Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3116 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3116 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 21234-2013 proposto da:
VINTI AUTO SRL 00174760827, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO
CIPOLLA;
– ricorrente contro

FORD ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEL CORSO 4, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
MANFREDONIA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2990/2013 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 22/05/2013;

Data pubblicazione: 08/02/2018

Fatti di causa e ragioni della decisione

1)

La controversia concerne l’indennità per recesso anticipato dal contratto di

agenzia in corso dal 1996 tra Auto Si srl (ora Vinti auto srl) e la Ford Italia spa,

La domanda della società concessionaria, che si reputa creditrice della somma
di euro 296.174,08, è stata respinta dal Tribunale e dalla Corte d’appello di
Roma, che hanno ritenuto che vi fosse stata risoluzione consensuale a seguito
di scambio di lettere tra le parti.
La sentenza di secondo grado, resa il 22 maggio 2013, è stata impugnata con
ricorso per cassazione da Vinti Auto sulla base di tre motivi.
Ford Italia ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
2)

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa

applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132 e 345 c.p.c., delle norme in materia
di interpretazione del contratto, degli art. 1371, 1372, 1373 e 1375 c.c.,
nonché vizi di motivazione relativi particolarmente all’esame dei seguenti
documenti: lettera Vinti/Ford del 22 febbraio 1999 e art. 21 del contratto di
concessione del 30 settembre 1996.
Il secondo motivo oltre a denunciare violazione delle stesse norme, indica
come elementi cui agganciare i vizi motivazionali le missive inviate da Ford
Auto.
Le censure muovono dall’analisi della vicenda negoziale.
Essa è stata caratterizzata (cfr ricorso pag. 8 e controricorso pag. 2) da una
prima comunicazione Ford il 13 novembre 1997 di manifestazione della volontà

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esercitato da quest’ultima nel febbraio/marzo 1999.

di recedere dal contratto alla scadenza, ai sensi del comma uno dell’art. 21
del contratto (comma che non contemplava l’indennità); da una nota del 22
febbraio 1999 con la quale Vinti aveva comunicato di essere disposta a
recedere dal contratto con decorrenza anticipata al 1 marzo 1999, ai sensi del

invece prevedeva l’indennità); dalla lettera Ford del 5 marzo 1999 con cui
veniva comunicata la disponibilità a risolvere consensualmente il rapporto.
2.1) La Corte di appello, nel confermare la sentenza del tribunale, secondo la
quale l’accordo era stato raggiunto sulla base di una risoluzione consensuale
che escludeva l’indennità, ha sottolineato che la Vinti non aveva fatto
“riferimento espresso ad un’indennità”, ma che aveva riconsegnato i veicoli
solo dopo la disponibilità offerta dalla Ford ad una risoluzione anticipata,
anch’essa “senza alcun riferimento ad una possibile indennità”.
Ha osservato che, anche stando alla sentenza di primo grado, non risultava
provata la circostanza che il ritiro di tutti i veicoli invenduti era avvenuto da
parte di Ford il 1 marzo ’99, cioè in epoca precedente l’ultima nota Ford.
2.2) I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro
stretta connessione, recano censure che non sono riducibili, come sostiene
parte controricorrente, a una inammissibile richiesta di rivisitazione dei fatti di
causa.
Mette conto per comodità muovere dal rilievo relativo all’ultima circostanza
riferita, quella relativa alla risoluzione del rapporto già in data 1 marzo 1999,
attuata mediante ritiro dei veicoli.

tu\

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secondo comma dell’art. 21 – (recesso con preavviso ridotto, comma che

Il ricorso rileva puntualmente che la stessa lettura della sentenza di primo
grado (pag. 4) sembra attestare una realtà diversa da quella creduta dai
giudici di appello. Il tribunale infatti muove dalla considerazione che la risposta
Ford alla nota 22 febbraio 1999 era stata nel senso di disponibilità a risolvere

aveva dedotto in causa (come ora sostiene il ricorso, che indica gli scritti
difensivi in cui Ford lo aveva fatto) che il rapporto si era effettivamente risolto
a quella data (1 marzo) “avendo la concessionaria consegnato tutti i veicoli
Ford in suo possesso”; che ciò era stato richiesto nella successiva lettera del 5
marzo della Ford.
Si ha qui dunque l’omessa considerazione di un fatto – il ritiro dei veicoli già
prima dell’invio della lettera 5 marzo – di notevole rilievo per contrastare sotto
il profilo logico l’idea che l’accordo fosse stato raggiunto sulla base della
proposta Ford recante data successiva alla sua attuazione e non sulla base
della proposta Vinti Auto del 22 febbraio.
Relativamente a quest’ultima, e al richiamo in essa contenuto alla clausola
contrattuale 21 comma 2, il ricorso denuncia fondatamente l’altro vizio basilare
da cui è affetta la sentenza impugnata.
Parte ricorrente lamenta la violazione del criterio ermeneutico – art. 1362 c.c. che pone la lettera contrattuale quale primo indispensabile passaggio per
l’interpretazione negoziale.
La Corte di appello ha infatti approvato l’approccio del tribunale, il quale
(pag.3) non si era «limitato a verificare il dato letterale delle missive» e ha
preso atto, senza esame adeguato degli atti, della circostanza che Vinti non

