Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31151 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 28/11/2019), n.31151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10482/2015 proposto da:

B.C., rappresentato e difeso dall’avvocato PIERGIOVANNI

ALLEVA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI;

– ricorrente –

contro

SALAROLI S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO

30, presso lo studio dell’avvocato UGO PETRONIO, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ROBERTO PINZA, RICCARDO PINZA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 77/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/03/2014, N. R.G. 540/07;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/10/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza 21 marzo 2014, la Corte d’appello di Bologna condannava B.C., agente di Salaroli s.p.a. dal 5 giugno 1997 al 31 dicembre 1999, alla restituzione alla preponente delle somme percepite a titolo di patto di non concorrenza, nel resto rigettando i rispettivi appelli principale e incidentale avverso la sentenza di primo grado: così riformandola, fermo il rigetto delle domande reciprocamente proposte in via diretta dal primo (di condanna della società: alla consegna della documentazione provvigionale; al pagamento di maggiori provvigioni direttamente o indirettamente maturate per circa Lire 400 milioni, in particolare per vendite effettuate dalla preponente nella zona di esclusiva dell’agente; al pagamento del trattamento di fine rapporto pari a Lire 200 milioni; di accertamento della nullità del patto di non concorrenza e di conseguente risarcimento dei danni, determinati in Lire 150 milioni per mancato svolgimento della propria attività) e in via riconvenzionale dalla seconda (di condanna dell’agente al risarcimento dei danni, in misura di Lire 100 milioni per violazione del patto di non concorrenza e in via equitativa per violazione del patto di esclusiva e per mancata compilazione delle schede clienti; nonchè di accertamento, in subordine a quello eventuale di nullità della clausola di deroga alla zona di esclusiva in proprio favore, di nullità dell’intero contratto, con la condanna dell’agente all’integrale restituzione di quanto percepito;

2. avverso tale sentenza B.C. ricorreva per cassazione con otto motivi, cui resisteva Salaroli s.p.a. con controricorso, contenente anche ricorso incidentale con unico motivo, cui il primo replicava con controricorso;

3. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto provata l’adozione dalla preponente del sistema di sconto cd. “scomposto” (con determinazione dell’aliquota provvigionale in modo variabile in funzione dello sconto praticato al cliente, tra il 3% e il 10%: precisata la corrispondenza dell’aliquota provvigionale del 10% alla misura base dello sconto, con incremento di questa per ulteriori riduzioni computate sul prezzo risultante dal primo sconto e comportante un ridimensionamento dell’aliquota maggiore di quello del ricavo, così favorendo la preponente in danno dell’agente), nonostante la mancata confutazione nella memoria di costituzione della società della sua puntuale allegazione in ricorso introduttivo, e pertanto in violazione del principio di non contestazione (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2733 c.c., comma 2 per non avere la Corte territoriale ritenuto provata l’adozione dalla preponente del sistema di sconto cd. “scomposto”, nonostante una dichiarazione confessoria sul punto del legale rappresentante di Salaroli s.p.a. in sede di interrogatorio (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

2.1. il primo motivo difetta in particolare di specificità, in violazione della prescrizione di adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicazione specifica nel ricorso anche degli atti processuali su cui si fonda e di trascrizione nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, con la specificazione della sede in cui gli stessi siano rinvenibili e la loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. 23 marzo 2010, n. 6937; Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 19 agosto 2015, n. 16900): nel caso di specie, in riferimento al ricorso introduttivo dell’agente e alla memoria di costituzione della preponente in primo grado, a fronte dell’accertamento di infondatezza della “censura attorea in ordine all’aleatorietà dei compensi e quindi nullità del sistema di applicazione delle aliquote provvigionali variabili in misura inversamente proporzionale allo sconto praticato… non evincibile dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado… frutto di mera asserzione del ricorrente/appellante che non ha offerto alcuna prova in merito… ” (così dal secondo al quattordicesimo alinea di pg. 6 della sentenza);

2.2. non si configurano poi le violazioni di legge denunciate, non ricorrendone i requisiti:

a) nè per l’art. 115 c.p.c., da escludere quando si censuri, come appunto nel caso di specie, un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, invece ricorrendo solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero considerato come piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000);

b) quanto alla valutazione delle prove, è noto che il principio del libero convincimento operi interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità: sicchè, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì errore di fatto, da censurare attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

c) neppure ricorrono i requisiti di corretta denuncia di violazione dell’art. 2733 c.c., in assenza di una censura del corretto procedimento di sussunzione, quanto piuttosto dl valore probatorio attribuito alla dichiarazione resa: posto che in sede di legittimità è insindacabile l’accertamento della natura confessoria delle dichiarazioni delle parti compiuto dal giudice di merito, non essendo soggetto a vaglio di legittimità il prodotto della sua attività interpretativa, se non nei limiti in cui sia contestabile il vizio di motivazione (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2048);

3. il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione dell’art. 1355 c.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto nulla la clausola di determinazione dell’aliquota provvigionale variabile dal venditore interno della società, in base al sistema di sconto composto, assolutamente vantaggioso per la società preponente in danno dell’agente, in quanto meramente potestativa (terzo motivo);

3.1. esso è assorbito dall’inammissibilità dei primi due;

4. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2225 c.c., per la mancata determinazione ope iudicis del compenso provvigionale dovuto all’agente, in difetto di una valida pattuizione tra le parti, in misura del 6,5%, quale media tra l’aliquota minima del 3% e la massima del 10%, soltanto indicata come equa dall’agente (quarto motivo);

4.1. esso è infondato;

