Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31157 del 29/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 31157 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 13716-2015 proposto da:
SABATINI ILDE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato
MARCELLO GRECO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –

avverso il decreto n. 221/2015 della CORTE D’APPELLO di

Data pubblicazione: 29/12/2017

PERUGIA, depositata il 04/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/10/2017 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per il

udito l’Avvocato GRIO Maurizio, con delega depositata
in udienza dell’Avvocato GRECO Marcello, difensore
della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento.

rigetto del ricorso;

IN FATTO
Con decreto del 4.2.2015 la Corte d’appello di Perugia
rigettava l’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01 che Ilde
Sabatini aveva proposto contro il decreto monocratico della

riparazione. A base del provvedimento, la conferma di quanto
osservato nel decreto opposto, ossia che il processo
amministrativo di riferimento, instaurato nel 1999 e definito
con decreto di perenzione del 19.4.2013, dimostrava come la
ricorrente, che all’istanza di prelievo non aveva fatto seguire
altra iniziativa processuale, accettando l’esito estintivo del
giudizio, avesse visto soddisfatto il proprio interesse al di fuori
di quel giudizio, la cui durata non le aveva procurato patimenti
morali di sorta.
Per la cassazione di tale provvedimento Ilde Sabatini
propone ricorso, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. –

Il primo motivo d’impugnazione lamenta l’omesso

esame di un fatto decisivo e discusso, ai sensi dell’art. 360, n.
5 c.p.c. Atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
una volta accertata e determinata la violazione della durata
ragionevole del processo il giudice deve ritenere esistente il
danno, sempre che questo non risulti escluso nel concreto da
particolari circostanze di fatto, la sola mancata reiterazione
dell’istanza di prelievo non è di per sé significativa, non fosse
altro che per la sua evidente inanità.

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stessa Corte che aveva respinto la sua domanda di equa

2. – Anche il secondo mezzo denuncia un vizio d’omesso
esame ex art. 360, n. 5 c.p.c., ma con riferimento alla
mancata considerazione degli elementi dedotti dalla ricorrente,
sicché “il contesto processuale avrebbe condotto ad un esito
diverso da quello assunto nel provvedimento impugnato”.
3. – Il primo motivo (riqualificato ai sensi del n. 3 dell’art.

fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare, in materia,
che la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del
giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il
danno per disinteresse delle parte a coltivare il processo, in
quanto, altrimenti, verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza
sopravvenuta – la dichiarazione di estinzione del giudizio successiva rispetto al superamento del limite di durata
ragionevole del processo. Tale principio trova applicazione
anche nell’ipotesi in cui l’istanza di prelievo sia stata
presentata una sola volta e in epoca risalente rispetto alla
conclusione del giudizio, atteso che nessuna norma e nessun
principio processuale impongono la reiterazione dell’istanza di
prelievo ad intervalli più o meno regolari (Cass. n. 14386/15;
conformi, nn. 18333/16 e 15/14).
Il decreto impugnato ha seguito, invece, una soluzione
opposta, lì dove ha operato la non logica presunzione per cui
l’assenza di iniziative processuali ulteriori rispetto all’istanza di
prelievo, dimostrerebbe il soddisfacimento extraprocessuale
della pretesa. Presunzione, questa, non solo non
legittimamente ritraibile dall’esito del giudizio presupposto
(ove si consideri che l’interesse può venir meno senza tuttavia
essere stato esaudito), ma altresì basata su di una valutazione
atemporale, che riconduce ad un’unità di tempo quanto invece

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360 c.p.c. quale violazione dell’art. 2 legge n. 89/01) è

è intercorso dalla presentazione dell’istanza di prelievo al
decreto di perenzione.
4. – L’accoglimento del suddetto motivo, imponendo un
rinnovato esame del merito, assorbe l’esame della seconda
censura, inerente al medesimo tema.
5. – Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad

riesaminare il merito si atterrà al principio di diritto sopra
richiamato, provvedendo, altresì, sulle spese di cassazione.
P. Q.

m.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e
cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della
Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il
13.10.2017.
Il Presidente
dr. Stefano Petitti
Il Consigliere
dr.

Ltt

anna

Il Funzi ano Giudiziario

V % j a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 29 DfC.

2017

altra sezione della Corte d’appello di Perugia, che nel

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