Col secondo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 1175 e 1375 cc e 111 Cost.
Col terzo motivo lamenta infine l’erronea interpretazione del
principio nomofilattico espresso dalle sezioni unite nella pronuncia del
15.11.2007 n. 23726 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc.
Il ricorso è inammissibile.

la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome,
ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare
la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende
inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la
quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non
impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della
sentenza (v. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011 Rv. 619427;
Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 Rv. 625631).
Ebbene, dalla sentenza impugnata risulta che il giudice di appello,
oltre ad affrontare il tema del frazionamento del credito ha ritenuto la
domanda infondata nel merito e l’ha respinta perché non dimostrata,
mancando la relativa documentazione a sostegno della pretesa (non
risultava infatti depositato il fascicolo della fase monitoria, come risultava
dall’indice degli atti contenuti nel fascicolo depositato in appello): tale
ratio, del tutto autonoma e logicamente sufficiente a sorreggere da sola la
decisione (laddove ha rilevato in sostanza il mancato assolvimento
dell’onere della prova), non risulta impugnata dal ricorrente, che nelle tre
censure ha concentrato la sua linea difensiva esclusivamente sulla
questione della riunione dei procedimenti e del frazionamento del credito.
Consegue pertanto l’inammissibilità del ricorso con addebito di
spese al ricorrente.
Trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e deciso
sfavorevolmente, sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell’art.
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di

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Secondo un principio costantemente affermato da questa Corte, ove

stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del testo
unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ed in mancanza di un
provvedimento di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato — della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la stessa impugnazione.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in
complessivi C. 845,00 di cui C. 200,00 per esborsi oltre spese generali
nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.
13.
Roma, 18.10. 2017.

P.Q.M.

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