Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31158 del 29/12/2017
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31158 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 6031-2015 proposto da:
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro
2017
2488
ROMANO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
PRISCILLA 60, presso lo studio dell’avvocato LUCILLA
LAURONI, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO
TRIPODI;
2 i/*- controricorrente incidentale –
C.k
Data pubblicazione: 29/12/2017
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 08/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/10/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per la
sospensione ordinando la trasmissione degli atti alla
Corte Costituzionale.
,
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
FATTO E DIRITTO
Il Ministero dell’Economia e delle finanze propone ricorso per cassazione
avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro che lo ha
condannato a pagare euro 3500 a Romano Maria in relazione ad un
processo durato 17 anni ma valutando il comportamento della parte che
fissazione di udienza.
Il ricorso denunzia violazione dell’art. 54 II d.l. 112/2008 perché la
domanda di equa riparazione non è proponibile senza istanza di prelievo.
Resiste la Romano contestando il ricorso e proponendo ricorso incidentale
sulla misura dell’indennizzo.
Ciò premesso, si osserva:
Questa Corte si è già pronunziata sulla durata ragionevole del
processo nelle varie situazioni esaminate (Cass. n. 17686 del 2012; Cass.
n. 5924 del 2012 e altre conformi), occupandosi anche del risarcimento
dei danni (Cass. 29.7.2013 n. 18239) e precisando che la proposizione
collettiva del ricorso, se di per sé non integra una presunzione di
affievolimento del danno, nell’ambito di una valutazione complessiva può
costituire ragione di scostamento dai parametri di liquidazione indicati
dalla giurisprudenza di legittimità e dalla CEDU purchè la determinazione
dell’indennizzo resti con questi compatibile (Cass. 23.7.2013 n. 17883
che in materia pensionistica ha confermato la decisione di riconoscere un
indennizzo di euro 500 l’anno), che non è indennizzabile la violazione che
non raggiunga una soglia minima di gravità ( Cass. 12.6.2013 n.14777).
solo in data 25.6.2010, ricevuto l’avviso di perenzione, aveva chiesto la
E’ stata anche affermata la possibilità di discostarsi dai criteri
orientativamente indicati dalla CEDU e recepiti da questa Corte ( Cass.
13.1.2008 n. 14, Cass. 1.3.2007 n. 4845 ex plurimis) in relazione al
carattere della pretesa azionata nel processo presupposto ( Cass. n.
12937/2012)
istanza di fissazione di udienza e di prelievo; a pagina tre della sentenza,
invero, si parla di ritardata presentazione dell’istanza di prelievo che non
comporta l’inammissibilità o improponibilità della domanda così come
richiesto nella memoria di parte resistente che, in questa sede, si limita
ad invocare la legge 89/2001 ed il d.l. 112/2008 rispetto ad una sentenza
che ne ha escluso l’applicabilità richiamando giurisprudenza sul punto (
Cass. nn. 18808/2011 e 24901/2008).
Il ricorso incidentale va rigettato perché la misura dell’indennizzo risulta
sufficientemente motivata ed i relativi criteri sono meramente indicativi.
La sentenza ha fatto riferimento al mancato impulso del ricorrente alla
definizione del giudizio ed alla modesta posta ( riconoscimento di
compenso per lavoro straordinario neppure quantificato e sentenza di
inammissibilità)
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2017.
Il Consigliere estens9re
Il Presidente
Nel caso di specie il ricorso principale va rigettato accertata l’esistenza di
s
ano Giudiziario
ria NERI
DEPOSITATO IN cANCEWERIA
29 DIC.2017
Roma,