Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31161 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 03/12/2018), n.31161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19847-2017 proposto da:

D.F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA TOTARO e GIUSEPPE

MARZIALE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5090/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/06/2017, R.G.N. 259/2017.

Fatto

RILEVATO

Che con ricorso in opposizione D.F.G. impugnava l’ordinanza ex lege 16 febbraio 2016, n. 92 con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di impugnativa del licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimatogli da Poste Italiane s.p.a. il 17.3.15 per gravi irregolarità in operazioni di prelievo e/o versamento, esponendo che detta ordinanza era illegittima in quanto non erano sussistenti i fatti contestati.

Che si costituiva l’opposta chiedendo confermarsi l’ordinanza.

Che con sentenza del 20.1.17 il Tribunale di Nola rigettava la opposizione con condanna del reclamante alle spese di lite.

Che nei confronti di tale sentenza ha spiegato reclamo D.F.G. lamentando che il giudice di prima cure aveva errato nella ricostruzione del fatto storico sopravvalutando la prova avversaria ed assumendo la sproporzione della sanzione con il fatto contestato e chiedendo escutersi i testi della lista in atti.

Che nella resistenza di Poste Italiane, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 21.6.17, rigettava il reclamo.

Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il D.F., affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la società Poste.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2118 e 2697 c.c.; L. n. 604 del 1966, artt. 1,3 e 5; art. 416 e 436 c.p.c., oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamentando che la sentenza impugnata non valutò correttamente le COI (Circolari Interne) di Poste ed altre direttive operative, alla luce delle quali le condotte addebitategli dovevano ritenersi insussistenti.

Che con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 nonchè degli artt. 2118 e 2697 c.c., L. n. 604 del 1966, artt. 1,3 e 5 oltre l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Che mentre il primo motivo è diretto ad una rivalutazione dei fatti accertati dalla Corte di merito e dal Tribunale, e dunque inammissibilmente in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicandosi peraltro nella specie l’art. 348 ter c.p.c.), il secondo motivo, inerente la contestata immediatezza della sanzione, risulta fondato, posto che la sentenza impugnata non ha sostanzialmente esaminato tale requisito, limitandosi, dopo averne evidenziato la (pacifica) relatività, ad affermare che la società dovette aspettare l’esito delle indagini demandate, senza accertare e chiarire minimamente quando esse si conclusero, risolvendosi così in una motivazione solo apparente. La Corte d’appello ha infatti, in un caso di contestazione disciplinare del febbraio 2015 (per fatti commessi tra il (OMISSIS)), semplicemente affermato che Poste sin dal 10 marzo 2014 si attivò incaricando i servizi ispettivi interni. A tale affermazione, che sembra confondere l’inizio degli accertamenti interni con la contestazione disciplinare esternata, non segue alcun accertamento circa il momento in cui tali accertamenti si conclusero e dunque del momento in cui la società, peraltro informata dei fatti sin dal 31.1.14 (pag. 5 sentenza), abbia avuto sufficiente contezza dei comportamenti, non risolvendo dunque la questione sottopostale.

Che la sentenza impugnata va pertanto sul punto cassata, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, restando assorbito il terzo motivo sulla proporzionalità della sanzione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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