Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31155 del 29/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 31155 Anno 2017
Presidente: MATERA LINA
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 8054-2014 proposto da:

GIANCOTTI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato
MARCO GALDIERI, rappresentata e difesa dall’avvocato
LAURA LUNA CIACCI;
– ricorrente contro

MOLLICA GIOVANNI & c. S.p.A. in liquidazione, in
persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TEODORO MONTICELLI

12,

presso

lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCAFATI,
rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO DI BELLA;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1781/2013 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 29/12/2017

a

di CATANZARO, depositata il 17/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE

SABATO.

11.10.2017 n. 19 n.r.g. 8054-14 ORD

Rilevato che:

cotti, farmacista, ha proposto opposizione innanzi al tribunale di Catanzaro avverso decreto ingiuntivo di pagamento di lire 65.389.232
oltre accessori emesso su istanza della Mollica Giovanni & C. s.p.a.
per forniture di medicinali, deducendo il pagamento a mezzo assegni
e l’irreperibilità della debitrice, non essendo quindi dovuti gli interessi.
Con sentenza depositata il 6 dicembre 2006 il tribunale ha respinto
l’opposizione con carico delle spese.
2. Adìta da Francesca Giancotti, la corte d’appello di Catanzaro con
sentenza depositata il 17.12.2013 ha rigettato l’impugnazione con
condanna dell’appellante alle spese.
2.1. A sostegno della decisione la corte d’appello:
– considerando dimostrata la fornitura dei medicinali, in base a una
serie di elementi (mancata contestazione di essa prima
dell’opposizione e con l’opposizione, deduzione di un pagamento estintivo dell’obbligazione), ha ritenuto che la questione «essenziale»
fosse quella della «dimostrazione dell’imputazione dei pagamenti effettuati dalla Giancotti nel corso del tempo»;
– condividendo la decisione del primo giudice, ha fatto applicazione
dei principi degli artt. 1193 e 1195 cod. civ. per cui solo in mancanza
di imputazione del debitore o del creditore subentrano i criteri legali,
nel caso di specie avendola effettuata per due assegni la debitrice con
p. 1/3

1. Con atto di citazione notificato il 27 ottobre 1999 Francesca Gian-

comunicazioni del 20 aprile 2003 e 23 luglio 2003, riferite però a precedente cessione di credito e non all’obbligazione in discussione; per
altro assegno, era mancata imputazione della debitrice; conseguentemente rettamente il tribunale aveva ritenuto indimostrato il paga-

d’appello;
– ha ritenuto infondate le deduzioni in ordine alla responsabilità della
creditrice per incertezza del destinatario del pagamento e alla non
debenza degli interessi, con rigetto degli altri motivi di appello, e
nuove e quindi inammissibili le deduzioni in tema di violazione della
buona fede.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Francesca
Giancotti su tre motivi. Ha resistito con controricorso la Mollica Giovanni & C. s.p.a. in liquidazione. Ha depositato conclusioni scritte il
pubblico ministero.
4. E’ stata depositata, in data 23 luglio 2017, rinuncia al ricorso, corredata da adesione della controricorrente.

Considerato che:

1. La rinuncia ha i requisiti dell’art. 390 cod. proc. civ. onde va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.
2. Alla relativa declaratoria si deve far luogo senza provvedimenti in
ordine alle spese di lite stante l’adesione della controricorrente alla rinuncia.

2

mento riferito alla fornitura, con rigetto dei primi due motivi

P.Q.M.

la corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e dichiara non doversi

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda
civile, in data 11 ottobre 2017.
Il presidente

(L. Matera)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

29 DICI 2017

provvedere sulle spese.

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