Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31161 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 31161 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA

sul ricorso 26727-2016 proposto da:
QUALIANO BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO
CODOGNOTTO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

UNIPOLSAI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato
MARIO TUCCILLO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4748/2016 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 18/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO

Data pubblicazione: 29/12/2017

ORILIA.
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del
Sostituto Procuratore generale GIANFRANCO SERVELLO, che

ha chiesto inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli, quale
giudice di appello, in riforma di sentenza del locale Giudice di Pace, ha
respinto la domanda proposta dal perito assicurativo Bruno Qualiano nei
confronti della compagnia Fondiaria Sai Assicurazioni (oggi UnipoISAI
Assicurazioni spa), per il pagamento di una somma a titolo di competenze

Per giungere a tale soluzione, il Tribunale, premesso il rilievo
dell’abusivo frazionamento del credito, ha osservato comunque, nel
merito, che la domanda risultava non dimostrata.
Il Qualiano ricorre per cassazione denunziando plurime censure.
Resiste con controricorso la società UnipoISAI Assicurazioni spa.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 151 disp. att. cpc e 274 cpc (art. 360 n, 1 n. 3
cpc).
Col secondo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 1175 e 1375 cc e 111 Cost.
Col terzo motivo lamenta infine l’erronea interpretazione del
principio nomofilattico espresso dalle sezioni unite nella pronuncia del
15.11.2007 n. 23726 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc.
Col quarto ed ultimo denunzia infine la carenza di motivazione
nell’esame della documentazione in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5
cpc rimproverando al giudice di appello l’errore nel qualificare il giudizio
come di opposizione a decreto ingiuntivo mentre si trattava invece di un
giudizio introdotto con atto di citazione.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di nullità della notifica
del controricorso sollevata dal ricorrente con la memoria depositata ai
sensi dell’art. 378 cpc.

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professionali relative a un incarico esperito per conto della società.

L’eccezione, che si fonda sulla omessa indicazione del nome del
file nella attestazione di conformità della copia informatica ai sensi
dell’art. 19 ter delle specifiche tecniche del PCT, introdotto dal decreto
28 dicembre 2015, in vigore dal 9 gennaio 2016 è infondata per il
principio del raggiungimento dello scopo dell’atto (art. 156 comma 3
cpc): se il ricorrente interloquisce unicamente sulla mancata indicazione
“nome del file”

nella attestazione di conformità della copia

informatica, quindi su un aspetto meramente formale, è evidente che il
documento informatico contenente il controricorso per cassazione è
stato da lui ricevuto e quindi lo scopo della notifica è stato pienamente
raggiunto.
Passando all’esame del ricorso, osserva la Corte che, per
giurisprudenza costante, qualora la decisione di merito si fondi su di una
pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a
sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle
censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili,
per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre
ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste
ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta
definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 Rv. 621882; Sez. 3, Sentenza n.
12372 del 24/05/2006 Rv. 590852; Sez. 3, Sentenza n. 12372 del
24/05/2006 Rv. 590852; più di recente, v. anche Sez. 6 – 5, Ordinanza
n. 9752 del 18/04/2017 Rv. 643802).
Ebbene, dalla sentenza impugnata risulta che il giudice di appello,
oltre ad affrontare il tema del frazionamento del credito ha ritenuto la
domanda infondata e l’ha respinta nel merito perché non dimostrata,
mancando la relativa documentazione a sostegno della pretesa (non
risultava infatti depositato il fascicolo della fase monitoria, come risultava
dall’indice degli atti contenuti nel fascicolo depositato in appello): tale
ratio, del tutto autonoma e logicamente sufficiente a sorreggere da sola la
decisione (laddove ha rilevato in sostanza il mancato assolvimento

3

del

dell’onere della prova), non risulta correttamente impugnata dal
ricorrente, che ha dedotto il vizio di carenza di motivazione, ormai non
più denunziabile in sede di legittimità, a seguito della modifica dell’art.
360 comma 1 n. 5 cpc (che prevede solo “l’omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”,
ipotesi qui non ricorrente e neppure dedotta).

tipo di giudizio azionato dal Qualiano non incide ovviamente sul nucleo
della decisione (mancato assolvimento dell’onere probatorio per omessa
produzione del fascicolo contenente la documentazione necessaria).
Consegue pertanto il rigetto del ricorso con addebito di spese al
ricorrente.
Trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e deciso
sfavorevolmente, sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell’art.
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di
stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del testo
unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ed in mancanza di un
formale provvedimento di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato —
della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la stessa impugnazione.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi C. 845,00
di cui C. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%. Ai
sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Roma, 18.10. 2017.

4

Con riferimento all’ultima censura, l’eventuale errore del giudice sul

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