Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31152 del 29/12/2017


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Cassazione civile, sez. II, 29/12/2017, (ud. 04/10/2017, dep.29/12/2017),  n. 31152

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’avvocato G.G. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 35/2014 del 17 gennaio 2014, che aveva respinto l’appello formulato dallo stesso G. contro la sentenza n. 1714/2010 resa in primo grado dal Giudice di pace di Rimini.

B.A. si difende con controricorso, mentre l’altra intimata Cesarini s.r.l. in liquidazione non ha svolto attività difensive.

2. G.G. venne convenuto dalla Cesarini s.r.l. davanti al Giudice di Pace di Rimini per ottenerne il pagamento del corrispettivo delle riparazioni meccaniche eseguite su un’autovettura BMW X5, di proprietà di B.A., già coniuge del G. e chiamata in causa su ordine del giudice. La sentenza di primo grado condannò G.G. al pagamento della somma di Euro 463,00, oltre interessi, in favore della Cesarini s.r.l., nonchè al rimborso delle spese legali sostenute dall’attrice e dalla terza chiamata in giudizio.

Il Tribunale di Rimini ritenne che i primi tre motivi di appello di G. (per l’errata ammissione della prova del teste V.V., l’errata interpretazione di norme di diritto e la falsa applicazione delle norme di legge) attenessero, in realtà, a critiche sulla valutazione delle prove, rivelandosi, pertanto, inammissibili, in quanto la decisione di primo grado era stata resa secondo equità. Il quarto motivo, per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 2041 e 2042 c.c., venne invece dichiarato infondato dal Tribunale, non sussistendo omessa pronuncia su domanda in realtà implicitamente respinta dal Giudice di pace.

3. Deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, in quanto l’atto di impugnazione soddisfa il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, recando una sufficiente esposizione dei fatti di causa, delle reciproche pretese delle parti, dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che le giustificano e dello svolgimento della vicenda processuale nelle sue articolazioni essenziali.

4. il primo motivo di ricorso di G.G. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 115 e 116 c.p.c., ma in rubrica fa riferimento anche all’art. 360 c.p.c., n. 5. Si ribadisce che il primo motivo di appello, ritenuto inammissibile dal Tribunale, concernesse la mancanza di motivazione sull’utilizzazione della prova testimoniale di V.V., meccanico dipendente della Cesarini s.r.l., il quale aveva sostenuto che i lavori di riparazione dell’autovettura erano stati commissionati al telefono dal G..

4.1. Il primo motivo è infondato. Trattandosi di sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, la stessa era appellabile, pena l’inammissibilità dell’impugnazione, soltanto deducendo l’inosservanza delle norme sul procedimento, ovvero delle norme costituzionali o comunitarie, o dei principi regolatori della materia. Non rientra nell’ambito dell’inosservanza delle norme sul procedimento la valutazione di attendibilità di una prova testimoniale, ovvero, più in generale, delle risultanze probatorie acquisite (nella specie, come operata dal Giudice di pace), sicchè le relative censure sono ammissibili soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali o comunitari e dai principi informatori della materia. Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio che affida proprio al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova (Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n. 17437). La valutazione di attendibilità e di sufficienza probatoria delle circostanze riferite dal teste V. è del tutto estranea all’ambito della violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., in quanto la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

5.2secondo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1803 c.c. e c.c., e evidenzia che il secondo motivo di appello, sempre ritenuto inammissibile dal Tribunale, in realtà riguardasse i principi regolatori della materia in tema di obbligazioni, in quanto il Giudice di pace aveva ravvisato l’obbligo di pagamento del ricorrente avendo egli la disponibilità dell’autovettura, mentre chi utilizza occasionalmente un’auto non è affatto tenuto al pagamento delle riparazioni della stessa.

5.1. Il secondo motivo è del pari infondato.

Non contraddice affatto i principi informatori applicabili alla materia delle obbligazioni contrattuali, rilevanti in relazione alla fattispecie, l’affermazione secondo cui obbligato al pagamento del corrispettivo di un contratto d’opera, avente ad oggetto la riparazione di un’autovettura, è colui che abbia dato direttamente l’incarico al prestatore d’opera di eseguire il lavoro, senza che rivesta alcuna decisività la constatazione che l’automobile non fosse di proprietà del committente, in quanto non occorre essere proprietario di un bene per essere committente di lavori inerenti lo stesso bene. Nel contratto d’opera, la qualità di committente spetta, invero, a chi dia incarico dell’esecuzione di un’opera o di un servizio, il quale resta obbligato al pagamento del corrispettivo, e ciò va accertato sulla base di indagine di fatto che, in quanto tale, rimane devoluta al giudice di merito. Come da questa Corte già chiarito, ove l’appaltatore (o il prestatore d’opera), per ottenere il pagamento del corrispettivo dell’esecuzione di lavori relativi ad un bene, convenga in causa chi assume essere il proprietario del medesimo, e poi, una volta acclarato che il bene sia di proprietà di terzi, deduca che le opere sono state effettuate a seguito di personali disposizioni impartite dal convenuto e di intese con costui direttamente concluse, l’accertamento preliminare ed assorbente da compiere è quello se il convenuto abbia effettivamente contratto un’obbligazione diretta e personale con l’attore per i lavori in questione (Cass. Sez. 2, 22/06/2017, n. 15508; Cass. Sez. 3, 24/03/1972, n. 915).

6. Il terzo motivo di ricorso di G.G. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5” per omessa pronuncia sulla domanda di arricchimento senza causa rivolta nei confronti di B.A.. Si fa richiamo al quarto motivo di appello, indicato a sua volta come “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 2041 e 2042 c.c., omessa pronuncia su un punto decisivo della causa”. La critica viene rivolta alla decisione del Tribunale, che ha affermato che detta domanda era stata implicitamente respinta dal Giudice di pace in quanto incompatibile con l’impostazione logico giuridica della pronuncia di primo grado. Il ricorrente contesta siffatta incompatibilità.

E’ certo che il giudice di pace, allorchè decide secondo equità, è comunque tenuto a pronunciare su tutta la domanda, e l’inosservanza dell’art. 112 c.p.c. rientra tra le violazioni delle norme sul procedimento, denunciabili in sede di impugnazione ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, (Cass. Sez. 3, 26/05/2000, n. 6967; Cass. Sez. 2, 29/01/1999, n. 807). Il terzo motivo di ricorso è però inammissibile poichè la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. suppone un difetto di attività del giudice, ovvero un mancato esame della domanda o eccezione proposta da parte della sentenza impugnata per cassazione, ed è quindi configurabile solo allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, sicchè non può invocarsi tale error in procedendo ove, come nel caso in esame, la decisione di appello abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo che il ricorrente assuma giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa (in particolare, avendo il Tribunale escluso a sua volta l’omessa pronuncia del giudice di pace, in relazione a questione ritenuta implicitamente assorbita nelle altre statuizioni della sua sentenza). D’altra parte, come autorevolmente chiarito da Cass. Sez. U, 24/07/2013, n. 17931, nel caso in cui il ricorrente per cassazione lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, seppur non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c. (ed è ciò che eccepisce la controricorrente), occorre comunque che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè vi si sostenga unicamente che la motivazione sia incongrua o ci si limiti ad argomentare sulla violazione di legge, senza alcun cenno alle conseguenze che l’errore processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento.

7. Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente B.A. le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo, mentre non si deve provvedere al riguardo dell’altra intimata Cesarini s.r.l. in liquidazione, che non ha svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente B.A. le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2017

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