Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3116 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 10/02/2020), n.3116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 16907/2019

R.G., sollevato dal Tribunale di Lucca con ordinanza in data 29

maggio 2019, nel procedimento vertente tra:

F.F., da una parte,

e contro

G.M., dall’altra, ed iscritto al n. 6112/2018 R.G. di

quell’Ufficio.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio

2020 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott.ssa ZENO Immacolata, che ha

chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Pisa.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.F., già convivente more uxorio con G.M., dalla quale aveva avuto tre figli, convenne la donna dinanzi ai Tribunale di Pisa, per sentir disporre, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., l’affidamento condiviso dei minori, con la collocazione degli stessi presso la madre, la regolamentazione delle visite e la determinazione del contributo dovuto per il loro mantenimento.

Si costituì la convenuta, ed eccepì l’incompetenza per territorio del Giudice adito, assumendo che i minori avevano la residenza anagrafica in Alto-pascio (LU), nel circondario del Tribunale di Lucca.

1.1. Avendo il F. aderito all’indicazione del giudice competente, il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 26 settembre 2018, dichiarò la propria incompetenza.

2. A seguito della riassunzione del giudizio, il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 29 maggio 2019, ha sollevato conflitto negativo di competenza.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che la G., pur avendo eccepito l’incompetenza, aveva riferito che, a seguito della cessazione della convivenza, verificatasi all’inizio dell’anno 2018, ella era rimasta a vivere a Cascine di Buti (PI) fino al mese di maggio o giugno 2018, per trasferirsi in seguito ad Altopascio, dove si era trattenuta per tre o quattro mesi, prima di stabilirsi definitivamente a Cascine di Buti. Premesso che la stessa convenuta aveva precisato che nel corso del soggiorno ad Altopascio si spostava per far fronte alle esigenze dei figli, i quali avevano continuato a frequentare la scuola a Bientina (PI), ha ritenuto che al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio i minori avessero il centro dei loro interessi e relazioni a Cascine di Buti, e quindi nel circondario del Tribunale di Pisa, al quale spettava dunque la competenza. Ha aggiunto che, trattandosi di competenza per territorio inderogabile, non potevano assumere alcun rilievo nè l’adesione del F. all’indicazione del giudice competente nè la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato.

3. Le parti non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In tema di affidamento dei figli minori, questa Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui la competenza spetta al giudice del luogo dove si trova la dimora abituale del minore nel momento in cui è stato proposto il ricorso, senza che assumano alcun rilievo, a tal fine, la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, dal momento che nell’individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, ma è necessaria una prognosi sulla probabilità che la “nuova” dimora diventi l’effettivo e stabile centro d’interessi del minore, ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. VI, 17/11/2017, n. 27358; 15/11/2017, n. 27153; 20/10/2015, n. 21285).

L’applicazione di tale principio, puntualmente richiamato dal Tribunale di Lucca, conduce nella specie ad escludere necessariamente la competenza di quest’ultimo, in considerazione della residenza abituale dei minori alla data di proposizione della domanda, la cui collocazione nel circondario del Tribunale di Pisa consente di ritenere irrilevante il successivo trasferimento della loro dimora, avvenuto peraltro in via meramente provvisoria.

La stessa convenuta, pur avendo sollevato l’eccezione d’incompetenza del Giudice adito, ha infatti riferito di essersi trasferita con i minori ad Alto-pascio non prima del mese di giugno 2018, e quindi successivamente all’instaurazione del giudizio, avvenuta con ricorso depositato il 9 maggio 2018, in tal modo riconoscendo di aver continuato a risiedere fino a quest’ultima data in Cascine di Buti, dove il nucleo familiare dimorava prima della cessazione della convivenza con il ricorrente. Il carattere temporaneo della nuova sistemazione trova a sua volta conferma nelle parole della G., la quale ha precisato di essersi trattenuta in quel luogo per non più di tre o quattro mesi e comunque di non esservi mai rimasta stabilmente, in tal modo avvalorando l’affermazione del F., secondo cui anche in tale periodo egli aveva continuato a vedere i figli prelevandoli in Cascine di Buti. La circostanza che il centro degl’interessi e delle relazioni dei minori non si sia in realtà mai spostato da quest’ultimo luogo trova d’altronde riscontro nell’ulteriore dichiarazione della ricorrente, secondo cui, nel pur breve periodo trascorso ad Altopascio, ella era costretta ad allontanarsene per far fronte alle esigenze dei figli, i quali avevano continuato a frequentare la scuola in Bientina, Comune limitrofo a quello di Cascine di Buti e relativamente più distante da quello di Altopascio. Tale precisazione, facendo apparire verosimile che, nonostante il provvisorio trasferimento della loro dimora in quest’ultimo Comune, i minori abbiano continuato a svolgere le loro attività quotidiane ed a coltivare le loro amicizie e frequentazioni in quello di origine, al quale hanno fatto ben presto ritorno, induce a ritenere che essi abbiano mantenuto la loro abituale residenza in Cascine di Buti, la cui collocazione nel circondario del Tribunale di Pisa consente di concludere per la competenza di quest’ultimo ufficio.

Il carattere inderogabile della predetta competenza comporta inoltre l’irrilevanza dell’adesione prestata dal ricorrente all’indicazione del Giudice competente e della tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi allo stesso, non trovando applicazione nella specie l’art. 38 c.p.c., comma 2, il quale si riferisce esclusivamente alle ipotesi di competenza derogabile.

In conclusione, va quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Pisa, al quale va rinviata la causa, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla proposizione d’ufficio del regolamento di competenza.

PQM

dichiara la competenza del Tribunale di Pisa, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell’ordinanza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 10 febbraio 2020

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