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anticipatamente il rapporto con effetto dal 1 marzo 1999; che Ford Italia

avrebbe «mai fatto riferimento espresso ad un’indennità, ma che aveva
riconsegnato i veicoli solo dopo «la disponibilità offerta dalla Ford ad una
risoluzione consensuale anticipata, anch’essa senza alcun riferimento ad una
possibile indennità dovuta e nemmeno alla norma citata».

avvenuta il 1 marzo, alla lettera Ford del 5 marzo.
La sua valorizzazione diviene però solo corollario dell’errore – più grave commesso dai giudici di merito nel non attenersi alle espressioni contenute
nella missiva 22 febbraio. Quest’ultima infatti proponeva di dar corso al
recesso dal contratto ai sensi dell’art. 21 contr. Conc. Comma II, articolo che
prevedeva la possibilità della sola Ford di recedere dal contratto alla condizione
di «pagare al concessionario una indennità pari a tanti dodicesimi del reddito
medio imponibile derivante…» (ricorso pag. 2 e sentenza del tribunale,
richiamata dalla Corte di appello, pag.3).
A questa missiva aveva fatto riscontro esplicito quella del 5 marzo, riferita
espressamente alla «Vostra del 22 febbraio 1999», ma ritenuta nuova
proposta.
Ora, la Corte di appello ha trascurato il testo letterale della missiva 22 febbraio
nella parte in cui richiamava quella clausola del contratto che prevedeva
l’indennità. La Corte scrive infatti che la Vinti non aveva «mai fatto
riferimento espresso ad un’indennità», circostanza che corrisponde al vero se
si cercano proprio le parole “un’indennità”, ma che è del tutto smentita dal
senso letterale delle parole nella parte in cui richiamavano l’inequivoco testo

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Si è già detto dell’evidente errore nel posporre la riconsegna dei veicoli,

del comma II dell’art. 21, il quale prevedeva, come si è detto, la
corresponsione dell’indennità al concessionario.
E’ quindi chiaro che la Corte di appello non è andata alla ricerca del senso
proprio della missiva, ma ha adottato un metodo di lettura (la ricerca materiale

quale impone di leggere i testi tenendo conto dei rimandi inequivoci che essi
fanno ad altri testi comuni alle parti. Se si opera altrimenti, non si rispetta il
dovere di indagare “il senso delle parole” (art. 1362 c.c.).
Ulteriore riprova dell’errore di impostazione (prima ancora che di una
manifesta omissione di esame) si può cogliere nell’ulteriore periodo, in cui la
Corte di appello ammette la stranezza del mancato riferimento all’indennità
(manchevolezza che non sussisteva) e di lì procede omettendo di considerare
la circostanza che la missiva 5 marzo era inviata espressamente in risposta
alla nota del 22/2/1999, come si legge nel testo riportato in ricorso e si evince
anche dalla sentenza del tribunale a pag. 4.
Va poi aggiunto che il ricorso lamenta anche l’omissione della lettura del testo
della missiva 22 febbraio nella parte in cui esponeva che la disponibilità ad
accettare un recesso ex comma II (quello con indennità) era frutto di un
accordo raggiunto con un rappresentante Ford, il cui cognome era indicato
nella missiva stessa.
Anche per questo aspetto, non smentito, si configura la errata predominanza
attribuita a una ricostruzione congetturale (e nelle parole del tribunale anche
incerta circa la forma di risoluzione adottata, cfr pag.4) del meccanismo

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del vocabolo “indennità”) che è contrario a quello posto dall’art. 1362 c.c., il

negoziale attuato, rispetto al necessario passaggio preliminare di indagare il
senso delle parole.
Di qui lo sviluppo intimamente contraddittorio della motivazione, censurato
anche nella ultima parte del primo motivo e nel secondo motivo e già in gran

versione in vigore dal settembre 2012.
3) A proposito del secondo motivo, che insiste sulla portata di recesso ex art.
21 comma secondo della lettera 5 marzo, lettura connessa al richiamo della
missiva 21 febbraio, resta da dire che esso coglie nel segno laddove denuncia
che la corte di appello non abbia interpretato l’incontro negoziale alla luce del
canone di buona fede. Si è detto in proposito che la Corte di appello ha lasciato
cadere come “strano” il mancato richiamo esplicito dell’obbligo di versare
l’indennità contrattualmente prevista a petto dell’abbreviazione della durata
della concessione, senza curarsi di indagare se vi fosse in quell’agire una
riserva mentale o comunque un comportamento contrario a buona fede da
parte del contraente, cercando di stabilire se vi fosse squilibrio di posizioni
anche nel senso additato in ricorso.
3.1) Il giudice di rinvio dovrà procedere a nuovo complessivo esame della
fattispecie, attribuendo adeguato rilievo al canone ermeneutico trascurato e
rivedendo le altre omissioni e contraddittorietà della motivazione individuate
nei paragrafi che precedono.
Resta assorbito il terzo motivo, relativo al regolamento delle spese.

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parte analizzato, tale da prestarsi alla censura di cui all’art. 360 n. 5 nella

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altra sezione
della Corte di appello di Roma anche per la liquidazione delle spese di questo
giudizio.
PQM

sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche sulla liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il
10 marzo 2017

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra

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