Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3116 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3116 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 23683-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3002

PROVINCIA SICULA CCRR MINISTRI INFERMI;
– intimati

avverso

la

sentenza

n.

115/2008

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di MESSINA, depositata il
25/09/2008;

Data pubblicazione: 12/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/10/2013 dal Consigliere Dott.

CAMILLA

DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato

CAMASSA

che si

riporta al ricorso;

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SENTENZA
Ragioni della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della società Provincia
Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi (d’ora in poi, per brevità, Provincia, che non ha
resistito) e avverso la sentenza n. 115/2/08 con la quale la C.T.R. Sicilia sezione n. 2 -in

quali si contestava l’omessa dichiarazione dei redditi relativa all’imposta sul patrimonio netto-,
accogliendo l’appello della Provincia, dichiarava non dovuta dalla suddetta l’imposta sul patrimonio
netto sulla base del d.l. 394/1992 (conv. in 1. 461/1992), non intendendo discostarsi da propria
precedente sentenza tra le stesse parti relativa all’anno di imposta 1993, nella quale si era affermato
che l’attività in concreto esercitata dalla Provincia era da ritenersi in rapporto di strumentalità
diretta ed immediata rispetto al fine di religione e di culto, ed essendo stato documentato che
l’attività della Provincia era “attinente all’assistenza ed alla sanità oltre che al culto religioso”.

2. Con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 1 comma 4 bis d.l. 394/1992 conv. in 1.
461/1992 (recte, art. 2 comma 4 bis), l’Agenzia ricorrente rileva innanzitutto che la natura di ente
non commerciale (che non svolge in forma prevalente o esclusiva attività commerciale) non è data
dall’oggetto statutario bensì dall’attività in concreto svolta, posto che la mera gestione di ospedali,
case di cura ed istituti, ancorchè destinati a disabili, malati ed anziani, non serve di per sé a provare
la natura non commerciale dell’ente, essendo necessario verificare se l’ente ricava da tale attività un
utile ovvero se detta attività, benché d’impresa, venga svolta in modo non prevalente. Rileva altresì
la ricorrente che tale accertamento sarebbe nella specie mancato, non potendo peraltro in proposito
farsi riferimento ad accertamenti svolti per differenti periodi di imposta. Rileva infine la ricorrente
che nella specie l’ente andrebbe assoggettato ad imposta essendo titolare di reddito di impresa e non
avendo provato che né che la gestione delle attività assistenziali avviene nelle forme di attività di
impresa in modo strumentale ai fini statutari “di religione e di culto” né che dall’attività
assistenziale esercitata non ritragga un rilevante reddito di impresa.

controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento relativi agli anni 1995 e 1996 coi

4

Il ricorso è fondato. Dalla sentenza impugnata emerge un riferimento ad una precedente decisione,
ma, prescindendo dal fatto che essa riguarda un diverso periodo di imposta (rispetto al quale

potrebbero essere cambiati tutti o alcuni elementi di fatto), non risulta neppure se la decisione
richiamata sia passata in giudicato. Peraltro, non è dato neppure comprendere se il rinvio ad altra
sentenza è stato effettuato per invocare un giudicato esterno (del quale, ripetesi, non c’è prova)
ovvero soltanto “per relationem”, ossia per integrare la motivazione della sentenza in relazione

altra decisione tra le medesime parti, ma in tal caso mancherebbe comunque una adeguata
motivazione in ordine all’accertamento del perdurare, nel diverso periodo di imposta, della
situazione di fatto accertata nella sentenza richiamata.

Tanto premesso, occorre rilevare che i giudici d’appello, con riguardo al periodo di imposta in
contestazione, non hanno accertato se l’attività in concreto esercitata dalla Provincia fosse in
rapporto di strumentalità diretta ed immediata rispetto al fine di religione e di culto, essendosi
limitati ad affermare che era stato documentato che l’attività della Provincia era “attinente
all’assistenza ed alla sanità oltre che al culto religioso”, senza spendere una parola sulla sussistenza
o meno della natura non commerciale dell’ente, costituente, a norma dell’art. 2 comma 4 bis d.l. n.
394 del 1992, presupposto per il mancato assoggettamento all’imposta sul patrimonio netto, e non
direttamente ricavabile esclusivamente sulla base dell’oggetto dell’attività dell’ente medesimo.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio a
diversa sezione della C.T.R. Sicilia.

PQM

La Corte

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della
C.T.R. Sicilia.

all’accertamento dei presupposti per l’esenzione dall’imposta sul patrimonio netto col rinvio ad

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Roma 30.10.2013

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