Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31153 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 28/11/2019), n.31153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17751/2017 proposto da:

SME S.P.A. e FINRES S.P.A., in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’Avvocato ETTORE PAPARAZZO, che

le rappresenta e difende unitamente agli Avvocati LUCA AMENDOLA,

ANNA PIOVESANA giusta delega in atti.

– ricorrenti –

contro

A.M., B.D., C.D.,

CO.MA., F.L., FE.AL., M.M.,

MO.IL., P.M., PI.LI., PO.CH., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo

studio degli Avvocati BRUNO COSSU e SAVINA BOMBOI, che li

rappresentano e difendono unitamente all’Avvocato CARLO GALEOTAFIORE

in virtù di delega in atti.

– controricorrenti –

e contro

D.M., BE.TH., AS.AN., AM.EL..

– intimati –

avverso la sentenza n. 484/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/01/2017 R.G.N. 681/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza n. 484/2016 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Treviso n. 123 del 2013 con la quale era stato accertato e dichiarato che la SME spa e la FINRES spa, nella quale era stata fusa per incorporazione la MAGAZZINI CEM srl in liquidazione, possedevano le caratteristiche dimensionali e organizzative per essere qualificate “grande magazzino” ai fini dell’applicazione dell’art. 33 del CCNL del Settore terziario nonchè era stato accertato il diritto dei lavoratori, originari ricorrenti, all’applicazione dell’orario di 38 ore settimanali con decorrenza dall’1.1.1996 e fino al 1 gennaio 2004 nello stabilimento di (OMISSIS) alle dipendenze della ditta MAGAZZINI CEM SRL e per il successivo periodo alle dipendenze della SME SUSEGANA srl, con condanna delle società a corrispondere le differenze retributive conseguenti all’applicazione dell’orario di 38 ore settimanali in luogo di quelle lavorate di 40 ore, con riferimento a tutti gli istituti retributivi e con decorrenza dai cinque anni precedenti il primo atto di messa in mora per ciascun ricorrente, oltre accessori.

2. Per quello che interessa i giudici di seconde cure evidenziavano che: a) la ratio dell’art. 33 del CCNL Settore terziario era quella di regolare l’orario di lavoro dei commessi che si trovano ad operare in condizioni diverse e più impegnative e/o stressanti di quelle del negozio di piccole dimensioni; b) per la definizione di “grandi magazzini”, sia che si dovesse prendere in considerazione la nozione adottata dal Ministero dello Sviluppo Economico sia che si dovesse avere come riferimento quella elaborata dall’ISTAT, ciò che assumeva rilevanza ai fini della individuazione era una serie di elementi che erano ravvisabili nello stabilimento ove veniva espletata l’attività lavorativa; c) conseguentemente era applicabile l’art. 33 del CCNL citato in tema di regolamentazione dell’orario lavorativo.

3. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione la SME spa e la FINRES spa, affidato a tre motivi, illustrati con memoria, cui hanno resistito con controricorso A.M., F.L., M.M., Po.Ch., Fe.Al., Pi.Li., Mo.Il., C.D., Co.Ma., B.D. e P.M..

4. D.M., Be.Th., As.An. e Am.El. non hanno svolto attività difensiva.

5. Il PG non ha formulato richieste scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo le ricorrenti denunziano “la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e, per l’effetto, del CCNL terziario” per avere la Corte di merito affermato la sussistenza del requisito di “grande magazzino” in capo all’esercizio gestito dalla SME spa sulla base di definizioni rintracciate aliunde, ovvero da atti emessi da organi della PA (Ministero dello Sviluppo Economico ed ISTAT) del tutto estranei al rapporto di lavoro, nonchè privi di efficacia vincolante per le parti del contratto. In particolare, quindi, si sostiene che i giudici di seconde cure avevano: a) illegittimamente considerato le definizioni di tali organi come dirimenti; b) illegittimamente ritenuto che le previsioni del CCNL circa le 38 ore settimanali, da applicarsi ai grandi magazzini, fosse tesa a tutelare prestazioni lavorative maggiormente gravose, pur in mancanza di norme contrattuali sul punto; omesso di interpretare il CCNL secondo i basilari principi di ermeneutica, per limitarsi ad estrapolare la locuzione “esercizi similari” contenuta nelle declaratorie contrattuali per i dipendenti di 4 e 5 livello adibiti in un sistema di vendita “ad integrale libero servizio”, al solo scopo di sostenere che il punto vendita di (OMISSIS) potesse considerarsi un esercizio similare al grande magazzino; c) considerato dirimente la presenza in detto esercizio degli addetti alle casse anzichè conferire valore esclusivo alla presenza di numerosi venditori, dislocati in ogni reparto, con i quali non era possibile realizzare un sistema di vendita massimamente snello e produttivo in funzione di una maggiore efficienza dei flussi di clientela.

3. Con il secondo motivo si censura “la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ovvero per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”, per avere la Corte territoriale omesso postulando una definizione di grande magazzino assolutamente non pertinente e del tutto disancorata dalle prescrizioni contrattuali di riferimento – di valutare correttamente l’istruttoria esperita nel primo grado di giudizio.

4. Con il terzo motivo le società lamentano “la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”, per non avere la Corte di merito rilevato che, a fronte della documentazione da esse prodotte, i lavoratori non avevano dimostrato che la presenza nell’organigramma aziendale di ben 59 venditori era una circostanza non veritiera o, comunque, del tutto ininfluente rispetto ad un modello organizzativo a libero servizio.

5. Il primo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

6. Sono inammissibili le doglianze con cui si lamenta che la Corte territoriale abbia fatto riferimento, per individuare la nozione di “grande magazzino”, alle definizioni desunte da organi della P:A: (ISTAT e Ministero dello Sviluppo Economico) perchè esse non si confrontano con la effettiva ratio decidendi della gravata sentenza ove si è affermato che ciò che assumeva rilevanza, ai fini della fattispecie, era la sussistenza di una serie di elementi tali da consentire la caratterizzazione della presenza di un “grande magazzino” e, conseguentemente, della applicazione dell’art. 33 del CCNL che regola l’orario di lavoro dei commessi ivi impiegati, e non le definizioni dell’ISTAT e del MISE assolutamente non considerate come dirimenti.

7. Sono, altresì, inammissibili tutte le censure, contenute nel motivo, essenzialmente intese alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e alla contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009): esse riguardano, in particolare, le argomentazioni contenute nella gravata sentenza relativamente al rapporto tra la presenza degli addetti alle casse e a quella dei commessi alle vendite, da cui si è desunto il sistema di vendita dell’esercizio di (OMISSIS).

8. Sono, invece, infondate le doglianze in ordine alla individuazione della ratio della disposizione di cui all’art. 33 del CCNL Terziario 3.11.1994, (“Fermo restando quanto previsto dell’art. 31, comma 1, seconda Parte, le aziende che esercitano l’attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati alimentari, cash and carry e ipermercati, realizzeranno l’articolazione dell’orario medio settimanale di 38 ore, utilizzando le 56 ore di permessi di cui all’art. 68, comma 3, seconda parte, e le ulteriori 16 ore di cui dell’art. 68, successivo comma 4, seconda Parte”), operata dai giudici di seconde cure e fondata sull’assunto che la diversa regolamentazione dell’orario di lavoro degli addetti alla vendita dei grandi magazzini (38 ore settimanali), rispetto a quelli dei negozi tradizionali di piccole dimensioni, trovi il suo fondamento nelle “diverse condizioni più impegnative e/o stressanti”, in quanto trattasi di una interpretazione plausibile, logicamente adeguata, non contrastante con i criteri ermeneutici letterali e sistematici del testo della disposizione, rispetto alla quale la diversa posizione delle ricorrenti si palesa unicamente come una opzione interpretativa diversa ed alternativa.

9. E’ opportuno ricordare che, in materia di contrattazione collettiva, la comune volontà delle parti contrattuali non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale e aziendale, ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di ratio assumono nell’azienda l’uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile nella materia della contrattazione collettiva una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che di detta specificità tenga conto, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall’art. 1363 c.c. (cfr. Cass. n. 6264 del 2006 e Cass. n. 14461 del 2006).

10. Orbene, la tesi della società, secondo cui il minore orario di lavoro troverebbe la sua causa “nell’impiego del lavoratore in un modello organizzativo più semplificato ed efficiente, teso ad eliminare le pause tra una vendita ed un’altra” contrasta con l’effettiva tipologia dell’attività lavorativa espletata, come regolata da tutta la contrattazione collettiva di settore, che, nella ipotesi di “grandi magazzini”, in una visione globale ed effettiva: a) si concreta essenzialmente in quella di commessi, banconisti e cassieri; b) è distribuita su sette giorni lavorativi, a causa delle frequenti (se non fisse) aperture domenicali; c) è caratterizzata da una turnazione variabile, solitamente portata a conoscenza senza un congruo anticipo e che non consente una programmazione pianificata della vita privata, d) spesso si articola nelle forme anche dell’orario “spezzato” e viene resa anche in ore notturne, in considerazione del momento di apertura e di chiusura di taluni esercizi, a differenza di quanto avviene nella piccola distribuzione.

11. Queste caratteristiche rendono, quindi, maggiormente condivisibile la ratio giustificativa della disposizione del contratto collettivo individuata dai giudici di seconde cure rispetto a quella propugnata dalla società.

12. Infine, non è pertinente neanche l’assunto delle ricorrenti relative al fatto che la Corte territoriale avrebbe estrapolato la locuzione “esercizi similari” contenuta nelle declaratorie contrattuali per i dipendenti di 4 e 5 livello adibiti in un sistema di vendita “ad integrale libero servizio” al solo scopo di sostenere che il punto vendita di (OMISSIS) potesse considerarsi un “esercizio similare” al grande magazzino.

13. Nella gravata sentenza (pag. 8) si legge, infatti, che il riferimento all’art. 97 del CCNL (che contiene appunto la classificazione del personale con la collocazione tra i dipendenti del 4 e 5 livello degli addetti alle operazioni ausiliari di vendita e richiama la nozione di “esercizi similari”) era stato ritenuto inconferente, atteso che tutto il percorso logico-giuridico della Corte territoriale si è fondato su una nozione di “grande magazzino” di uso comune, desunta da elementi quali la dimensione dei reparti, la tipologia della merce venduta e l’organizzazione interna, risultante caratterizzante, nel concreto, l’esercizio di (OMISSIS), con la conseguente applicabilità dell’art. 33 del CCNL citato.

14. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono inammissibili.

15. Deve precisarsi che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

16. In tema di ricorso per cassazione, poi, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).

17. In realtà le censure di cui ai motivi, sebbene articolate sotto il profilo di plurime violazioni di legge, tendono a fare valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo della parte. Al riguardo va osservato che non può essere proposto un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento giacchè, diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e cioè di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità.

18. Nel caso de quo, la Corte ha congruamente ed adeguatamente motivato sul personale addetto alle vendite e su quello addetto alle casse (pag. 7 della sentenza), sottolineando che, tenuto conto dell’estensione dei magazzini e della suddivisione in reparti il numero dei primi sarebbe stato assolutamente inadeguato nel caso si fosse trattato di “vendita tradizionale assistita dal commesso”, senza, quindi, che possano essere evidenziate carenze o lacune nelle argomentazioni ovvero elementi di illogicità.

19. Alla stregua di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.

20. Al rigetto segue la condanna delle ricorrenti al pagamento, in favore dei soli controricorrenti (nulla disponendo per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva), delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore dei Difensori dichiaratisi antistatari.

21. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei Difensori dei controricorrenti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA