Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31160 del 03/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 03/12/2018), n.31160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15844-2017 proposto da:

CREDEM CREDITO EMILIANO S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GHERA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARGHERITA COVI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUIGI BONIFATI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 945/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/12/2016, R.G.N. 782/2015.

Fatto

RILEVATO

Che il Tribunale di Parma, con sentenza n. 73/2015, in accoglimento del ricorso proposto da F.A., ha dichiarato la illegittimità del licenziamento intimatogli, con lettera 14/11/2011 da Credem- Credito Emiliano s.p.a. condannandola a reintegrare il ricorrente nel posto dl lavoro ed a corrispondergli una indennità commisurata alle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, oltre accessori da dovuto al saldo, dedotto quanto percepito a titolo di TFR, ritenendo che non fosse fondato l’addebito contestato al ricorrente, vale a dire che le assenze dal lavoro per malattie fatte registrare nei periodi meglio specificati in atti fossero ingiustificate, richiamando e condividendo le risultanze della disposta CTU che concluse per la sussistenza di un disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso, cronico, sicchè le certificazioni inviate all’azienda risultavano congrue ed il licenziamento sproporzionato rispetto all’addebito (dolosa inattività e atteggiamento ostruzionistico assunto dal (OMISSIS) presso la Filiale di (OMISSIS) connessa all’insussistenza della malattia denunciata, che determinò varie assenze e comportamenti non collaborativi).

Che tale sentenza veniva appellata dalla Banca;

Che nella resistenza del F. la Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 21.12.16, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata per il resto, detraeva ulteriormente dalla somma riconosciuta dal primo giudice, quanto percepito dal lavoratore aliunde.

Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Banca, affidato a sei motivi, cui resiste il F. con controricorso.

Sono pervenute conclusioni scritte del P.M.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3; artt. 2104,21062118 e 2119 c.c. lamentando che la sentenza impugnata escluse erroneamente nella fattispecie la sussistenza della giusta causa di licenziamento per la irreversibile lesione del vicolo fiduciario, non considerando ad esempio la gravità del rifiuto del dipendente, con qualifica di quadro, di svolgere la sua attività lavorativa per ben dieci giorni consecutivi, peraltro in connessione ad uno sgradito provvedimento di trasferimento.

Che il motivo è inammissibile posto che se è vero che la giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, configura una norma elastica, in quanto costituisce una disposizione di contenuto precettivo ampio e polivalente destinato ad essere progressivamente precisato, nell’estrinsecarsi della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, fino alla formazione del diritto vivente mediante puntualizzazioni, di carattere generale ed astratto, a tale processo non partecipa invece, la soluzione del caso singolo, se non nella misura in cui da essa sia possibile estrarre una puntualizzazione della norma mediante una massima di giurisprudenza. Ne consegue che, mentre l’integrazione giurisprudenziale della nozione di giusta causa a livello generale ed astratto si colloca sul piano normativo, e consente, pertanto, una verifica di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito (ex plurimis, Cass. n. 18247/09). Deve allora precisarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicchè quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez.un. 7 aprile 2014, n. 8053), coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame). Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (rimessi all’apprezzamento del giudice di merito: quanto alla proporzionalità della sanzione cfr. Cass. n. 8293/12, Cass. n. 144/08, Cass. n. 21965/07, Cass. n. 24349/06; quanto alla gravità dell’inadempimento, cfr. Cass. n. 1788/11, Cass. n. 7948/11) ineriscono ad un vizio motivò, pur qualificata la censura come violazione di norme di diritto, vizio limitato al generale controllo motivazionale (quanto alle sentenze impugnate depositate prima dell’11.9.12) e successivamente all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie ampiamente esaminato dalla sentenza impugnata sia sotto il decisivo profilo della sussistenza della malattia che afflisse il F. nel periodo contestato, sia sotto il connesso profilo del lamentato ma non provato (pagg. 13 e 14 sentenza impugnata) comportamento negligente da questi tenuto nel breve periodo considerato (22.8-2.9.11).

Che con secondo motivo la Banca denuncia l’omesso esame di diversi fatti decisivi per il giudizio, che in realtà ineriscono sempre una lamentata erronea valutazione dei fatti emersi dall’istruttoria, risolvendosi così inammissibilmente nella richiesta di una rivalutazione di tali fatti, preclusa dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

Che con terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3; L. n. 300 del 1970, art. 7; artt. 2104,21062118 e 2119 c.c. lamentando che la sentenza impugnata esaminò complessivamente e non partitamente i fatti contestati: anche tale motivo è inammissibile censurando valutazioni in fatto proprie del giudice del merito, senza considerare peraltro che in tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell’art. 2119 c.c. o L. n. 604 del 1966, art. 3 il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso – istituzionalmente rimesso al giudice di merito- si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto ed a tutte le circostanze del caso (Cass. 29.10.10 n. 22170, Cass. 29/03/2010, n. 7518, Cass. n.14586 del 22/06/2009, Cass. 10.12.07, n. 26743, Cass.25.5.95 n.5742, Cass.22.3.94 n.2715, etc.), imponendo in sostanza una valutazione complessiva del comportamento censurato.

Che con quarto motivo la Banca denuncia la violazione degli artt. 1362,1363 e 1369 c.c. in ordine alla ritenuta presunta graduazione di gravità tra le singole azioni contestate ai fini del licenziamento, ed in particolare quanto alla condotta negligente ed alle assenze per malattia in tesi ingiustificate. Trattasi, nuovamente, di una richiesta di rivalutazione dei fatti contestati, non spiegando peraltro la Banca in che modo la denunciata violazione delle regole di ermeneutica contrattuale abbiano influito sul giudizio complessivo di insussistenza della giusta causa di licenziamento, correttamente valutata tenendo conto del complesso degli elementi evincibili dall’istruttoria.

Che con il quinto motivo la Banca denuncia ancora l’omesso esame di un fatto decisivo, e cioè l’effettiva sussistenza della malattia denunciata e la sua idoneità a legittimare l’astensione dal lavoro (e le connesse lamentate negligenze sul lavoro in tale periodo), ma trattasi sempre di fatti esaminati dalla Corte di merito, anche attraverso la disposta c.t.u., di cui la ricorrente chiede inammissibilmente una diversa valutazione.

Che con sesto motivo la Banca denuncia la violazione dell’art. 1227 c.c. in relazione alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970; degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. Lamenta che la sentenza impugnata, nel detrarre dal risarcimento l’aliunde perceptum, non aveva considerato le varie circostanze che avrebbero consentito al F. di reperire più velocemente una nuova occupazione confacente.

Che il motivo è infondato, avendo la Corte bolognese detratto l’aliunde perceptum (la cui prova grava sul datore di lavoro) in base alla documentazione allo scopo prodotta e che, peraltro, non risulta contestata dalla Banca, la quale fa riferimento a principi (quali il triennio quale arco temporale idoneo al reperimento di altra occupazione), più volte smentiti da questa Corte (ex plurimis, Cass. n.21206/09).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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