Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3116 del 08/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3116 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 4740-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore

legale

rappresentante

pro

tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope leg_s;
– ricorrente contro
2013
142

DI GIACCIO LUIGI,

EQUITALIA GERIT SPA;
– intimati

avverso la sentenza n. 804/40/2009 della Commissione
Tributaria Regionale di ROMA – Sezione Staccata di

Data pubblicazione: 08/02/2013

LATINA del 25.11.09, depositata il 28/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caraeciolo,

Osserva
La CTR di Roma ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.256/03/2006 della CTP di Latina che aveva accolto il ricorso di (laccio
Luigi proposto anche nei confronti di Equitalia Gerit spa- ed ha così annullato la
cartella di pagamento relativa ad IVA e sanzione amministrativa anno 1990 già
oggetto di avviso di rettifica divenuto definitivo in seguito alla detìnitività della
sentenza della (‘TP di latina di data 4.3.2002 che ne aveva esaminato
l ‘ i mpugnazione.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che “nella cartella impugnata si
fa riferimento quale motivazione della pretesa fiscale unicamente all’avviso di
rettifica notificato in data 21.12.1991 e non ad altro, nel caso in esame alla citata
sentenza n.108/04/2002. Conseguentemente, stante l’autonomia di ogni atto ,
amministrativo, poiché solo di tale motivazione che bisogna tener conto, nella
rattispecie, anche ai fini della tempestività o meno della iscrizione a ruolo” e dovendo
considerarsi inammissibile l’integrazione postuma della motivazione, doveva
ritenersi la carenza di motivazione della cartella medesima.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente ed Equitalia Gerit non si sono costituiti.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
La censura appare fondata e se ne propone l’accoglimento.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli art.25 e
17 del DPR n.602/1973; dell’art.3 della legge n.241/1990 e dell’art.7 della legge

letti gli atti depositati

n.212/2000) la parte ricorrente si duole della violazione delle norme or ora
richiamate, in riferimento al necessario contenuto motivazionale del provvedimento
di esecuzione della pretesa tributaria, il difetto del quale determina la nullità della
tipologia di atto qui in considerazione.
A tal proposito, è indirizzo costante di questa Corte (Ca.ss. Sez. 5, Sentenza n. 26330

motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente
ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per
ogni provvedimento amministrativo, dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, e recepiti,
per la materia tributaria, dall’ad. 7 della legge n. 212 del 2000. (Affermazione relativa
ad una cartella esattoriale, emessa ai sensi dell’ad. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973,
nella quale l’Ufficio non si era limitato ad una mera correzione di errori materiali o di
calcolo, ma aveva operato il conteggio delle somme da versare, non riconoscendo un
credito di imposta)”. Al contrario (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27140 del 16/12/2011 ):”
La cartella con cui l’Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate
dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando
a tale fine applicabile né l’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (il quale prevede
siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), né \,
l’ad. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (che prescrive il contenuto minimo della
cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione
di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente. Spetta,
eventualmente, a quest’ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della
prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti,
in adempimento dell’obbligo in questione. (Fattispecie relativa a cartella recante la
dizione “somme dovute a seguito di controllo della dichiarazione dei redditi”). Ed
ancora (Cass. Sez. 1,, Sentenza n. 6672 del 03/05/2012):”Ai lini del contenuto
minimo della cartella di pagamento, gli arti. I e 6 del d.m. n. 321 del 1999 richiedono
l’indicazione “sintetica” degli elementi di iscrizione a ruolo, non occorrendo quindi,
per la regolarità del documento esattoriale, una indicazione “analitica” di quegli

.

del 16/12/2009) che:”La cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un

elementi. (Nella specie, il giudice di merito aveva annullato la cartella di recupero di
sgravi contributivi per contratti di 1brmazione e lavoro, ritenuti dalla Commissione
europea, con decisione dell’Il maggio 1999, aiuti di Stato incompatibili col mercato
comune; in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza,
impugnata dall’INPS, considerando sufficienti le enunciazioni “recupero sgravi

degli anni di riferimento)”.
Non resta che concludere che, ai fini di causa, è del tutto ininfluente la omessa
indicazione nella cartella esattoriale del dato relativo al momento della intervenuta
definitività del provvedimento impositivo che ne costituisce atto presupposto (ovvero
delle pronunce giudiziali che abbiano confermato la legittimità del provvedimento
medesimo), dato che, peraltro, è per certo già noto al destinatario della cartella di
pagamento che nel processo di impugnazione del provvedimento è stato parte, sicchè
quest’ultimo non può in nessun caso dolersene sotto il profilo della lesione del diritto
di difesa.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, con facoltà della Corte di provvedere anche nel merito della
questione controversa, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Roma, 30 giugno 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la

5

C.F.L.” e “ti E. 11/5/1999”, cui la cartella esattoriale accompagnava l’indicazione

parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in E1300,00
oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma il IO gennaio 2013.

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