4.2. neppure qui si configura una violazione della norma denunciata, per la previsione nel caso di specie di un corrispettivo tra le parti, per giunta nell’ambito di un rapporto di agenzia, al quale la norma può essere applicata soltanto in riferimento ad una prestazione ulteriore che le parti possono convenire, ma che non costituisca elemento essenziale e naturale del contratto (quale in particolare lo svolgimento da parte dell’agente di attività di incasso, per conto del preponente, dei corrispettivi dovuti dai clienti: Cass. 16 settembre 2013, n. 21079);

5. il ricorrente deduce quindi violazione e falsa applicazione dell’art. 4 AEC del 9 giugno 1988, per erronea esclusione, ai fini di determinazione del fatturato imponibile cui applicare l’aliquota, di quello interamente realizzato nella zona di esclusiva dell’agente, per la previsione della norma collettiva denunciata della cd. “esclusiva bilaterale”, reciprocamente obbligante le parti, con il conseguente diritto alle provvigioni indirette dell’agente che tratti in esclusiva gli affari di una ditta, quale monomandatario (quinto motivo);

5.1. anch’esso è infondato;

5.2. non sussiste, infatti, un diritto dell’agente a provvigioni su ulteriore fatturato, come accertato dalla Corte territoriale in base alla clausola contrattuale sub 1.4. (al terz’ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza), per la natura del diritto di esclusiva quale elemento naturale, ma non essenziale, del contratto di agenzia, sicchè può essere validamente oggetto di deroga ad opera della volontà delle parti (Cass. 30 maggio 1991, n. 6093; Cass. 23 aprile 2002, n. 5920; Cass. 9 ottobre 2007, n. 21073; Cass. 5 agosto 2011, n. 17063). Nè ciò è smentito dall’art. 4 AEC del 9 giugno 1988, secondo cui: “L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo intervento, sempre che rientranti nell’ambito del mandato conferitogli”;

6. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., in relazione al significato delle clausole 1.4. e 3.7. del mandato di agenzia individuale, per non avere la Corte territoriale ritenuto anche la prima (di riconoscimento della facoltà del preponente, pur non legittimato ad avvalersi di altri nella zona riservata all’agente, di procedere direttamente alla conclusione di contratti di vendita) nulla così come, per genericità, la seconda (di previsione della possibilità del preponente, a suo insindacabile giudizio, di concludere affari con soggetti nella zona riservata all’agente), per la coerente lettura di entrambe nel senso del sostanziale svuotamento del mandato (sesto motivo);

6.1. esso è inammissibile;

6.2. in sede di legittimità non può essere, infatti, sindacata l’interpretazione della Corte territoriale del testo della clausola, in quanto assolutamente plausibile, neppure essendo necessario che essa sia l’unica possibile o la migliore in astratto (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178) e (per le ragioni esposte ai primi due capoversi di pg. 5 della sentenza) congruamente argomentata, sicchè il ricorrente oppone ad essa una propria interpretazione contraria (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 10 maggio 2018, n. 11254): avendo pertanto la censura ad oggetto il risultato interpretativo in sè (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), senza che nemmeno siano specificate nè le ragioni nè il modo in cui si sarebbe realizzata l’asserita violazione del canone interpretativo (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350);

7. il ricorrente deduce ancora quale error in procedendo il mancato esperimento di prove testimoniali e l’omessa considerazione di documenti ai fini di rideterminare gli affari personalmente conclusi dall’agente (settimo motivo);

7.1. anch’esso è inammissibile;

7.2. la formulazione è assolutamente carente di specificità, difettando persino di una puntuale indicazione delle norme denunciate di violazione comportanti nullità della sentenza, per la deduzione, sia pure del tutto inappropriata, di un vizio di error in procedendo; il giudizio di cassazione è infatti un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione, che non consente di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa: con la conseguenza che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519);

8. il ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., per erronea esclusione di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento in suo favore dell’indennità di risoluzione del rapporto (ottavo motivo);

8.1. esso è inammissibile;

8.2. esso non contiene alcuna confutazione, tanto meno puntuale, dell’argomentazione di rigetto della Corte (nella seconda parte del penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza), viziante di genericità il mezzo, in violazione del principio prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860);

8.3. esso si risolve in una sostanziale contestazione dell’accertamento in fatto e della valutazione probatoria della Corte di merito, insindacabili in sede di legittimità;

9. la società a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio; violazione e falsa applicazione degli artt. 1346,1742 c.c., per la nullità erroneamente ritenuta della clausola sub 3.7. del contratto di agenzia stipulato tra le parti, in quanto integrante deroga al diritto dell’agente di percepire provvigioni indirette espressamente consentita dall’art. 1748 c.c., comma 2: clausola neppure generica non occorrendo un’indicazione nominativa dei clienti che la preponente si possa riservare, risultando anzi puntuale e chiara nella determinazione del suindicato oggetto (unico motivo);

9.1. anch’esso è inammissibile;

9.2. il vizio motivo, così come formulato, è inconfigurabile alla luce del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per palese eccedenza dal suo più circoscritto ambito devolutivo (Cass. s.u. 7 aprile 2014 n. 8053; Cass. s.u. 22 settembre 2014 n. 19881; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439);

9.3. con esso si denuncia in realtà l’interpretazione della Corte territoriale della clausola contrattuale, insindacabile in sede di legittimità per le ragioni esposte in riferimento al sesto motivo principale, senza neppure indicazione dei canoni ermeneutici violati, prima ancora della specificazione delle ragioni nè del modo in cui se ne sarebbe realizzata l’asserita violazione (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350);

10. pertanto entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, reciprocamente soccombenti e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e incidentale; dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA